Querela di falso e copie fotostatiche
di Lorenzo Di Giovanna Scarica in PDFImpugnazioni civili – Appello – Querela di falso – Perizia grafologica eseguita su sottoscrizione apposta su copie fotostatiche di scrittura privata – Legittimità
Quando oggetto del procedimento di querela di falso sono esclusivamente le sottoscrizioni apposte su copie fotostatiche di una scrittura privata, la perizia grafologica è correttamente eseguita sui documenti in copia così come richiesto dal querelante.
CASO
Una società proponeva querela di falso in via incidentale per l’accertamento della falsità delle sottoscrizioni di Tizio presenti nella fotocopia di un contratto di sublocazione commerciale e nella fotocopia del correlativo deposito cauzionale.
Il Tribunale respingeva la querela di falso adducendo che le sottoscrizioni – secondo quanto emerso dalla perizia grafica – erano di pugno di Tizio.
La predetta società, pertanto, proponeva appello deducendo l’illegittimità della sentenza in quanto il Tribunale aveva disposto l’espletamento della perizia su copie fotostatiche e non sugli originali, di cui era stata asseritamente richiesta la produzione in corso di causa.
SOLUZIONE
La Corte ha giudicato infondato l’appello in quanto l’oggetto del procedimento di querela di falso verteva proprio sulla sottoscrizione apposta da Tizio sulle predette copie fotostatiche; fatto, tra le altre cose, espressamente prospettato dall’appellante nei propri scritti difensivi.
QUESTIONI
La sentenza in epigrafe afferma l’idoneità della perizia grafologica avente ad oggetto la sottoscrizione dell’autore del documento apposta su copie fotostatiche dell’originale allo scopo di dimostrare la veridicità della stessa sottoscrizione.
Nel caso di specie, la differenza rispetto al caso di perizia grafologica eseguita su copie fotostatiche anziché sull’originale (v. Cass., 18 febbraio 2000, n. 1831 e, più di recente, Cass., 29 settembre 2014, n. 20484) sta nel fatto che nelle copie fotostatiche oggetto di esame la sottoscrizione è stata apposta sulle stesse copie, che in tal modo sono venute praticamente a costituire un nuovo originale del documento: si tratta quindi di una fattispecie diversa rispetto a quella di perizia eseguita su fotocopie, nelle quali la sottoscrizione è a sua volta essa stessa fotocopiata.
Pertanto, è corretta la conclusione della Corte di validità della perizia grafologica, proprio perché, contrariamente a quanto affermato altre volte dalla giurisprudenza a proposito di perizia su fotocopie ( v. da ultimo Cass., Sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1366 con nota di Cossignani, Disconoscimento della scrittura, produzione dell’originale ai fini della verificazione e divieto di nuove prove in appello), oggetto della perizia nel caso in esame non è stata la copia fotostatica, bensì la sottoscrizione originale apposta su di essa.
Ciò, come correttamente affermato dalla stessa Corte, rende sostanzialmente inutile l’ordine di esibizione dell’originale del documento: infatti, a parte la tardività della relativa richiesta istruttoria, l’esibizione dell’originale non consentirebbe di pervenire a risultati peritali diversi rispetto a quelli dell’accertamento condotto sulle fotocopie, dato che la sottoscrizione, in tutti i predetti documenti, è sempre una sottoscrizione originale.
In altre parole, non rileva che il testo sottoscritto sia fotocopia di un altro testo, perché punto essenziale è quello della sottoscrizione originale apposta sulla fotocopia: siccome è ben noto che la scrittura privata acquisisce la sua natura di mezzo di prova solo in forza della sottoscrizione, è proprio quest’ultima la chiave di volta di tutto il problema.
Una sottoscrizione originale, apposta sulla copia fotostatica di un documento, è lo strumento necessario e sufficiente perché il documento, ancorché copia fotostatica di un altro, assuma a sua volta il carattere di scrittura privata autentica.