20 Febbraio 2024

Procura alle liti allegata al ricorso per cassazione: la parola delle Sezioni Unite

di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2077, Pres. D’Ascola, Est. Vincenti

[1] Ricorso per Cassazione – Procura alle liti – Contenuto generico – Copia digitalizzata utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione – Formato nativo digitale – Notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) – Deposito telematico

In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.

CASO

[1] Il massimo organo di nomofilachia, dopo il recentissimo arresto di Cass., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2075 (in www.eclegal.it, 6 febbraio 2024, con nota di V. Baroncini, Ricorso per cassazione: è valida la procura speciale alle liti “non contestuale”) è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi, su sollecitazione della Terza Sezione, su una questione di massima di particolare importanza attinente alla validità, o meno, di una procura speciale alle liti ex art. 83 c.p.c. rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, e che presenti un contenuto affatto generico, la cui copia digitalizzata venga utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (ex art. 365 c.p.c.) redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e depositato telematicamente.

SOLUZIONE

[1] Le adite Sezioni Unite rinvengono la chiave risolutiva della suddetta questione di massima di particolare importanza già nella sentenza, sempre pronunciata dal massimo organo di nomofilachia, 9 dicembre 2022, n. 36057, la quale ha affermato che “In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti”. In particolare, è la parte motiva di tale provvedimento a dar conto di come tale principio di diritto – enunciato per il caso di procura in formato analogico congiunta materialmente a ricorso per cassazione anch’esso in formato analogico -, si debba estendere anche alle ulteriori diverse possibilità di conferimento della procura contemplate dall’art. 83, 3°co., c.p.c. e, dunque, non solo all’ipotesi di procura nativa digitale (cioè, redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale), ma anche al caso di procura digitalizzata, ossia conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale.

Le Sezioni Unite, con le motivazioni che vedremo a breve, sostanzialmente fondate sulla centralità del diritto di difesa della parte, sull’effettività della tutela giurisdizionale e sull’esigenza di evitare eccessivi formalismi, hanno inteso offrire continuità a tale indirizzo, enunciando il seguente principio di diritto: «in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, 3°co., c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione».

QUESTIONI

[1] La questione posta dall’ordinanza interlocutoria e risolta dalle Sezioni Unite riguarda, in definitiva, la fattispecie della “congiunzione materiale” tra la procura speciale alle liti e i ricorsi per cassazione nel contesto del processo telematico.

L’ordinanza interlocutoria, in particolare, ha preso le mosse dal richiamato arresto di Cass., sez. un., n. 36057/2022, interrogandosi sull’applicabilità dei principi ivi affermati anche alla fattispecie del ricorso per cassazione telematico, rispetto al quale, evidentemente, non è concepibile nessuna congiunzione materiale tra ricorso e procura. La Sezione rimettente, in particolare, ha osservato come la previsione normativa della procura alle liti “conferita su supporto cartaceo” e di cui è trasmessa, da parte del difensore, “la copia informatica autenticata con firma digitale”, riferendosi solo alla modalità della trasmissione, non prevede una «eventuale “congiunzione mediante strumenti informatici” tra la copia digitale della procura cartacea e l’atto digitale con cui avviene la costituzione mediante strumenti telematici» come avviene, invece, per la fattispecie della procura redatta su documento informatico.

L’assenza, “in natura”, della “congiunzione materiale” tra procura cartacea e ricorso digitale è ancor più netta nel caso – come quello di specie -, in cui il ricorso e la copia digitale della procura risultano depositati agli atti separatamente, senza alcuna congiunzione mediante strumenti informatici tra i rispettivi documenti digitali.

Inoltre, secondo la Sezione rimettente, in ipotesi di costituzione telematica con ricorso nativo digitale, se la procura difensiva sia redatta su distinto supporto cartaceo e non sia speciale “per contenuto” ovvero intrinsecamente (nel senso che abbia un riferimento specifico al giudizio o al provvedimento impugnato), essa non solo non può ritenersi speciale “per collocazione topografica”, non essendo materialmente congiunta al ricorso, ma il carattere della specialità non può neanche considerarsi integrato mediante il suo successivo deposito nel fascicolo processuale, perché in questo caso la procura non viene mai depositata nell’unico suo originale nel fascicolo processuale e, quindi, nulla impedisce che possa essere usata per una serie indefinita di processi per cassazione. E consentire ciò finirebbe per risolversi in una sostanziale abrogazione “tacita” dell’art. 365 c.p.c.

Il collegio rimettente osserva, poi, che la previsione dell’art. 18, 5°co., d.m. n. 44/2011 parrebbe equiparare la fattispecie della copia digitale della procura cartacea allegata al messaggio di PEC con cui sono notificati atti giudiziali e quella della procura nativa digitale allegata allo stesso messaggio di PEC e, quindi, indirettamente, a quella della procura apposta in calce all’atto cui si riferisce. Tuttavia, una tale equiparazione non è prevista dall’art. 83 c.p.c. e la noma regolamentare, oltre a non disciplinare i requisiti di specialità della procura alle liti e le modalità di produzione e deposito degli atti redatti su supporto cartaceo nel fascicolo telematico del PCT non può neanche derogare alla norma di rito primaria sul punto espressamente dettata.

L’ordinanza interlocutoria, pur escludendo che la procura difensiva redatta su supporto cartaceo, per essere ritenuta una valida procura speciale per il giudizio di cassazione introdotto con ricorso nativo digitale, deve esserlo «almeno per contenuto ovvero intrinsecamente, non potendolo essere per “collocazione topografica”», evidenzia che esiste, nella giurisprudenza di legittimità – il riferimento è, evidentemente, sempre a Cass., sez. un., n. 36057/2022 -, una tendenza interpretativa volta a valutare con sempre maggiore elasticità il requisito di specialità della procura, anche al fine di evitare la definizione delle controversie in base a questioni meramente formali, idonea ad avvalorare l’idea della possibile estensione dell’indirizzo interpretativo sulla possibilità di soddisfare il requisito di specialità della procura in virtù della “collocazione topografica” della stessa, anche nell’ambito del processo civile telematico. Tuttavia, parrebbe trattarsi di un mero obiter dictum, in quanto il contrasto interpretativo esaminato e composto dalle Sezioni Unite aveva ad oggetto esclusivamente la questione relativa ai requisiti di specialità della procura redatta su supporto cartaceo allegata al ricorso per cassazione a sua volta redatto su supporto cartaceo: da qui, l’insorgenza della questione di massima di particolare importanza, volta a stabilire se “debba darsi ulteriore corso alla tendenza interpretativa diretta alla progressiva svalutazione del rigore nella valutazione del requisito di specialità della procura difensiva richiesta ai fini del ricorso per cassazione”, ovvero “se tale tendenza interpretativa debba arrestarsi di fronte alla mancanza di una norma primaria di legge che consenta di equiparare la situazione di congiunzione materiale tra atti cartacei ovvero di congiunzione mediante strumenti informatici tra atti digitali a quella della mera allegazione di una copia digitale della procura redatta su distinto supporto cartaceo, al messaggio PEC mediante il quale il ricorso nativo digitale viene notificato alla controparte”.

Il principio di diritto formulato dal provvedimento in epigrafe, poc’anzi esposto, e favorevole alla soluzione più largheggiante, trova fondamento, come anticipato, in taluni presupposti di evidente connotazione valoriale, che devono orientare l’interprete nella lettura delle norme processuali, tra cui, in particolare, la centralità del diritto di difesa (tutelato, come noto, dagli artt. 24 e 111 Cost.), costituente patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU), l’effettività della tutela giurisdizionale e l’esigenza di evitare eccessi di formalismo e restrizioni del diritto della parte all’accesso a un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 § 1 CEDU: tra le altre, Corte EDU 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia e Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia; Cass., sez. un., 13 dicembre 2016, n. 25513; Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., sez. un., 18 marzo 2022, n. 8950). In questo contesto, le Sezioni Unite richiamano, nuovamente, la “funzione di grande rilievo sociale” dell’avvocato, di peculiare importanza nell’esercizio della giurisdizione, la quale, pertanto, non può svolgersi “senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà.

