16 Gennaio 2018

«Raddoppio» del contributo unificato ed esperibilità del ricorso per cassazione avverso la statuizione del giudice

di Giacinto Parisi Scarica in PDF

Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2017, n. 23281 (ord.)

[1] Spese di giustizia – Obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato – Insussistenza – Statuizione contraria del giudice – Ricorso per cassazione – Ammissibilità (D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, art. 13, comma 1°-quater)

[1] È censurabile attraverso il ricorso per cassazione la statuizione concernente la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto in caso di inammissibilità, improcedibilità o integrale infondatezza dell’impugnazione.

 CASO

[1] Il tribunale di Bari rigettava l’opposizione allo stato passivo del fallimento A. s.c.c.r.l. proposta da R.S. e su tale presupposto dichiarava l’opponente tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1°-quater, d.p.r. 115/2002.

Avverso la predetta statuizione R.S. proponeva uno specifico motivo di ricorso per cassazione, rilevando che l’opposizione allo stato passivo costituisce un giudizio di primo grado e, dunque, che, al contrario di quanto affermato dal tribunale, nel caso di specie non vi sarebbero stati i presupposti per dichiarare la parte soccombente tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha innanzitutto dichiarato l’ammissibilità della censura proposta, enunciando il principio di diritto richiamato in epigrafe.

A fondamento della propria decisione, il giudice di legittimità ha osservato che, sebbene la statuizione concernente la sussistenza dei presupposti di cui all’art 13, comma 1°-quater, d.p.r. 115/2002 costituisca un atto dovuto, in quanto derivante dal fatto oggettivo della definizione del giudizio in senso sfavorevole all’impugnante, non può privarsi la parte della tutela giurisdizionale in sede di legittimità, né può affermarsi che l’eventuale erroneità dell’accertamento possa essere fatta valere solamente in sede di riscossione, risultando altrimenti violati gli artt. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il motivo di ricorso è stato peraltro ritenuto fondato – e, dunque, il decreto impugnato è stato cassato senza rinvio nella parte in esame – in quanto l’opposizione allo stato passivo costituisce un giudizio di primo grado, avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata dal giudice delegato sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica (Cass. 30 novembre 2016, n. 24489, Foro it., Rep. 2016, voce Fallimento, n. 438; 26 gennaio 2016, n. 1342, ivi, voce cit., n. 424; 6 novembre 2013, n. 24972, id., Rep. 2013, voce cit., n. 448, tutte richiamate in motivazione): non si pone quindi rispetto a tale giudizio l’esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie e pretestuose, che costituisce la ratio dell’introduzione del predetto art. 13, comma 1°-quater, d.p.r. 115/2002 (Cass. 2 luglio 2015, n. 13636, Foro it., Rep. 2015, voce Spese di giustizia, n. 13, richiamata in motivazione).

QUESTIONI

[1] La pronuncia in commento appare meritevole di segnalazione in quanto, ponendosi in linea di continuità con Cass. 5 giugno 2017, n. 13935, Foro it., Rep. 2017, voce Spese di giustizia, n. 4, richiamata in motivazione, ha affermato la censurabilità in sede di ricorso per cassazione della statuizione con cui il giudice a quo dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1°-quater, d.p.r. 115/2002.

Invero, nonostante il predetto orientamento appaia ispirato da una senz’altro apprezzabile finalità di ampliamento delle tutele riservate alla parte cui venga erroneamente chiesto di versare un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, non sembra che la soluzione offerta possa ritenersi corretta da un punto di vista sistematico.

Come affermato dalla Suprema Corte in altre pronunce, infatti, la statuizione con cui il giudice «dà atto» della sussistenza o meno dei presupposti per il pagamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato non costituisce un capo del provvedimento dotato di contenuto condannatorio ovvero di contenuto declaratorio (Cass. 4 agosto 2017, n. 19491, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 6 luglio 2017, n. 16668, ibid.; 9 giugno 2017, n. 14474, ibid.; 19 gennaio 2017, n. 1287, ibid.; 9 novembre 2016, n. 22867, id., Rep. 2017, voce Spese di giustizia, n. 13).

A sostegno di tale assunto si è condivisibilmente rilevato, innanzitutto, che manca un rapporto processuale con il soggetto titolare del potere impositivo tributario, che non è neppure parte in causa, e, in secondo luogo, che vi è carenza di una domanda o di una controversia sulla questione, discendendo invece il rilievo compiuto dal giudice all’esito del giudizio da un obbligo imposto dalla legge.

Si deve allora ritenere che, pur conferendo la lettera della disposizione al giudice dell’impugnazione il potere-dovere di rilevare la sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione del «raddoppio» del contributo unificato (e cioè che l’impugnazione sia stata rigettata integralmente, ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile), il punto della sentenza che enuncia la sussistenza dei presupposti per l’obbligo di pagamento del contributo aggiuntivo non ha natura decisoria e, dunque, non può essere suscettibile di impugnazione (così già Cass. 14 marzo 2014, n. 5955, Foro it., Rep. 2014, voce Spese di giustizia, n. 13).

In ogni caso, il diritto di difesa della parte ingiustamente richiesta di versare una nuova somma a titolo di contributo unificato trova piena tutela nell’ambito della procedura di riscossione, che il soggetto incaricato eventualmente avvii nei confronti del contribuente (Cass., 9 novembre 2016, n. 22867, cit.).

Sull’ambito applicativo dell’art. 13, comma 1°-quater, d.p.r. 115/2002 in generale si rinvia a F. Cossignani, Il versamento dell’«ulteriore importo a titolo di contributo unificato» in caso di inammissibilità, improcedibilità o integrale infondatezza dell’impugnazione. Casi di esclusione, in questa Rivista, 3 ottobre 2017.