Il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c. per l’attuazione delle misure cautelari (o dei provvedimenti possessori) è soggetto a reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., non a ricorso straordinario per cassazione
di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCassazione civile, Sez. II, Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10758. Pres. Lombardo, Estensore Fortunato
CASO
Tizio, Caia e Sempronia, destinatarii di un interdetto possessorio, ricorrevano in Cassazione contro il provvedimento con cui il Tribunale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto a un’istanza ex art. 669 duodecies c.p.c. di determinazione delle modalità di attuazione dell’interdetto.
Dopo l’emissione del provvedimento interdittale, nessuna delle parti aveva chiesto il giudizio di merito possessorio, ai sensi dell’art. 703, co. 4, c.p.c.; Tizio, Caia e Sempronia agivano invece in via petitoria per far dichiarare la legittimità delle opere oggetto del provvedimento di reintegra con domanda che veniva respinta il 14 ottobre 2014.
Mevio e Mevia, al fine di eseguire l’ordinanza di reintegra nel possesso, chiedevano al Tribunale le misure necessarie per l’attuazione del provvedimento, ma il giudice di merito, preso atto della sentenza emessa nella causa petitoria, dichiarava la cessazione della materia del contendere con contestuale condanna dei destinatari dell’ordinanza di reintegra al pagamento delle spese processuali, rilevando che la richiesta di attuazione si fosse resa necessaria per l’inottemperanza del provvedimento possessorio interdittale.
Il Tribunale considerava inoltre definitivo il provvedimento possessorio ed escludeva la proponibilità di un’autonoma controversia al solo fine di ottenere il rimborso degli oneri processuali.
SOLUZIONE
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto, in quanto in esso veniva censurato il provvedimento emesso dal giudice monocratico ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c. unicamente per regolare l’attuazione delle misure cautelari o dei provvedimenti possessori, soggetti alla disciplina del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c. per effetto di esplicito richiamo: i giudici di legittimità, rilevata la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, dichiarano inammissibile il ricorso per Cassazione in quanto, essendo lo stesso privo del carattere della decisorietà e, dunque, inidoneo al giudicato. Il provvedimento è invece impugnabile mediante reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., anche relativamente alla pronuncia sulle spese.
QUESTIONI
La Corte di cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto, ribadisce un orientamento ormai consolidato e sostenuto in numerose occasioni (Cass. 24543/2009; Cass. 9808/2000; Cass. 10740/1998; Cass. 1028/1998), in base al quale i provvedimenti emessi dal giudice per regolare l’attuazione delle misure cautelari ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c. sono privi del carattere della decisorietà, avendo natura prettamente strumentale, inidonea al giudicato.
Da ciò discende che gli stessi sono impugnabili con i rimedi individuati dalla disciplina del procedimento cautelare uniforme, applicabile anche alle azioni possessorie, nei limiti di compatibilità, ex art. 703, co. 3, c.p.c. Pertanto, la Suprema Corte stabilisce che il provvedimento di attuazione era suscettibile di reclamo al Collegio, al pari della pronuncia sulle spese in esso contenuta (Cass. 4497/2009).
Per quanto concerne la pronuncia sulle spese, la Corte di cassazione richiama un altro orientamento consolidato (risalente a Cass. Sez. Un. 16214/2001), con il quale aveva ritenuto, basandosi su una lettura coordinata degli artt. 669 septies, co. 3, e 669 terdecies c.p.c. con i principi enunciati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 253/1994, che avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, con pronuncia sulle spese, fosse ammissibile unicamente il reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., mentre avverso il provvedimento adottato sul reclamo o dopo il decorso dei termini per proporlo fosse consentita l’opposizione ex art. 645 c.p.c., stante il richiamo in allora contenuto nell’art. 669 septies c.p.c., i cui termini iniziavano a decorrere, rispettivamente, o dalla scadenza del termine per proporre il reclamo o dalla pronuncia, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione dell’ordinanza del giudice del reclamo che rendeva definitiva la pronuncia sulle spese. La l. n. 69/2009 ha abrogato, per i procedimenti proposti dal 4 luglio 2009, l’opposizione prevista dall’art. 669 septies, co. 3, c.p.c. mediante richiamo all’opposizione a decreto ingiuntivo di cui all’art. 645 c.p.c., non ha inciso sull’esperibilità del reclamo anche per quanto concerne la statuizione sulle spese assunta nella prima istanza cautelare: qualora non sia stato proposto il giudizio di merito, è consentita l’opposizione al precetto o all’esecuzione, ove iniziata sulla base del provvedimento contenente la liquidazione delle spese (Cass. 16259/2017; Cass. 118800/2012).
Di conseguenza, il provvedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. emesso dal giudice monocratico del Tribunale era impugnabile con il reclamo anche relativamente alla pronuncia sulle spese, ma non mediante ricorso straordinario alla Corte di cassazione, essendo privo dell’indispensabile carattere della decisorietà.