Qualche novità sulla chiamata (diretta) del terzo nell’opposizione a decreto ingiuntivo
di Cecilia Vantaggiato Scarica in PDFCassazione civile sez. VI, 30/07/2020, n. 16336
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la chiamata in causa del terzo è implicitamente autorizzata se il giudice pronuncia nel merito nei confronti del terzo
Allorché l’opponente a decreto ingiuntivo, pur avendo citato direttamente un terzo che intenda chiamare in causa, richieda al giudice nell’atto di opposizione, in via subordinata, l’autorizzazione di cui all’art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza della chiamata, dovendosi peraltro intendere implicitamente autorizzata tale chiamata ove il giudice pronunci nel merito nei confronti del terzo.
CASO
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intrapreso dal Condominio contro l’opposta C. s.r.l. (esecutrice di lavori di rifacimento della rete condominiale del gas), il Tribunale bresciano aveva dichiarato fondata la domanda di garanzia formulata dal Condominio opponente nei confronti della C.C. s.c.a r.l., quale amministratrice ritenuta responsabile dell’esecuzione dei lavori non autorizzati dall’assemblea.
La sentenza veniva impugnata avanti al giudice di seconde cure da C.C. s.c.a.r.l., che deduceva l’irritualità della propria chiamata in causa operata dall’opponente con citazione diretta senza previa autorizzazione del giudice ex art. 269 c.p.c. A seguito della pronuncia della corte d’appello che riconosceva l’avvenuta decadenza dalla facoltà di evocare in lite la terza, il Condominio proponeva ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
La Corte di cassazione ha ritenuto insussistente la decadenza relativa alla chiamata in causa del terzo, allorché l’opponente a decreto ingiuntivo, pur avendo citato direttamente il terzo chiamato in causa, richieda al giudice nell’atto di opposizione, in via subordinata, l’autorizzazione di cui all’art. 269 c.p.c., dovendosi intendere implicitamente autorizzata tale chiamata ove il giudice pronunci nel merito nei confronti del terzo.
QUESTIONI
Nel caso di specie occorre verificare se sia ammissibile che l’opponente, pur formulando l’istanza di chiamata in causa in via subordinata, provveda a citare direttamente oltre all’opposta anche il terzo, nonostante il giudice non abbia disposto a riguardo né abbia fissato una nuova udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c.
In tema di chiamata del terzo nell’opposizione a decreto ingiuntivo si riscontrano diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
Parte della giurisprudenza di merito ritiene che, poiché sussiste in capo al tribunale il potere di valutare la comunanza di causa e le ragioni poste dal chiamante a fondamento della richiesta di intervento del terzo, anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo sia necessario che l’opponente formuli nell’atto introduttivo un’apposita istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo, pena la nullità della chiamata stessa (così ex multis Trib. Milano 30/04/2008).
Altro orientamento ritiene, invece, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si debba applicare il combinato disposto dell’art. 269, 3° comma, c.p.c. e dell’art. 183, 5° comma, c.p.c. e non l’art. 269, comma 2, c.p.c. (Trib. Verona ord. 19/04/2003) ove l’opposto, in quanto attore in senso sostanziale, intenda chiamare in causa un terzo, in conseguenza delle difese svolte dall’opponente, convenuto in senso sostanziale.
Di diverso avviso è la dottrina: l’attore opponente ha il diritto di chiamare in causa il terzo senza dover chiedere l’autorizzazione al giudice, citando il terzo direttamente per la prima udienza fissata nel rispetto dei termini per comparire: v. Ronco, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 393 ss.; Tedoldi, sub art. 645, in Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella (diretto da), Commentario del c.p.c., VII, 1, Torino, 2014, 766 ss.; Di Rosa, Il procedimento di ingiunzione – Tutela monitoria nel processo civile e amministrativo – Decreto ingiuntivo – Giudizio di opposizione, 2ª ed., Milano, 2002, 333 ss.; Manna, La fase preparatoria del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dopo la l. 353/1990, in RDC, 1996, II, 211 ss..
Tale ultimo indirizzo sembra essere seguito anche dalla maggior parte della giurisprudenza di merito, secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non è necessario che l’opponente chieda né il differimento dell’udienza né l’autorizzazione alla chiamata del terzo poiché, rivestendo la posizione di attore in senso formale e di convenuto in senso sostanziale, può chiamare direttamente il terzo per la stessa udienza da lui fissata per la comparizione (T. Torino 26.2.2008; T. Bologna 5.2.2008; T. Milano 28.9.2005; T. Catania 10.9.2004; T. Casale Monferrato 22.12.2003; T. Milano 28.11.2002; P. Matera 4.11.1998; P. Torino 31.7.1996).
Ad altra tesi, infine, aderisce la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale, per effetto dell’opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso. Il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto; ciò esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue, secondo tale tesi, che il disposto dell’art. 269 cod. proc. civ., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l’opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l’opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento e non potendo le parti originariamente essere altre che il soggetto che ha chiesto l’ingiunzione e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, così che l’opponente deve necessariamente chiedere al giudice, con l’atto di opposizione, l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa o dal quale pretenda di essere garantito, sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto (così, Cass. Sez. 3, 15/05/2012, n. 7526 e da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 26/08/2019, n. 21706, con nota di G. Stasio, La Cassazione conferma che l’opponente a decreto ingiuntivo, per chiamare in causa un terzo, deve chiedere l’autorizzazione al giudice, ai sensi dell’art. 269 c.p.c., in quanto convenuto in senso sostanziale, in www.eclegal.it del 15/10/2019; v. anche Cass. n. 4800 del 2007; Cass. n. 1175 del 2003, oltre che Cass. n. 7818 del 2000).
Nel caso di specie, l’opponente – oltre a citare l’opposta e direttamente la terza chiamata C.C. s.c. a r.l. – aveva comunque formulato in via subordinata l’istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo, senza che il Tribunale avesse provveduto al riguardo. Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell’art. 269 cod. proc. civ.; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (Cass. sez. un. n. 4309 del 2010). Rientra, pertanto, nei poteri discrezionali del giudice istruttore autorizzare o non autorizzare la chiamata in causa, ma non anche autorizzare la chiamata tardiva e imporre al terzo chiamato di accettare il contraddittorio nello stato in cui la controversia si trova, così ledendone il diritto di difesa: sicché, se il terzo non presti adesione a tale stato ed eccepisca in via principale l’irritualità della chiamata e in via subordinata si difenda nel merito, le disposizioni sulle modalità e i termini della chiamata in causa di un terzo di cui agli artt. 167 e 269 c.p.c. non sono suscettibili di deroga (così Cass. Sez. 3, 06/07/2006, n. 15362).
Condivisibile è, nondimeno, il ragionamento della Corte nel caso in esame, avendo l’opponente provveduto sì a citare direttamente il terzo, ma anche a formulare l’istanza di autorizzazione tempestiva, sicché nessuna decadenza può essere invocata sul punto, essendosi il giudice di prime cure pronunciato sul merito della pretesa azionata dall’opponente contro il terzo chiamato e dovendo intendersi implicitamente autorizzata la chiamata di terzo proprio per effetto della disamina e della susseguente pronuncia sul merito nei confronti di quest’ultima.
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