Quando l’avvocato dimentica di sottoscrivere l’atto di citazione…
di Giovanni Anania Scarica in PDFTribunale di Torino, 22 gennaio 2016 – Di Capua
Procedimento civile – mancata sottoscrizione dell’atto – autentica della procura – sufficienza – nullità – non sussiste (C.p.c. artt.163, u.c, 125, co 1, 156 co. 3)
La mancanza della sottoscrizione del difensore nella citazione o nel ricorso introduttivo del giudizio, a norma degli artt. 163, ult. comma e 125, 1° comma c.p.c., non determina la nullità dell’atto, quando la sua provenienza da un difensore provvisto di valido mandato sia desumibile da altri elementi indicati nell’atto stesso, come il conferimento della procura alle liti, perché in tal caso la sottoscrizione apposta dal difensore per certificare la firma di rilascio, redatta in calce o a margine dell’atto stesso, assolve al duplice scopo di certificare l’autografia del mandato e di sottoscrivere l’atto.
CASO
Nel caso di specie era proposta un’opposizione a decreto ingiuntivo con atto di citazione carente di sottoscrizione. Dimenticanza che avrebbe potuto costare molto cara all’attore, perché mettendo in dubbio la stessa esistenza dell’atto introduttivo, rischiava di far scendere il giudicato sul decreto ingiuntivo opposto.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Torino ha nondimeno ritenuto la citazione ammissibile e rituale. Sull’opposizione, dunque, non cadeva la scure del giudicato. La firma della procura alla lite posta in calce all’atto di citazione era, infatti, autenticata dal difensore, il che veniva considerato dal Tribunale sufficiente a rimediare al difetto di firma in calce all’atto stesso. Di fatto, non si potevano avere dubbi sulla provenienza dell’atto da quel difensore.
QUESTIONI
Di regola, in caso di mancata sottoscrizione dell’originale dell’atto da parte del difensore l’atto non è idoneo a costituire un valido rapporto processuale e il giudice deve dichiararne la nullità. D’altro canto, l’art. 125 c.p.c. stabilisce espressamente che la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto ….. tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.
Tuttavia, quando la riferibilità all’autore dell’atto processuale di costituzione è ricavabile da altri elementi, indicati nell’atto stesso, che dissipino qualsiasi incertezza sulla sua provenienza trova applicazione il principio di conversione degli atti nulli (ricavabile ex art. 156, co. 3 c.p.c.) secondo il quale la nullità non può essere dichiarata quando l’atto, sebbene carente dei requisiti formali previsti dalla legge, ha ugualmente raggiunto il suo scopo.
Nel caso di specie, l’autentica della firma con la quale la parte rilasciava al difensore la procura alle liti rendeva certa la riferibilità dell’atto di citazione in opposizione.
Altro sicuro indice che può sanare il difetto della firma dell’atto è l’indicazione nella relazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica dell’atto è stata effettuata ad istanza di quel difensore (Cass, 28 gennaio 1987, n. 802; Cass. 3 ottobre 1998, n. 9836).
Sono esattamente in termini le seguenti pronunce della Suprema Corte: Cass. 6 aprile 2006 n. 8042 in CED Cassazione; Cass. 23 marzo 2005, n. 6225, in Arch. Giur. Circolaz., 2006, 1, 75; Cass. 29 ottobre 2001, n. 13395, in Mass. Giur. It., 2001; Cass. 13 aprile 1999, n. 3620, ivi, 1999.
La pronuncia che si annota aderisce, dunque, al consolidato indirizzo anti-formalista della Suprema Corte e non pone grandi questioni neppure sul piano delle scelte di valore, chiaro essendo che il processo non può ridursi ad un gioco a scacchi tra le parti. Il processo, tendenzialmente, deve sfociare in una pronuncia di merito.
Le questioni meramente formali vanno giustamente relegate al rango marginale che compete loro.
L’orientamento di cui alla massima dovrebbe valere anche nel contesto del processo civile telematico, per l’atto di citazione carente di sottoscrizione e notificato in forma tradizionale al convenuto. Infatti il formato pdf-immagine, che ne consente il successivo deposito telematico, «fotografa» esattamente l’originale cartaceo e il relativo difetto di firma; pertanto dovrebbero operare gli stessi temperamenti visti sopra, che considerano sufficiente la controfirma del difensore nella procura alle liti ovvero l’indicazione del difensore istante nella relazione di notifica.