4 Maggio 2021

Il rapporto tra diritto di cronaca e il diritto all’immagine

di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. I, 7 febbraio 2021, n. 4477 – Pres. Valitutti – Rel. Campese

[1] Diritto all’immagine – Consenso delle persone ritratte – Interesse pubblico alla diffusione della notizia – Diritto di cronaca – Condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca – Pubblicazione e diffusione delle immagini – Tutela della riservatezza

(Cod. civ. art. 10; L. n. 633/1941 artt. 96 e 97; D.Lgs. 196/2003 art. 137)

[1] “L’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca, deve essere tenuto distinto da quello, affatto diverso ed al primo non sovrapponibile, riguardante la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula, giusta la disciplina complessivamente desumibile dall’art. 10 A.B., L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97, D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 137 ed art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o l’esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall’ordinamento.”

CASO

[1] La vicenda origina dalla sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli, confermando le statuizioni del giudice di prime cure, aveva respinto la domanda di risarcimento del danno subito da una minore in stato vegetativo che, in occasione di un articolo pubblicato su talune testate giornalistiche, era apparsa ritratta insieme ad un noto calciatore recatosi in ospedale per farle visita.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in epigrafe, ha accolto il ricorso fornendo delle importanti precisazioni in tema di rapporto tra diritto di cronaca e diritto all’immagine. La pronuncia, in particolare, conferma l’evoluzione del diritto vivente nel senso di una progressiva estensione dell’ambito del divieto di pubblicazione dell’immagine della persona in virtù della prevalenza dell’interesse in esso tutelato rispetto ad altri interessi e valori di rango costituzionale e specialmente quando viene in rilievo l’esigenza di tutela della riservatezza.

QUESTIONI

[1] La controversia oggetto di scrutinio investe lo specifico problema dei limiti all’utilizzazione dell’immagine di una persona.

In via preliminare, occorre rammentare che il diritto all’immagine non è espressamente contemplato dalla nostra Costituzione, anche se l’art. 2 Cost., dopo aver affermato la centralità della tutela della persona nell’ordinamento giuridico nazionale, amplia il novero dei diritti della personalità a quelle situazioni giuridiche soggettive che consentono un pieno ed integrale sviluppo della persona. L’immagine di una persona, invece, è esplicitamente tutelata dall’art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore ossia la L. n. 633 del 1941 (in dottrina si veda A. DE CUPIS, Immagine (diritto alla), in Enc. giur. Treccani, XV, 1; A. DE VITA, Commentario del codice civile, Scialoja – Branca, a cura di F. Galgano, Delle persone e della famiglia, Bologna, 1988, 505; A. ANSALDO, Commentario al codice civile, diretto da P. Schlesinger, Le persone fisiche, Milano, 1996, 311; A. MASCIA, Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, Famiglia e persone, I, I diritti della personalità, Torino, 2008, 223).

Dal combinato disposto di tali norme si desume che (cfr.  in tal senso Cass. n. 8880 del 2020):

  • il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o pubblicato quando non vi è il consenso della persona ritratta, nè almeno una delle esimenti (o cause di giustificazione) previste dall’art. 97 della L. n. 633/1941;
  • è lecito utilizzare il ritratto di una persona quando questa abbia prestato il proprio consenso a tale utilizzazione;
  • è lecito riprodurre o diffondere il ritratto di una persona quando, pur in assenza del consenso della persona medesima, vi sia almeno una delle esimenti previste dal citato art. 97;
  • in assenza del consenso dell’effigiato, il ritratto non può comunque essere esposto o pubblicato da altri in pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro dell’effigiato stesso (cfr. Cass. n. 17211 del 2015);
  • l’uso non autorizzato dell’immagine di una persona è illecito se ha, come unico fine, un fine di pubblicità commerciale (cfr. Cass. n. 1748 del 2016): in altri termini, la lecita divulgazione dell’immagine di una persona necessita sempre del consenso della persona ritratta quando la divulgazione mira soltanto a fini puramente pubblicitari, commerciali, o comunque di lucro.

