Querela di falso proposta nei confronti di scrittura privata: è esclusa la possibilità di censurare i riempimenti contra pacta o la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. III, 14 maggio 2019, n. 12707, Pres. Vivaldi – Est. Giaime Guizzi
[1] Querela di falso – Falsità ideologica – Inammissibilità della querela – Fattispecie. (Cod. proc. civ., art. 221).
La querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell’atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, proposta soltanto in appello, volta a far accertare l’inesistenza dell’operazione risultante da una fattura o a dimostrarne la sua realizzazione ad un prezzo diverso da quello ivi indicato). (massima ufficiale)
CASO
[1] Un soggetto proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società creditrice e fondato su una fideiussione in bianco prestata dallo stesso a garanzia del pagamento delle forniture derivanti da un contratto di leasing sottoscritto con la società medesima. In particolare, l’ingiunto rilevava come, al momento della firma della fideiussione, egli si fosse impegnato a prestare la garanzia entro il limite di 50 milioni di lire, e che nel caso in cui l’importo da garantire fosse risultato superiore, il foglio contenente la fideiussione avrebbe dovuto essere distrutto. Poiché la fattura emessa dalla società risultò superiore all’importo di 200 milioni di lire, l’ingiunto proponeva allora l’opposizione in discorso rilevando, in particolare, i limiti della fideiussione rilasciata.
L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Bologna, con decisione che veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. In sede d’appello, peraltro, l’appellante proponeva querela di falso (dichiarata inammissibile dal giudice di seconde cure) denunciando, per quanto qui interessa, la falsità oggettiva e ideologica della fattura, di ammontare sproporzionato in quanto utilizzata per operazioni inesistenti, nonché la falsità del documento portante la fideiussione, in quanto sottoscritto in bianco e abusivamente riempito da altri, senza autorizzazione da parte del sottoscrittore, il quale si era dichiarato disponibile a impegnarsi esclusivamente entro il limite anzidetto.
Il debitore proponeva allora ricorso per cassazione formulando, in particolare, due motivi di interesse nella presente sede: in primo luogo, si denunciava il vizio di omesso esame circa il fatto del riempimento abusivo della fideiussione, avvenuto absque pactis e non, come viceversa affermato dalla Corte d’Appello, contra pacta: da tale qualificazione, la conclusione dell’ammissibilità della proposta querela di falso, quale unico strumento per censurare i riempimenti absque pactis (a differenza di quelli avvenuti contra pacta, dimostrabili, come noto, con ogni mezzo di prova); in secondo luogo, si rilevava come la fattura fosse un documento dotato di fede privilegiata, suscettibile di falsità materiale e ideologica sicché, contro la stessa, doveva ritenersi ammessa la querela di falso.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dichiarando i due motivi in esame infondati. Da un lato, infatti, essa qualifica la condotta avvenuta nel caso di specie quale riempimento contra pacta, in quanto tale insuscettibile di censura tramite querela di falso. In secondo luogo, conformandosi a un orientamento senz’altro granitico, ricorda come la querela di falso proposta nei confronti di una scrittura privata sia uno strumento esclusivamente volto a contestare la provenienza del documento dal soggetto che risulta esserne sottoscrittore, con conseguente inidoneità della stessa a divenire veicolo per censurare la veridicità delle dichiarazioni ivi contenute.
QUESTIONI
[1] In prima battuta, dunque, la Corte di Cassazione è chiamata a verificare quale tipo di violazione sia occorsa nel caso di specie in cui, lo si ricorda, una fideiussione era stata firmata in bianco con l’accordo, intercorrente tra le parti, che laddove l’importo da garantire fosse risultato superiore alla cifra di 50 milioni di lire, il documento contenente la stessa avrebbe dovuto essere distrutto. In particolare, il ricorrente, lamentando l’interpretazione offerta dalle corti territoriali, riteneva trattarsi di riempimento absque pactis, in quanto tale censurabile mediante querela di falso, e non contra pacta, per contestare la quale, all’opposto, la querela di falso non è necessaria.
A tal proposito, è utile ricordare come la questione accennata si ponga, essenzialmente, con riguardo alla fattispecie di abuso di biancosegno, che si configura nell’ipotesi in cui un documento venga redatto in un momento successivo, e da un soggetto diverso, rispetto a colui che vi ha apposto in calce la propria sottoscrizione, evidentemente con l’intenzione di assumere la paternità di quanto, in seguito, verrà redatto nel corpo della scrittura. Per quanto riguarda le possibili condotte abusive che possono attuarsi ai danni del sottoscrittore “in bianco”, dottrina e giurisprudenza sono solite distinguere il caso in cui il sottoscrittore abbia previamente autorizzato l’autore della scrittura al riempimento, ma quest’ultimo abbia poi violato le istruzioni ricevute (c.d. riempimento contra pacta), dall’ipotesi in cui la redazione della scrittura sia avvenuta in mancanza di qualsivoglia previa autorizzazione da parte del sottoscrittore (c.d. riempimento absque pactis o sine pactis): solo nella seconda eventualità, in particolare, ci si troverebbe di fronte a un falso materiale, una trasformazione del documento in qualcosa di diverso da ciò che era in precedenza, contestabile esclusivamente mediante la querela di falso – non potendo, evidentemente, la parte contestare l’autenticità della sottoscrizione, che effettivamente è la propria -, mentre la prima andrebbe risolta facendo valere la violazione del patto di riempimento (tra le tante, Cass., 7 marzo 2014, n. 5417).
Coerentemente con la ricostruzione effettuata, il provvedimento in commento riconosce l’esistenza di un riempimento contra pacta in ogni caso in cui esista un qualsivoglia accordo sugli interventi da eseguire sul testo, a prescindere che si tratti di un accordo avente contenuto positivo o negativo: in altri termini, costituisce accordo di riempimento – la cui violazione è classificabile quale riempimento contra pacta – anche il patto mediante il quale chi riceve un documento si obbliga a non completarlo (in tali termini, la richiamata Cass., 17 gennaio 2018, n. 899). Si tratta di quanto avvenuto nel caso di specie, in cui l’accordo di riempimento sottendeva che la garanzia fideiussoria fosse contenuta entro un determinato importo (seppur ancora da individuare), risultando imposto al soggetto ricevente la fideiussione sottoscritta in bianco, in caso di superamento di tale soglia, di distruggere il documento firmato, e comunque di non riempirlo. La violazione intercorsa nel caso di specie, in definitiva, viene qualificata come riempimento contra pacta.
Per quanto riguarda la possibilità di denunciare, tramite querela di falso, la falsità materiale e ideologica della fattura, in quanto riferita a operazioni inesistenti (e in quanto tale di importo sproporzionato), la Cassazione di nuovo opta per l’infondatezza del motivo proposto. Come pacificamente affermato sia in dottrina sia in giurisprudenza, infatti, la querela di falso proposta nei confronti di una scrittura privata (quale è da ritenersi la fattura) è esclusivamente volta a contestare la paternità dell’atto, ossia la provenienza materiale dal soggetto che risulta esserne il sottoscrittore (Cass., 11 gennaio 1988, n. 47; Cass., 30 agosto 2007, n. 18323), e non pure la veridicità di quanto in essa contenuto (Cass., 2 giugno 1999, n. 5383). Di conseguenza, nel caso di specie – dove, lo si ripete, il ricorrente ambiva a far rilevare l’inesistenza delle operazioni risultanti nella fattura e la conseguente sproporzione degli importi ivi indicati -, la querela di falso non avrebbe potuto venire utilmente in gioco.