21 Febbraio 2023

Real Estate e turismo: DAC7 e obblighi per i gestori delle piattaforme on line

di Carlo Alberto Rezzani, Dottore commercialistaDonatella Marino, Avvocato Scarica in PDF

Parole chiave

Directive on Administrative Cooperation – DAC – DAC 7 – piattaforme – sharing economy – cooperazione fiscale –  comunicazioni – dati – Venditore – Attività Pertinente  – Corrispettivo – Venditore escluso  – locazione –  decreto attuativo – Hospitality – Airbnb – Booking – Expedia 

Sintesi

La Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2022 interviene sulla stratificata normativa europea in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale (Directive on Administrative Cooperation – DAC). La nuova direttiva (c.d. DAC 7) è la settima che interviene in materia, modificando la direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC 1) ed estendendo la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati UE anche al settore dell’economia digitale. Destinatari della Direttiva sono gli Stati membri UE, i quali dovranno disciplinare gli obblighi di comunicazione da imporre ad alcuni Gestori di Piattaforme. Tra i Gestori di Piattaforma destinatari degli obblighi di comunicazione sono inclusi quelli del settore Hospitality che, come Airbnb, Booking o VRBO, consentono che sulla loro piattaforma vengano conclusi contratti di ospitalità in albergo o locazione di immobili, salvo alcune eccezioni. Anche se recepita, la nuova Direttiva non è stata ancora attuata in Italia. Il decreto attuativo avrà il compito di chiarire i numerosi dubbi e l’effetto di portare molti operatori del Real Estate e del turismo a modificare radicalmente il modello di business.

Scopo e nuovi obblighi della DAC7

Obiettivo della nuova Direttiva è “dare agli Stati membri una serie più ampia di strumenti di cooperazione” per contrastare le forme di frode, evasione ed elusione fiscali ma mantenendo un equilibrio con i criteri di tutela dei dati personali previsti dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

La principale novità della DAC 7 è l’obbligo per “ciascuno Stato membro” di adottare “le misure necessarie per imporre ai Gestori di Piattaforme con obbligo di comunicazione di svolgere le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di adempiere gli obblighi di comunicazione di cui all’allegato V” (Art. 1.8 DAC7). I dati raccolti serviranno agli Stati ai fini degli accertamenti IVA e di altre imposte indirette (Considerando 30), nonché per “fornire alle amministrazioni fiscali informazioni complete, necessarie per valutare correttamente le imposte sul reddito dovute” (Considerando 12).

L’Allegato V della Direttiva specifica gli obblighi di comunicazione definendo i concetti.

Con il termine “Piattaforma”, per esempio, la nuova Direttiva si riferisce a “qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, comprese le applicazioni mobili, accessibile agli utenti e che consente ai Venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere direttamente o indirettamente, un’Attività Pertinente per tali utenti…

È invece “Venditore Oggetto di Comunicazione” l’“utente della Piattaforma, sia esso una persona fisica o un’Entità, che è registrato sulla Piattaforma in qualsiasi momento nel Periodo Oggetto di Comunicazione e svolge un’Attività Pertinente”.

È “Attività Pertinente” “un’attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo e che rientra in una delle attività elencate di seguito: la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali …”.

Tra le “locazioni” il legislatore europeo include i contratti di ospitalità turistica conclusi tra guest e strutture ricettive, seppur con alcuni limiti dimensionali. Così chiarisce il Considerando 19 (poi ripreso nella definizione del concetto di “Venditore Escluso”) secondo cui, allo scopo di “ridurre inutili costi di conformità per i venditori dediti alla locazione immobiliare, come le catene alberghiere o gli operatori turistici, dovrebbe esservi una soglia del numero di locazioni per proprietà inserzionata al di sopra della quale non si applicherebbe l’obbligo di comunicazione. Tuttavia, dovrebbero essere introdotte adeguate garanzie per evitare il rischio di aggiramento degli obblighi di comunicazione da parte di intermediari che si presentano sulle piattaforme digitali in qualità di unico venditore mentre gestiscono un gran numero di unità di beni immobili”.