Per quanto riguarda, invece, il consenso tacito, una classica ipotesi si pone nel caso in cui una persona, volontariamente o almeno consapevolmente, si ponga in condizione di apparire accanto a personaggi noti, o di chi si sia, comunque, collocato tra personaggi pubblici, così dimostrando gradimento oppure, quantomeno, consapevolezza o indifferenza alla eventualità di essere ripreso accanto al personaggio noto. Diversamente, non può ritenersi esistente tale forma di consenso, laddove un soggetto si sia trovato in una data situazione del tutto casualmente o essendo stato ritratto in una foto destinata alla pubblicazione perchè posto accidentalmente alle spalle di un personaggio noto. La sussistenza di un consenso tacito, inoltre, può desumersi anche dalle caratteristiche della riproduzione nonché dalle circostanze in presenza delle quali il soggetto si è fatto ritrarre. Resta salva, ovviamente, la possibilità per il soggetto ritratto di dimostrare la sua preventiva opposizione in ordine alla divulgazione, in quanto il suo assenso era limitato alla mera riproduzione delle sue fattezze per un utilizzo strettamente privato. Per verificare l’esistenza di un consenso tacito, pertanto, è necessario esaminare attentamente le circostanze del caso concreto, in cui venne effettuata la riproduzione dell’immagine, al fine di individuare quegli elementi che possono apparire indicativi di una volontà del soggetto ritratto in ordine alla divulgazione del proprio ritratto.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, considerato che la vicenda coinvolgeva una minore, per di più in una condizione patologica gravissima (stato vegetativo semi-comatoso), la Corte richiama la disposizione di cui all’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 (e ratificata dallo Stato italiano con la L. 27 maggio 1991, n. 176), alla stregua della quale è sancito che nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore ed alla sua reputazione, con il riconoscimento del suo diritto alla protezione della legge contro tali interferenze od affronti e la correlata previsione contenuta nell’art. 3 della stessa Convenzione, secondo la quale in tutte le decisioni relative ai fanciulli emanate (anche) dall’autorità giudiziaria “l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente“.

Ne deriva, conseguentemente, che il diritto alla riservatezza del minore deve essere, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla “privacy”) considerato assolutamente preminente, laddove si riscontri che non ricorra l’utilità sociale della notizia e, quindi, con l’unico limite del pubblico interesse della notizia stessa (cfr. Cass. n. 19069 del 2006).

In tale prospettiva, del resto, si pone anche la sentenza n. 15360 del 2015 (con nota di PAGLIETTI M. C., Il diritto all’immagine nel dialogo tra Corte di Cassazione e Corte di Strasburgo, in Nuova Giur. Civ., 2016, 1, 10089), in cui si è affermato che «la presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sè, la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte, la cui liceità è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 10 c.c. L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97, nonché del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 137 e dell’art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, anche alla verifica, in concreto, della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell’ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita». Ed, infatti, nel caso in cui la pubblicazione dell’immagine di un minore sia avvenuta in scene di manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale) o di altre iniziative collettive non pregiudizievoli, in assenza di consenso al trattamento validamente prestato, la giurisprudenza ritiene legittima la pubblicazione solo qualora l’immagine che ritrae il minore sia del tutto casuale ed in nessun caso mirata a polarizzare l’attenzione sull’identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità (cfr. Cass. n. 8880 del 2020).

A tal riguardo la giurisprudenza ha da tempo individuato le condizioni necessarie per la configurabilità di un legittimo esercizio del diritto di cronaca nella verità oggettiva (o, in taluni casi, anche solo putativa) della notizia e nel rispetto dei principi di pertinenza e continenza dell’informazione, i quali esigono la sussistenza di un oggettivo interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti e l’adozione di modalità espressive adeguate allo scopo informativo (cfr. Cass. n. 690 del 2010; Cass. n. 22190 del 2009; Cass. n. 17172 del 2007). Tali presupposti, in presenza dei quali il bilanciamento tra l’interesse individuale alla tutela di diritti della personalità quali l’onore, la reputazione e la riservatezza, e quello, costituzionalmente protetto, alla libera manifestazione del pensiero deve risolversi in favore di quest’ultimo, avuto riguardo al prevalente diritto dell’opinione pubblica ad essere informata ed a formarsi un convincimento in ordine a vicende di rilevante interesse collettivo, possono risultare idonei a giustificare la propalazione di informazioni in contrasto con i predetti diritti, ma non sono sufficienti a legittimare, sic et simpliciter, anche la diffusione della immagine della persona interessata, la quale trova un’autonoma e più rigorosa regolamentazione nell’art. 10 c.c. e della L. n. 633 del 1941, art. 97.

Si tratta di una disciplina che costituisce espressione di un principio fondamentale, il quale non può subire restrizioni se non in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge secondo cui le sembianze di una persona non possono essere esposte, riprodotte o messe in commercio contro la sua volontà. Esso trova giustificazione nella natura stessa dell’immagine, che, in quanto rappresentazione delle sembianze individuali, attiene ad uno dei modi di essere della persona, configurandosi come una proiezione concreta della personalità nei rapporti con l’esterno. Il relativo diritto, concretandosi nella facoltà di apparire se e quando si voglia, costituisce una manifestazione della libertà individuale, che si traduce nella possibilità di mostrarsi agli altri solo quando si abbia interesse a farlo o non si abbia interesse a non farlo, ed è tutelato dalla legge anche nel caso in cui la riproduzione o la diffusione non arrechino pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’interessato. Sotto quest’ultimo profilo, esso è accostabile alla riservatezza, dalla quale si distingue, però, per la circostanza di non avere ad oggetto le vicende private del soggetto, normalmente destinate a rimanere sottratte all’apprezzamento del pubblico, ma un dato attinente all’identità personale, la cui fruibilità da parte dei terzi, ordinariamente libera, può cessare in qualsiasi momento per scelta dell’interessato.

