Questioni «assorbite» nel giudizio di merito e ricorso incidentale per cassazione
di Giacinto Parisi Scarica in PDFCass., sez. II, 26 luglio 2017, n. 18569
Cassazione civile – Ricorso – Motivi – Violazione di legge – Ambito – Fattispecie (C.p.c., art. 360, comma 1°, n. 3) [1]
Cassazione civile – Parte vittoriosa in appello – Questioni «assorbite» nel giudizio di merito – Ricorso incidentale – Onere – Non sussiste (C.p.c., art. 371) [2]
[1] Il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione di legge attiene esclusivamente alla ricognizione della fattispecie astratta, mentre la ricostruzione dei fatti di causa costituisce attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi della motivazione.
[2] La parte totalmente vittoriosa nel giudizio di appello non ha l’onere di proporre ricorso incidentale per cassazione per far valere in sede di legittimità le domande o le eccezioni non accolte dal giudice di merito, rispetto alle quali le questioni sollevate con il ricorso principale siano pregiudiziali, preliminari o alternative.
CASO
[1] [2] Accogliendo l’impugnazione proposta contro la pronuncia del giudice di prime cure, la Corte di appello di Venezia annullava una delibera assembleare in quanto adottata in assenza di regolare convocazione e in difetto delle maggioranze previste in sede di prima convocazione, ai sensi dell’art. 1136 c.c.
Avverso la predetta sentenza veniva quindi proposto ricorso per cassazione, a fronte del quale le parti intimate proponevano ricorso incidentale condizionato, volto a far valere, in caso di accoglimento dell’impugnazione principale, alcune questioni che erano state esaminate nell’ambito del giudizio di merito.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha innanzitutto dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta in via principale.
A quanto si legge nella motivazione, infatti, i ricorrenti, pur avendo censurato la sentenza di appello per violazione dell’art. 1136 c.c., attraverso i due motivi di ricorso proposti ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., avevano chiesto alla Corte di cassazione di procedere ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, sulla cui base il giudice di merito era pervenuto alla declaratoria di annullamento della delibera assembleare.
Invero, stante il consolidato principio giurisprudenziale enucleato nella prima massima sopra riportata, la censura relativa alla violazione di legge ha ad oggetto esclusivamente l’erronea ricognizione da parte del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato della fattispecie astratta desumibile da una norma di diritto. Per converso, l’attività di ricognizione della fattispecie concreta compete al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solamente per vizi motivazionali, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c.
[2] Per quanto riguarda, invece, l’impugnazione proposta in via incidentale dai controricorrenti, la Suprema Corte l’ha dichiarata assorbita, stante il rigetto del ricorso principale.
In ogni caso, la Corte ha precisato che la parte resistente, essendo risultata vittoriosa in appello, non aveva l’onere di proporre ricorso incidentale per far valere in sede di legittimità le domande o le eccezioni non esaminate dal giudice di merito.
Ciò perché, non essendo presente nell’ambito della disciplina del ricorso per cassazione una previsione analoga a quella dettata dall’art. 346 c.p.c. per l’appello, la parte soccombente all’esito del giudizio di legittimità può far eventualmente valere le questioni «assorbite» in sede di rinvio.
QUESTIONI
[1] In senso conforme al principio enucleato nella prima massima, v., ex multis, Cass., 14 marzo 2017, n. 6587, Guida al dir., 2017, 21, 74; 19 ottobre 2016, n. 21287, ivi, 2017, 7, 63; 11 gennaio 2016, n. 195, Foro. it., Le banche dati, archivio Cassazione civile, richiamata in motivazione; 4 marzo 2010, n. 5207, Giur. it., 2010, 2118, con nota di A. Didone; Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313, Foro. it., Le banche dati, archivio Cassazione civile, richiamata in motivazione.
Per una compiuta illustrazione del vizio di «violazione o falsa applicazione di norme di diritto», anche in rapporto al motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c., si veda, per tutti, G.F. Ricci, Il giudizio civile di cassazione, Torino, 2016, 128 ss.
[2] Quanto alla seconda massima, la sentenza annotata si conforma al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui solo la parte effettivamente soccombente su questioni pregiudiziali o preliminari esaminate nel giudizio di merito può proporre in sede di legittimità ricorso incidentale condizionato avverso tali statuizioni; al contrario, se il giudice non ha esaminato le eccezioni o le questioni proposte, che devono dunque ritenersi «assorbite», la parte vittoriosa non è onerata di impugnare la pronuncia in via incidentale.
Nel senso sopra esposto, v., ex multis, Cass., 5 gennaio 2017, n. 134, Foro. it., Le banche dati, archivio Cassazione civile, richiamata in motivazione; 25 maggio 2010, n. 12728, ibid., richiamata in motivazione; 26 gennaio 2006, n. 1691, Giur. it., 2006, 2342, con nota di S. Rusciano; 30 marzo 2000, n. 3908, ivi, 2001, 729.
Peraltro, secondo l’orientamento richiamato, la Suprema Corte dovrebbe dichiarare inammissibile il ricorso incidentale per difetto di interesse ad impugnare, atteso che le questioni non esaminate perché «assorbite», in caso di accoglimento del ricorso proposto in via principale, potrebbero essere riproposte dinanzi al giudice del rinvio: così, Cass., 5 gennaio 2017, n. 134, cit.; 15 febbraio 2008, n. 3796, Foro. it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 30 marzo 2000, n. 3908, cit.; in dottrina, per tutti, C. Mandrioli, A. Carratta, Diritto processuale civile, II, Torino, 2016, 597 ss.
In senso contrario, si veda, invece, Cass., 6 dicembre 1996, n. 10888, Foro. it., Le banche dati, archivio Cassazione civile, secondo cui «[q]uando la sentenza impugnata abbia risolto, sia pure implicitamente, in senso sfavorevole alla parte che sia risultata vittoriosa, una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell’avversario impone a detta parte che intenda sottoporre all’esame della corte la questione stessa, di proporre ricorso incidentale».
In senso adesivo all’orientamento minoritario da ultimo richiamato, si veda G. Tarzia, Lineamenti del nuovo processo, Milano, 2007, 375 s., secondo cui, anche nell’ipotesi qui considerata, la parte avrebbe l’onere di proporre ricorso incidentale condizionato.
Per M. Bove, La Corte di cassazione come giudice di terza istanza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, 947 ss., sussisterebbe, invece, in capo alla parte vittoriosa nel giudizio di merito un mero onere di riproposizione in sede di legittimità delle questioni «assorbite», analogamente a quanto disposto dall’art. 346 c.p.c. Nello stesso senso sembrerebbe orientata anche B. Gambineri, Giudizio di rinvio e preclusione di questioni, Milano, 2008, 265, la quale fa leva sul nuovo testo dell’art. 384, comma 2°, c.p.c., il quale prevede che la Corte di cassazione «decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto».