Procura speciale ed ammissibilità del ricorso per Cassazione
di Michele Ciccarè Scarica in PDFCass., Sez. VI-3, 7 gennaio 2016, n. 58
Impugnazioni civili – ricorso per Cassazione – difetto di procura speciale – inammissibilità (C.p.c. artt. 83, 365, 369)
[1] È inammissibile il ricorso per Cassazione sottoscritto dall’avvocato sprovvisto di procura speciale ex art. 365 c.p.c. (nella specie, la procura è stata rilasciata anteriormente alla pubblicazione della sentenza impugnata).
CASO
[1] Un avvocato proponeva ricorso per Cassazione in virtù di procura – precedentemente – conferita dalla parte, a margine della comparsa di costituzione in appello. Tale procura veniva poi depositata ex art. 369, co. 2, n. 3, c.p.c.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto per difetto di procura speciale ex art. 365 c.p.c., in quanto rilasciata anteriormente alla pubblicazione della sentenza oggetto di impugnazione.
QUESTIONI
[1] La sentenza in analisi applica al caso de quo un principio costante nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., 2 novembre 2015, n. 22388; Cass., 20 ottobre 2015, n. 21214; Cass., 11 settembre 2014, n. 19226; Cass., 23 settembre 2013, n. 21682; Cass., 11 giugno 2012, n. 9464; Cass., 9 marzo 2011, n. 5554; in passato, Cass., 5 agosto 2000, n. 10319; Cass., 10 febbraio 1997, n. 1224; Cass., 20 settembre 1996, n. 8372).
Due ordini di ragioni, in effetti, militano a favore di tale ricostruzione.
In primis, il tenore letterale dell’art. 365 c.p.c., stando al quale il ricorso deve essere sottoscritto «a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale»; ne consegue che la procura deve essere rilasciata allo specifico fine di instaurare il giudizio di legittimità, ovvero successivamente alla pubblicazione della sentenza oggetto di impugnazione.
In secondo luogo, sul piano sistematico, tale lettura risulta coerente con il principio Costituzionale del giusto processo, in quanto certifica la sussistenza del rapporto di rappresentanza in giudizio, instauratosi fra il titolare della posizione sostanziale controversa ed il suo avvocato.
Inoltre, il mancato conferimento della procura speciale ad litem non può essere sanato o ratificato nel corso del giudizio di legittimità, in deroga al principio generale dell’art. 182, co. 2, c.p.c. (Cass. 4 ottobre 2013, n. 22780; Cass., 23 settembre 2013, n. 21682; Cass., 27 novembre 1997, n. 12003; Cass., 6 febbraio 1998, n. 1272).
Alla luce di quanto osservato, la procura rispetta i requisiti imposti dall’art. 365 c.p.c. quando:
- a) è conferita ad un avvocato iscritto all’albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio in Cassazione;
- b) è conferita dopo la pubblicazione della sentenza oggetto di impugnazione;
- c) è appositamente rilasciata per la proposizione del ricorso per Cassazione.
In particolare si presume specifica, salvo la presenza di elementi incompatibili con il requisito di specialità, la procura disposta a margine o in calce al ricorso, purché rispettosa del requisito indicato sub b (cfr. Cass., 3 agosto 2015, n. 16295; Cass., 5 maggio 2004, n. 8528).
Peraltro, per giurisprudenza oramai consolidata, all’inammissibilità del ricorso ex art. 365 c.p.c. per inesistenza della procura speciale segue la condanna dell’avvocato al pagamento delle spese processuali (l’indirizzo, inaugurato da Cass. 23 febbraio 1994, n. 1780, ha trovato avallo a partire da Cass., sez. un., 10 maggio 2006, n. 10706).