Provvedimento redatto in forma cartacea successivamente digitalizzato e decorrenza del termine lungo per impugnare
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. II, 21 ottobre 2021, n. 29319, Pres. Di Virgilio – Est. Tedesco
[1] Provvedimento redatto in forma cartacea, successivamente digitalizzato – Termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. – Decorrenza – Individuazione – Dalla data del deposito in cancelleria (art. 327 c.p.c.)
In caso di provvedimento redatto in formato cartaceo, successivamente digitalizzato ed inserito nel fascicolo telematico del processo, il termine lungo per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorre dalla data del deposito dell’atto in cancelleria, come attestata dal cancelliere, alcuna rilevanza assumendo, al contrario, la diversa data di recepimento del provvedimento nel sistema informatico, siccome relativa ai soli provvedimenti redatti in formato digitale.
CASO
[1] Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., un avvocato domandava al Tribunale di Torre Annunziata la liquidazione delle proprie competenze professionali in relazione all’attività difensiva prestata a favore di un condominio in un procedimento cautelare e nel successivo giudizio di merito.
Il tribunale, rilevato che la controversia rientrava tra quelle indicate nell’art. 14, d.lgs. n. 150/2011 – e, pertanto, fosse effettivamente assoggettata al rito sommario di cognizione – rimetteva la causa al collegio per decisione.
Il collegio concludeva per l’inammissibilità del ricorso presentato dal professionista, condannandolo al pagamento delle spese di lite
Contro tale ordinanza di inammissibilità, l’avvocato proponeva ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 91, 702-bis e –ter c.p.c.
Ciò che interessa ai fini del presente commento, tuttavia, è il controricorso presentato dal condominio, con il quale tale ente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, notificato a mezzo pec il 17 maggio 2016, dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, avvenuta il 12 novembre 2015: il fatto che la comunicazione del provvedimento fosse avvenuta il 19 novembre 2015, a parere del controricorrente, non avrebbe spostato in avanti il dies a quo della decorrenza, che sarebbe rimasta fissata in base alla data di pubblicazione.
Il dibattito sulla tempestività del ricorso è proseguito nelle rispettive memorie.
Dal canto suo, il ricorrente ha evidenziato che, seppure il provvedimento recasse quale data del deposito il 12 novembre 2015, la registrazione nel fascicolo telematico era avvenuta il successivo giorno 19 novembre 2015, in concomitanza con la comunicazione al difensore a mezzo pec.
In data anteriore, il provvedimento, privo di numero cronologico, non era conoscibile, non potendo quindi decorrere il termine lungo da una data precedente al 19 maggio 2015.
Il Condominio sottolineava che, nella specie, non si era in presenza di un provvedimento in formato digitale, ma di provvedimento cartaceo, inserito nel fascicolo telematico in un secondo tempo. In questi casi la data di pubblicazione continua a coincidere con quella del deposito in cancelleria, secondo l’attestazione del cancelliere.
SOLUZIONE
[1] La Cassazione, in accoglimento delle censure avanzate nel controricorso, si pronuncia per l’inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione.
In particolare, la Suprema Corte precisa come il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c. decorra dalla data della pubblicazione della sentenza, data che coincide con quella dell’udienza in cui viene pronunciata, ovvero con quella del deposito, ove venga emessa fuori dell’udienza (in tal senso, viene richiamata Cass., 27 giugno 2018, n. 16893).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato redatto in formato cartaceo e risulta depositato in cancelleria in data 12 novembre 2015, come da attestazione del funzionario apposta in calce al medesimo. Unica data apposta sul provvedimento è quella dell’attestazione dell’avvenuto deposito e non ci sono indicazioni che contrastino con essa. Solo questa, pertanto, rileva ai fini della decorrenza del termine lungo, essendo irrilevante la diversa data (19 novembre 2016) in cui il provvedimento è stato recepito dal sistema informatico.
Di conseguenza, il ricorso per cassazione, notificato a mezzo pec il 17 maggio 2016, è stato proposto oltre sei mesi dalla pubblicazione, ex art. 327 c.p.c., e deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
QUESTIONI
[1] Il provvedimento che si commenta interviene sul tema dell’esatta identificazione del dies a quo di decorrenza del c.d. termine lungo per impugnare, di cui all’art. 327 c.p.c., nella particolare ipotesi in cui la sentenza impugnata, redatta in formato cartaceo e depositata in cancelleria, sia stata successivamente digitalizzata e inserita nel fascicolo telematico.
L’art. 327 c.p.c., come noto, disciplina il c.d. termine lungo per proporre impugnazione avverso un provvedimento, destinato a venire in rilievo nel caso in cui sia mancata la notificazione dello stesso o al procuratore costituito ovvero alla parte, nel caso in cui sia stata in giudizio personalmente. Tale termine è di sei mesi, decorrenti «dalla pubblicazione della sentenza».
Dirimente ai fini di valutare la tempestività dell’impugnazione proposta diventa, dunque, identificare il momento in cui la sentenza possa considerarsi pubblicata.
A tal riguardo, è assolutamente pacifico il principio di diritto affermato dal provvedimento in commento (il quale richiama, in proposito, il precedente di Cass., n. 16893/2018), secondo cui la data di pubblicazione della sentenza coincide con quella dell’udienza in cui viene pronunciata, ovvero con quella del deposito, ove venga emessa fuori dell’udienza.
Diversa, tuttavia, è la disciplina applicabile con riferimento alle sentenze redatte in formato elettronico, relativamente alle quali si è parimenti affermato che la data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine “lungo” di impugnazione, coincida non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell’attestazione del cancelliere che rende il provvedimento visibile nel fascicolo telematico, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati (così, Cass., 13 aprile 2018, n. 24891; e Cass., 29 gennaio 2019, n. 2362).
Nel caso di specie, di redazione cartacea del provvedimento e successiva digitalizzazione dello stesso, il ricorrente ha invocato proprio tale principio di diritto al fine di far coincidere il dies a quo di decorrenza del termine lungo per impugnare non con il momento del suo deposito in cancelleria, bensì con quello successivo, in cui il provvedimento è divenuto visibile nel fascicolo telematico.
La diversa regola appena richiamata, tuttavia, riguarda unicamente i provvedimenti direttamente redatti in formato digitale, e non anche quelli successivamente digitalizzati: si applica, in altri termini, a un’ipotesi diversa rispetto a quella occorsa nel caso di specie (per tale distinguo, Cass., 1° aprile 2019, n. 9092).
In applicazione di tali principi di diritto, merita condivisione la decisione assunta nel provvedimento in epigrafe, di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto, in quanto tardivo ai sensi dell’art. 327 c.p.c.
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