Qualora facilitino un’Attività Pertinente “da parte di Venditori Oggetto di Comunicazione”  o “che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato membro” (inclusi dunque i contratti di alloggio in albergo) gli obblighi sono estesi anche ai Gestori extra UE che non abbiano residenza fiscale, né stabile organizzazione in uno Stato UE (Sez I, A, 4 b).

Per “Corrispettivo” si intende invece “la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, che sia versata o accreditata a un Venditore in relazione all’Attività Pertinente e il cui importo sia noto o ragionevolmente conoscibile dal Gestore di Piattaforma”.

I Venditori esclusi

Dagli obblighi di comunicazione sono esclusi, oltre agli enti pubblici e le società quotate, i Venditori per i quali il Gestore di Piattaforma ha facilitato la conclusione di oltre 2.000 Attività Pertinenti mediante la locazione (o contratto di ospitalità) di beni immobili in relazione a una Proprietà Inserzionata durante il Periodo Oggetto di Comunicazione e quello per il quale il Gestore di Piattaforma ha facilitato meno di 30 Attività Pertinenti “mediante la vendita di Beni e per il quale l’importo totale del Corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 Euro durante il Periodo Oggetto di Comunicazione.”

È pertanto da ritenere che siano esclusi i piccoli “Venditori”, ovvero locatori che svolgono attività in maniera occasionale, nonché quelli molto grandi (quali le grosse catene alberghiere) per i quali si ritiene siano meno realizzabili e diffusi comportamenti elusivi.

I dati da comunicare

Oltre ai propri dati, il Gestore di Piattaforma deve comunicare, tra le altre, alcune informazioni sul Venditore (All. V) tra cui dati anagrafici e relativi all’Attività Pertinente, e in particolare il “Conto Finanziario del Venditore” (e in aggiunta, se differente, “il nome del titolare del Conto Finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo e ogni altra informazione utile per la sua identificazione finanziaria di cui dispone il Gestore di Piattaforma”); gli Stati membri in cui il Venditore è residente; il Corrispettivo totale versato o accreditato e il numero di Attività Pertinenti coinvolte; eventuali commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal Gestore  (All. V, Sez III B).

Inoltre, nel caso in cui il Venditore eserciti “Attività Pertinente che comporta la locazione di beni immobili” (compresi i contratti di alloggio in struttura ricettiva) il Gestore della Piattaforma deve comunicare anche l’indirizzo di ciascuna Proprietà Inserzionata e il relativo numero di iscrizione al registro catastale; il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione e il numero di Attività Pertinenti prestate in riferimento a ciascuna Proprietà Inserzionata; se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola Proprietà Inserzionata durante il Periodo (Art. 1 n. 8 che modifica l’art. 8 bis quater).

Rimangono problemi esegetici soprattutto relativi al Venditore registrato sulla Piattaforma che può essere diverso dal soggetto destinatario del Corrispettivo rilevante ai fini fiscali.

L’attuazione in Italia della DAC 7

La Direttiva (UE) 2021/514 è stata recepita in Italia dall’art. 1, co. 1, della Legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021), in vigore dal 1^ gennaio 2023, che ha delegato il Governo ad adottare i relativi decreti legislativi per l’attuazione del suo contenuto. Il decreto attuativo ha il difficile (ma indispensabile) compito di calare i concetti comunitari nell’impianto civilistico e fiscale italiano in modo coerente, sia in termini definitori sia di funzione. Si pensi al concetto di contratto di locazione, che nella Direttiva coincide con il contratto di ospitalità mentre in Italia è regolato da un distinto corpo normativo.

Per l’interprete, oggi, è indispensabile tener ben distinti gli obblighi previsti a carico degli Stati dalla Direttiva, già in vigore, con la bozza dello schema di decreto attuativo ancora non approvato, e con le regole imposte dalle Piattaforme nel tentativo di prevedere il contenuto degli obblighi a loro carico.

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