Qualificazione del rapporto di lavoro
di Evangelista Basile Scarica in PDFCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, 22 febbraio 2018, n. 4337
Informatore scientifico – Collaborazione coordinata e continuativa – Assenza di progetto specifico – Conversione – Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Sussistenza
MASSIMA
Allorquando il lavoratore presta la sua attività lavorativa in forma di collaborazione coordinata e continuativa, la mancata individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso è di per sé sufficiente per conversione automatica di un tale rapporto autonomo in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data della sua costituzione. Risultano perciò irrilevanti le prove della natura autonoma della prestazione lavorativa offerte dal datore di lavoro, trattandosi di presunzione assoluta che non ammette la prova contraria.
COMMENTO
Nel caso de quo, la Cassazione ha accolto il ricorso di un ex-lavoratore con contratto di collaborazione a progetto avverso la sentenza della Corte territoriale: egli chiedeva in primo luogo la trasformazione del precedente contratto di lavoro a progetto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, conseguentemente, la reintegrazione nel proprio luogo di lavoro. Secondo la Corte d’Appello, le disposizioni del decreto legislativo 276/03 avrebbero consentito al committente di dimostrare che, nonostante l’assenza di un progetto o programma di lavoro, tra le parti sarebbe intercorso un rapporto caratterizzato da autonomia. Ciononostante, nel caso di specie, l’istruttoria svolta avrebbe escluso la natura subordinata del rapporto e, in assenza di progetto, la Corte di Appello aveva ricondotto il rapporto stesso nel contratto d’opera professionale ex art. 2222/2230 c.c. A differenza di quanto statuito dai Giudici del merito, pur confermando che il rapporto di lavoro in esame fosse da considerarsi di natura subordinata, la Cassazione ha precisato che in tema di lavoro a progetto, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. 276/03, rationae temporis applicabile, deve interpretarsi nel senso che, nel caso di mancata individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti sull’autonomia o sulla subordinazione della prestazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso. Nel regime sanzionatorio di cui all’art. 69 comma 1 ammettere la prova dell’insussistenza della subordinazione presunta finirebbe, secondo la Cassazione, per legittimare la perpetuazione delle collaborazioni coordinate e continuative anche in assenza di uno specifico progetto e programma, ogni qualvolta il committente riuscisse a dimostrare il carattere autonomo del rapporto contrattuale: tale conseguenza era proprio ciò che il Legislatore del 2003 intendeva scongiurare. La Suprema Corte osserva altresì che detta trasformazione del contratto come sopra individuata sia conforme alla giurisprudenza costituzionale, la quale, pervenendo alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 86 D.Lgs. 276/2003, ha concluso per la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. Secondo il Giudice delle Leggi, l’art. 61 ss. d.lgs. 276/2003 ha introdotto un vero è proprio divieto di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che, pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di lavoro autonome, non fossero riconducibili ad un progetto: la pattuizione difforme a tale precetto deve pertanto essere considerata nulla per contrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 1418 c.c. In definitiva, dando atto dell’errore di diritto in cui è incorsa la Corte d’Appello, la Cassazione ha accolto il ricorso, con rinvio, per il riesame della causa, alla luce di una nuova interpretazione dell’art. 60 co. 1 D.Lgs. n. 276 del 2003 in base alla richiamata giurisprudenza di legittimità.
Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”