Ciò giustifica il particolare rigore con cui devono essere applicate le limitazioni previste dalla L. n. 633 del 1941, art. 97, le quali, avendo carattere eccezionale, vanno interpretate in senso restrittivo, tenendo conto che il diritto all’immagine può essere sacrificato solo se ed in quanto ricorrano effettivamente ed attualmente le esigenze di carattere pubblico e sociale che la legge ritiene prevalenti rispetto all’interesse del singolo, e che comunque tale sacrificio non può eccedere la misura strettamente necessaria per la realizzazione dell’interesse pubblico. In quest’ottica, la mera circostanza che l’immagine pubblicata appartenga ad un soggetto cui è riferibile una vicenda rispetto alla quale sia configurabile un interesse alla conoscenza da parte del pubblico non può considerarsi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la diffusione, occorrendo a tal fine un quid pluris, consistente nella necessità che tale divulgazione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell’informazione fornita.

In tal senso depone, d’altronde, anche l’art. 137 (nel testo, applicabile ratione temporis alla vicenda scrutinata dalla Corte di Cassazione, anteriore alle modifiche apportategli dal D.Lgs. n. 101 del 2018) del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il quale, nel sottrarre al consenso dell’interessato il trattamento di dati personali effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità (comma 2), prevede che, in caso di diffusione e comunicazione dei dati, restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’art. 2, tra i quali è compreso il diritto all’identità personale, e, in particolare, il limite non già del mero interesse pubblico, ma quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (comma 3).

Tali limiti devono essere integrati con quelli previsti dal Codice deontologico dei giornalisti, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nelle sedute del 26 e 27 marzo 1998, al quale la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto valore di fonte normativa, in quanto richiamato dal D.Lgs. n. 196/2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e dal cui rispetto gli iscritti all’Ordine non possono quindi prescindere, perchè la relativa violazione non solo li esporrebbe all’applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine competente, ma potrebbe essere anche fonte di responsabilità civile sia per l’autore che per la sua testata (cfr. Cass. n. 17408 del 2012; Cass. n. 16145 del 2008).

In tema di tutela della dignità della persona, l’art. 8 del Codice deontologico dedica una particolare attenzione alla pubblicazione dell’immagine delle persone subordinando proprio alla essenzialità dell’informazione la pubblicazione di immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona e condizionando alla sussistenza di rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e polizia la ripresa e la produzione d’immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato.

L’art. 7 del medesimo Codice, inoltre, si riferisce alla tutela del minore, sancendo che:

  • al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, nè fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione;
  • la tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati;
  • il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca;
  • qualora tuttavia per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”.

La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha già avuto modo di affermare che l’accertamento della legittimità della pubblicazione dell’immagine di una persona senza o contro il consenso dell’interessato è un’indagine che va condotta caso per caso, nel rispetto sia dei parametri del diritto di cronaca e dell’essenzialità della diffusione della notizia, sia dei parametri specifici fissati dall’art. 8 a presidio della tutela della dignità umana oltre che a quello di cui al precedente art. 7 nel caso di tutela dei minori.

La più accentuata potenzialità lesiva e la maggiore diffusività dell’immagine comportano che la relativa valutazione debba essere compiuta con maggior rigore rispetto a quella concernente la semplice pubblicazione della notizia, occorrendo verificare se la pubblicazione delle immagini fosse essenziale ai fini dell’informazione e inoltre considerare se tali immagini, per le loro caratteristiche intrinseche, fossero da considerare lesive della dignità della persona, in considerazione della particolare potenzialità offensiva connessa all’enfatizzazione tipica dello stesso strumento visivo (ed all’idoneità dell’immagine, una volta pubblicata, ad essere riprodotta anche a distanza di tempo sui più svariati mezzi di comunicazione, scissa dall’articolo di cronaca che ne poteva giustificare in origine la pubblicazione e sottratta al controllo del soggetto ritratto), il cui uso nell’attività giornalistica è per questo circondato da particolari cautele (cfr. Cass. n. 12834 del 2014).

Alla luce di tutte le considerazioni riportate, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4477 del 7 febbraio 2021 ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata, pronunciando il principio di diritto riportato in epigrafe.