I rapporti tra sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c.
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. VI, 1° giugno 2021, n. 15230, Pres. Amendola – Est. Positano
[1] Sospensione del processo – Sospensione facoltativa – Motivazione del provvedimento – Necessità (artt. 295, 337 c.p.c.)
La sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici.
CASO
[1] A seguito di un sinistro stradale asseritamente provocato da un’avaria del motociclo appena acquistato, un soggetto proponeva, nell’agosto 2012, ricorso ex art. 696 c.p.c. al fine di accertare le cause di tale incidente.
Con atto di citazione del luglio 2018, il medesimo si rivolgeva poi al Tribunale di Fermo per domandare, nei confronti della casa costruttrice, del rivenditore e della società che aveva provveduto al depotenziamento del motociclo, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall’incidente. Si costituiva in giudizio la casa costruttrice la quale, rilevata la pendenza del giudizio di merito introdotto a seguito del ricorso ex art. 696 c.p.c., nel frattempo giunto in Cassazione, richiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
Il Tribunale di Fermo, rilevata la pendenza del giudizio di cassazione e ritenuta la pregiudizialità la relativa decisione rispetto al processo pendente, adottava il provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Avverso detta ordinanza, l’attore proponeva ricorso per cassazione denunciando l’errata applicazione dell’art. 295 c.p.c., applicabile solo nel caso in cui sia accertata la presenza di un «necessario antecedente logico giuridico rispetto all’oggetto del giudizio» mentre, nel caso di specie, la sospensione sarebbe stata adottata per ragioni di opportunità.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte accoglie il motivo proposto.
Come sarà meglio illustrato in sede di analisi delle questioni rilevanti nel caso di specie, la Cassazione rileva come, nel caso di specie – in cui la sentenza pregiudiziale non è ancora passata in giudicato – entri in gioco la sospensione c.d. discrezionale disciplinata dall’art. 337, secondo comma, c.p.c., e non quella necessaria di cui all’art. 295 c.p.c., con la conseguenza per cui il Tribunale di Fermo avrebbe dovuto motivare il provvedimento di sospensione adottato.
Difettando tale motivazione, il provvedimento ex art. 295 c.p.c. è da considerare illegittimo, con conseguente sua cassazione e prosecuzione del giudizio di merito, salva la possibilità per il Tribunale di Fermo di adottare un nuovo provvedimento sospensivo ex art. 337, secondo comma, c.p.c.
QUESTIONI
[1] Con la pronuncia in commento la Cassazione si esprime sulla ritualità del provvedimento sospensivo nel caso di specie adottato.
A tal riguardo, è sicuramente opportuno ricordare sia la disciplina positiva sia, soprattutto, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità recentemente maturato in ordine ai rispettivi ambiti applicativi degli artt. 295 e 337, secondo comma, c.p.c.
L’art. 295 c.p.c., rubricato «Sospensione necessaria», comanda al giudice di disporre la sospensione del processo «in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa». In tal caso, il giudice non ha alcun potere discrezionale circa la decisione di disporre la sospensione: al ricorrere della fattispecie prevista dalla norma, deve sospendere il processo dinanzi a sé, anche d’ufficio. Il fine perseguito dalla norma è quello, evidente, di assicurare la coerenza tra futuri giudicati, evitando l’insorgenza di conflitti c.d. pratici (sul punto, Cass., 20 gennaio 2015, n. 798; Cass., sez. un., 27 febbraio 2007, n. 4421).
L’art. 337 c.p.c., rubricato «Sospensione dell’esecuzione e dei processi» prevede poi, al suo secondo comma, che «quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata». A differenza della fattispecie disciplinata dall’art. 295 c.p.c., la sospensione in discorso si atteggia dunque come facoltativa, in quanto il giudice “può” disporre la sospensione, restando dunque libero di sottrarsi al suo dovere di adeguamento al contenuto della sentenza pregiudiziale, purché motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, chiarendo perché non ne condivida il merito o le ragioni giustificatrici (in questo senso, Cass., 12 novembre 2014, n. 24046; Cass., 23 ottobre 2015, n. 21664; Cass., 2 settembre 2015, n. 17473).