Qui emerge il ruolo della procura alle liti, che risponde, da un lato, all’esigenza di regolazione dei rapporti tra la parte e il difensore e, dall’altro, a quella esterna di garanzia, per le controparti, della riferibilità all’assistito dell’attività svolta dal difensore.

La richiamata Cass., sez. un., n. 36057/2022 individua, a tal proposito, gli estremi dell’idoneità o meno della procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (come del controricorso e degli atti equiparati) nella piena valorizzazione del criterio della collocazione topografica e del principio di conservazione degli atti giuridici.

In tale contesto, l’art. 83 c.p.c. prevede due diverse possibilità di conferimento della procura: la procura redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, nonché la procura conferita su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale.

In relazione alla prima modalità di conferimento, l’art. 18, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, prevede che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato, anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. Il precedente art. 13, poi, stabilisce che i documenti informatici sono trasmessi dai difensori all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario destinatario, all’interno della c.d. “busta telematica”. Ne consegue che la procura speciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero se inserita nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato.

In definitiva, il requisito della “congiunzione materiale” sarà soddisfatto, nella realtà virtuale, con l’inserimento del documento contenente la procura speciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica dell’atto cui si riferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto: ciò che conferma come il requisito della separazione della procura dall’atto cui essa accede sarà la regola generale, rafforzando la validità dell’orientamento tradizionale che le Sezioni Unite in commento intendono confermare.

La soluzione sposata dalle Sezioni Unite, peraltro, non pare trovare ostacolo nelle considerazioni svolte dall’ordinanza di rimessione.

Una lettura coerenziatrice dell’art. 83, 3°co., c.p.c. impone di considerare omogenea la disciplina delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate – su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata: la congiunzione al ricorso della procura digitale mediante strumenti informatici, infatti, non differisce dalla congiunzione al ricorso della procura digitalizzata (da supporto cartaceo) che si realizza con la costituzione in giudizio del difensore attraverso strumenti telematici e la trasmissione della procura stessa nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione di documenti informatici e trasmessi in via telematica. Quella congiunzione, virtuale, si attua infatti in forza della stessa normativa regolamentare e tecnica richiamata dalla norma primaria di legge per entrambe le ipotesi di procura inerente al processo civile telematico (anche) di cassazione: una differenziazione di disciplina non troverebbe, quindi, alcuna ragione giustificatrice.

La diversa lettura di detta norma che propone l’ordinanza interlocutoria – secondo la quale la procura “digitalizzata” da supporto cartaceo per essere ritenuta valida procura speciale per il giudizio di cassazione introdotto con ricorso nativo digitale deve esserlo «almeno per contenuto ovvero intrinsecamente, non potendolo essere per “collocazione topografica”» – condurrebbe a ritenere che, soltanto in questa fattispecie, il legislatore avrebbe attribuito all’avvocato il potere di certificare una procura alle liti che non è “apposta in calce”, fondando detto potere unicamente sul contenuto intrinseco della procura stessa: una declinazione dell’art. 83, 3°co., c.p.c. che ne sovverte la trama complessiva.

Infine, l’interpretazione adottata dalle Sezioni Unite, che, come detto, allinea la disciplina delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate, mantiene la propria coerenza anche a seguito delle modifiche apportate dal d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 al citato d.m. n. 44/2011, per essere incentrata – nella definitiva affermazione del processo telematico come forma ordinaria del rito – sul momento essenziale del deposito telematico dell’atto, da eseguire nel rispetto della già individuata normativa, anche regolamentare: tale disciplina non risulta infatti mutata nel profilo essenziale rappresentato dalla trasmissione secondo le specifiche tecniche ivi stabilite, che prevedono l’inserimento dell’atto e degli allegati nella cosiddetta “busta telematica”, ossia lo strumento informatico che realizza la congiunzione virtuale all’atto cui la procura si riferisce.

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