Qual è la sorte del finanziamento del socio alla società dopo l’azzeramento della sua partecipazione?
di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile, Sez. I, Ordinanza, 06 Luglio 2022, n. 21422
Parole chiave: Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Capitale sociale – Conferimenti – Scioglimento del rapporto sociale relativamente al socio finanziatore –Mantenimento della postergazione ex art. 2467 c.c. – Sussistenza – Superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale e di difficoltà finanziaria – Esigibilità della restituzione del finanziamento
Massima: “In tema di finanziamento dei soci in favore della società, il diritto al rimborso del finanziamento sorge postergato, ex art. 2467 c.c., qualora erogato in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società, e tale carattere permane sia nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società per mancato esercizio del diritto di opzione, sia allorché egli abbia ceduto la propria partecipazione comprensiva del diritto alla restituzione della somma mutuata, in considerazione della finalità di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire; ne deriva che ove tale esigenza venga meno, a seguito del superamento delle difficoltà patrimoniali e finanziarie della società, il credito restitutorio ritorna pienamente esigibile in via ordinaria, anche se in quel momento non siano stati ancora adempiuti gli altri debiti sociali.”
Disposizioni applicate: art. 2467 c.c.
Nell’ordinanza in esame, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è stata portata a pronunciarsi sulla sorte di un finanziamento erogato dal socio persona fisica di una società a responsabilità limitata.
Nel caso di specie, la società aveva, successivamente all’erogazione del finanziamento, perso la totalità del proprio capitale sociale, ma era stata ricapitalizzata mediante aumento di capitale, al quale il suddetto socio non aveva tuttavia partecipato, fuoriuscendo di conseguenza dalla società.
Ritenendo di vantare in ogni caso un diritto di credito nei confronti della società, l’ormai ex socio aveva chiesto senza successo la restituzione del finanziamento alla s.r.l. e, a fronte del rifiuto di quest’ultima, aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, poi revocato in sede di opposizione, mentre l’impugnazione in appello di tale decisione era stata respinta.
Infatti il Tribunale di prime cure e la Corte d’appello avevano ritenuto che il finanziamento era stato erogato dall’ex socio in un momento in cui la s.r.l. si trovava in una situazione di eccessivo squilibrio finanziario ai sensi dell’art. 2467, comma 2 c.c. e che non fosse pertanto restituibile all’ex socio.
In sede di legittimità, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’ex socio, considerando che – seppure il finanziamento fosse postergato all’origine – lo squilibrio patrimoniale era stato superato e, quindi, anche la situazione di rischio per i creditori sociali che ne discendeva (posta dalla norma a fondamento della regola di postergazione) – il credito dell’ex socio era ritornato ordinariamente esigibile, anche laddove non fossero stati ancora adempiuti tutti gli altri debiti sociali.
Il caso in esame riguarda una situazione particolare in quanto si tratta di capire quale sia la sorte di un finanziamento erogato alla società da una persona fisica ormai non più socio della stessa.
Appurato che il finanziamento rimane sempre un finanziamento soci ex art. 2467 c.c., anche se il finanziatore abbia perso la sua qualità di socio della s.r.l., va ricordato che, a norma del primo comma dell’art. 2467 c.c. “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori”, mentre, a norma dell’art. 2467, secondo comma dell’art. 2467 c.c. “ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Ne consegue che sono soggetti a postergazione soltanto i finanziamenti concessi “in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”, mentre, se il finanziamento non rientra in questa categoria dei finanziamenti “anomali”, il socio può agire in giudizio nei confronti della società al fine di ottenere il rimborso del finanziamento.
Orbene, nel caso in esame, il finanziamento era stato concesso in una situazione di difficoltà della s.r.l., ma il suo rimborso era stato invece richiesto dal socio quando la situazione di crisi era ormai superata, circostanza questa non valutata né dal Tribunale di prime cure, né dalla Corte d’Appello.
Gli ermellini, chiarito che la fuoriuscita del socio dalla compagine sociale non facesse venire meno la sua qualità di soggetto finanziatore della s.r.l. e che la condizione di eccessivo squilibrio finanziario in cui versava la s.r.l. al momento dell’erogazione del finanziamento era ormai cessata (con la ricapitalizzazione posta in essere), ha ritenuto che il socio avesse diritto alla restituzione del finanziamento, accogliendo il ricorso dell’ormai ex socio e cassando con rinvio la decisione della Corte d’appello.
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