Da sempre discussa, sia in dottrina sia in giurisprudenza, è l’identificazione dei reciproci ambiti applicativi delle norme in esame.
L’orientamento tradizionale e, forse, maggioritario, ritiene infatti che l’art. 337, secondo comma, c.p.c., sia destinato a entrare in gioco solo laddove venga invocata in un diverso processo una sentenza (pregiudiziale) già passata in giudicato, che sia impugnata con opposizione di terzo o revocazione straordinaria: in altri termini, l’art. 337, secondo comma, c.p.c., opererebbe soltanto per le impugnazioni straordinarie proposte avverso una sentenza passata in giudicato, lasciando al giudice della causa dipendente la scelta se attenersi al vincolo ovvero sospendere il processo nell’attesa di verificare se il giudicato verrà confermato o superato (in dottrina, A. Attardi, Ancora sulla portata dell’art. 337 cpv c.p.c., in Giur. it., 1986, 1237; A. Cerino Canova, Le impugnazioni civili, Padova, 1973, 71; G. Trisorio Liuzzi, La sospensione del processo civile di cognizione, Bari, 1987, 285). Nell’ambito di tale ricostruzione, l’istituto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. sarà allora destinato a trovare applicazione, nella regolamentazione dei rapporti tra processo pregiudiziale e processo dipendente, finché la sentenza pregiudiziale non sia passata in giudicato.
Un differente orientamento (che trova la principale voce in E.T. Liebman, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 1984, 291), muovendo dalla distinzione tra forza di giudicato ed efficacia naturale della sentenza, riferisce invece la sospensione di cui all’art. 337, secondo comma, c.p.c., alle impugnazioni ordinarie, conferendo al giudice del processo dipendente l’alternativa tra sospendere il processo e adeguarsi all’efficacia naturale della sentenza, anche se priva della forza di giudicato. Nell’ambito di tale ricostruzione, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. vedrebbe, allora, notevolmente ridotto il proprio ambito applicativo, essendo destinata a venire in gioco solamente quando la causa pregiudiziale sia ancora pendente in primo grado.
A dirimere il dibattito, almeno all’interno della giurisprudenza di legittimità, sono intervenute, come noto, le Sezioni Unite della Cassazione le quali, accostandosi alla seconda delle opinioni ricordate, hanno affermato che «quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado» (così Cass., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027). In altri termini – anche allo scopo di assicurare la ragionevole durata del processo, evidentemente compromessa da un utilizzo dilatato della sospensione necessaria – si è in tal modo sancita l’applicazione generalizzata della sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c., destinata a entrare in gioco ogni volta in cui la sentenza pregiudiziale sia impugnata mediante un’impugnazione ordinaria.
Nel caso deciso dal provvedimento in commento, la causa pregiudiziale era pendente in sede di legittimità e, quindi, la relativa decisione non era ancora passata in giudicato. In applicazione dei principi posti dalle Sezioni Unite appena richiamate, il Tribunale di Fermo – come infatti coerentemente rilevato dalla pronuncia in epigrafe -, avrebbe dovuto far applicazione dell’istituto della sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c., e non di quella necessaria, di cui al precedente art. 295. Peraltro, applicando quest’ultima norma – a tenore della quale, come visto, è sufficiente il rilievo del rapporto di pregiudizialità-dipendenza affinché il giudice sia tenuto a disporre la sospensione -, il Tribunale di Fermo ha omesso di fornire alcuna motivazione a corredo del provvedimento sospensivo: motivazione, tuttavia, che diviene necessaria nel momento in cui la sospensione venga correttamente qualificata e ricondotta all’istituto di cui all’art. 337, secondo comma c.p.c. Da qui, il rilievo dell’illegittimità del provvedimento sospensivo emanato, con conseguente sua cassazione e possibilità per il processo dipendente sospeso di riprendere il suo corso.
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