Rapporti tra procedura esecutiva per credito fondiario e fallimento
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’importante secondo comma dell’art. 41 t.u.b. stabilisce che “L’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell’esecuzione. La somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento”.
Le interferenze tra procedura esecutiva individuale promossa o proseguita dal creditore fondiario in pendenza di fallimento sono state ricostruite dalla Cassazione nei seguenti termini: in primo luogo, è rilevato che posta la natura e l’origine della normativa speciale sul credito fondiario e ravvisata in essa una deroga alle regole generali della liquidazione dei beni nel fallimento, compatibile con la successiva vigenza dell’attuale legge fallimentare, occorre pur sempre interpretarla, tale normativa speciale, nel modo in cui meno vistoso risulti lo strappo rispetto ai principi ispiratori di detta legge e non si pervenga a disparità di trattamento irrazionali e poco giustificabili (Cass. 17.12.2004, n. 23572).
Ma soprattutto, “sia l’elaborazione giurisprudenziale che l’intervento legislativo organico in materia fallimentare hanno consentito di sancire chiaramente la soggezione della procedura esecutiva individuale alla competenza concorsuale in materia di accertamento del credito e dei privilegi e alla ripartizione della somma ricavata. Ne deriva il carattere accessorio e subordinato al procedimento concorsuale della procedura esecutiva condotta dal creditore fondiario il quale, pur conservando un privilegio di riscossione che si esplica nella conservazione del potere esecutivo sul bene ipotecato, resta comunque soggetto all’attrazione e al controllo della procedura individuale da parte di quella concorsuale” (Cass. 8.9.2011, n. 18436).
In sostanza, il legislatore speciale ha derogato al divieto di azioni esecutive individuali, ma la contemporanea pendenza di due procedure esecutive (individuale e concorsuale) che si viene a verificare e i problemi di coordinamento che ne conseguono debbono essere risolti in base al principio della prevalenza della procedura concorsuale al fine di garantire, nel riguardo di tutti i creditori, il rispetto delle regole del concorso sostanziale e formale (cui anche il creditore fondiario è assoggettato) (Trib. Rimini 15.9.14).