Professionisti senza cassa: dal 2017 aliquota contributiva ridotta
di Raffaele Pellino Scarica in PDFAliquota INPS ridotta al 25% (cui si aggiunge lo 0,72% per maternità, assegni familiari e malattia) per i professionisti privi di cassa previdenziale. È questa una delle novità apportate, a decorrere dal 2017, dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 165, della Legge 232/2016) a favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.
Per coloro che risultano, invece, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di partita Iva o meno, resta ferma l’aliquota contributiva al 24%.
Professionisti interessati
In primo luogo, si individuano i professionisti destinatari dell’intervento. Si tratta, nello specifico, di quei lavoratori autonomi titolari di partita Iva che svolgono “per professione abituale, ancorché non esclusiva” attività di lavoro autonomo, tenuti ad iscriversi alla Gestione separata Inps in quanto per la loro attività non è prevista l’iscrizione ad apposito Albo professionale.
Rientrano in tale categoria anche quei lavoratori autonomi che, pur svolgendo un’attività per il cui esercizio è prevista l’iscrizione ad apposito Albo professionale, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti ovvero laddove abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione (circolari INPS n. 99/2011 e n.72/2015).
Onere contributivo
Per i professionisti iscritti alla sola Gestione separata, l’onere contributivo è interamente a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2016, primo e secondo acconto 2017).
Si ricorda che il professionista ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l’intero importo.
Base imponibile e aliquota contributiva
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata la contribuzione dovuta è calcolata sul reddito netto ottenuto dalla differenza tra i compensi percepiti ed i costi sostenuti, secondo le disposizioni dell’articolo 54 del Tuir.
In particolare, il contributo è determinato applicando alla suddetta base imponibile l’aliquota prevista, nei limiti del massimale che, per l’anno 2017, resta fermo a 100.324,00 euro.
Intervenendo in materia di aliquota contributiva applicabile, la Legge 232/2016 ha stabilito che la stessa, a decorrere dal 2017, è fissata nella misura del 25% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati (come ribadito dalla circolare INPS 21/2017).
Viene così disposto, per tale categoria di contribuenti, il “blocco” agli incrementi dell’aliquota contributiva previsti, in passato, da diverse disposizioni normative. Si rammenta che in aggiunta all’aliquota indicata è dovuto il contributo dello 0,72% per il finanziamento degli oneri connessi alla tutela della maternità, assegni familiari e malattia, per una contribuzione complessiva pari al 25,72%.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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