22 Dicembre 2020

Processo sommario di cognizione e domanda riconvenzionale: un apprezzabile intervento della Corte Costituzionale

di Massimo Montanari, Professore ordinario di Diritto processuale civile e di diritto fallimentare – Università degli Studi di Parma Scarica in PDF

Corte Cost., sent., 26 novembre 2020, n. 253 Pres. Morelli – Rel. Amoroso

Procedimento civile – Processo sommario di cognizione – Inammissibilità della domanda riconvenzionale soggetta a riserva di collegialità – Incostituzionalità (Cost. artt. 3, 24; C.p.c. artt. 183-bis, 702-bis, 702-ter)

[1] Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c., nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.

CASO

[1] Il Tribunale di Termini Imerese era adito, nelle forme del processo sommario di cognizione ex art. 702-bis sss. c.p.c., con domanda, proposta dagli eredi nominati in un testamento olografo, diretta a conseguire la restituzione a loro mani di alcuni beni inclusi nel compendio ereditario. Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, proponeva domanda riconvenzionale volta alla declaratoria di nullità del predetto testamento olografo ed all’accertamento della sua qualità di erede in forza di un precedente testamento pubblico.

Trattandosi di domanda per cui la legge ha conservato la regola della decisione del Tribunale in formazione collegiale (arg. ex art. 50-bis, 1° co., n. 6) e, come tale, non assoggettabile al rito sommario, riservato, a norma dell’art. 702-bis, 1° co., alle sole controversie ove il tribunale giudica in composizione monocratica: avrebbe dovuto allora trovare applicazione, nella fattispecie, il disposto dell’art. 702-ter, 2° co., ult. periodo, c.p.c., a mente del quale, ove esorbitante dal novero delle domande indicate nell’art. 702-bis, la domanda riconvenzionale va immediatamente respinta come inammissibile. Ma il giudice adito non ha provveduto in tal senso, avendo per contro sollevato, nei confronti dell’or menzionato art. 702-ter, 2° co., ult. periodo, c.p.c., incidente di costituzionalità per ravvisato contrasto della norma medesima con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e con la garanzia del diritto di difesa in giudizio di cui al successivo art. 24: sotto il primo profilo, per l’arbitrarietà e incongruenza dei limiti posti all’attuazione del simultaneus processus tra cause avvinte da un nesso di pregiudizialità-dipendenza, siccome emergente, in particolar modo, dal raffronto con la disciplina dell’art. 34 c.p.c., che la trattazione cumulativa di cause in tal guisa connesse viene ad ammettere anche se appartenenti alla competenza di giudici differenti; sotto il secondo, per la possibilità che in tal modo verrebbe offerta al titolare del diritto dipendente di ottenere celermente la tutela delle proprie ragioni sottraendosi al confronto con quelle, di rango pregiudiziale, vantate dalla controparte, costretta a farle valere mediante giudizio separato.

SOLUZIONE

[1] Assodata la rilevanza delle questioni sollevate e, in consonanza con quanto acclarato dall’autorità remittente, l’impossibilità di eluderle attraverso lo strumento dell’interpretazione costituzionalmente orientata – destinata a infrangersi contro un dato letterale che l’inammissibilità della riconvenzionale sottratta al rito sommario sancisce in termini assolutamente perentòri e senza lasciare spazio a distinzioni di sorta, -, il giudice delle leggi ha proceduto all’esame nel merito delle stesse, decretandone alfine il pieno fondamento, seppure all’esito di un ragionamento d’assai più largo respiro in confronto a quello impostato nell’ordinanza di rimessione.

Così, se nel contestare la legittimità costituzionale del predetto art. 702-ter, 2° comma, ult. periodo, c.p.c. sotto il profilo della ragionevolezza, l’autorità remittente si è limitata a invocare, come tertium comparationis, la disciplina dell’art. 34 c.p.c., la Corte è venuta, a quello stesso fine, ad allargare lo sguardo nella direzione di tutta una serie di ulteriori tasselli del sistema normativo. E non solo. Perché, nel sindacato di ragionevolezza cui ha dovuto sottoporre la disposizione di legge impugnata, essa ha condotto preliminarmente il discorso in una prospettiva che nell’ordinanza di rimessione risultava sostanzialmente pretermessa, come quella della congruenza e proporzionalità della norma al fine per suo tramite perseguito dal legislatore, senza che ne abbia a derivare un’intollerabile compressione a danno di altri interessi parimenti meritevoli di tutela e considerazione: il che ha permesso di disvelarne un primo risvolto d’incostituzionalità, nella misura in cui gli inconvenienti derivanti dalla mancata attuazione del simultaneus processus tra cause connesse per pregiudizialità-dipendenza, in termini, segnatamente, di un possibile conflitto tra giudicati, non paiono compensati dai vantaggi, in termini, essenzialmente, di maggiore rapidità delle rispettive decisioni, legati alla trattazione separata di quelle cause medesime.

Passando poi a quella distinta dimensione del principio di ragionevolezza che vede lo stesso declinato quale canone di logicità complessiva del sistema e di conformità dello stesso al valore supremo dell’uguaglianza ex art. 3 Cost. (in argomento, per ogni altro, Paladin, voce Ragionevolezza (principio di), in Enc. dir., Aggiornamento, I, Milano, 1997, spec. 906), già si è detto come, nello scrutinare la disposizione di legge impugnata sotto questa angolazione, la Corte costituzionale abbia valorizzato elementi ulteriori rispetto a quello (leggi: art. 34 c.p.c.) su cui l’autorità remittente aveva focalizzato la propria attenzione. Da un lato, il principio, di matrice giurisprudenziale (ma non andato esente da critiche in sede dottrinale: v., anche per ulteriori riferimenti, Abbamonte, Il procedimento sommario di cognizione e la disciplina della conversione del rito, Milano, 2017, 315 ss.), per cui, instaurata con rito ordinario una lite pregiudiziale rispetto ad altra promossa con rito sommario, il giudice di quest’ultima non ne potrebbe disporre la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ma sarebbe tenuto a decretare la conversione del rito, da sommario in ordinario, in vista di una successiva riunione delle cause ex art. 40 oppure 274 c.p.c. (cfr. Cass., 2 gennaio 2012, n. 3; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31801): onde l’evidente irrazionalità di un assetto normativo che vedesse le ragioni della celerità della decisione, sottese al rito sommario, cedere il passo a quelle della coerenza dei giudicati, insite al processo cumulativo, solamente quando la causa pregiudiziale sia stata proposta in separata sede e non anche quando sia insorta, a mezzo di riconvenzionale, nello stesso alveo processuale della causa dipendente (tanto più ove si consideri, aggiunge la Corte, che, in caso di riconvenzionale non soggetta a riserva di collegialità, ben potrebbe, il giudice della causa principale, ordinare la conversione del rito allorché, per effetto dell’ampliamento che ne sia derivato del thema decidendum, la causa si dimostri complessivamente meritevole, giusta le previsioni dell’art. 702-ter, terzo comma, c.p.c., di istruzione non sommaria). Dall’altro lato, la regolamentazione, risultante dalle combinate e speculari previsioni degli artt. 702-ter, quinto comma, e 183-bis c.p.c., che vede il giudice investito di una piena facoltà di scelta circa il rito più acconcio, in ragione delle esigenze istruttorie e delle difficoltà in fatto e in diritto della controversia, alla decisione della causa: al qual riguardo, palese è la distonia di una disciplina, come quella fatta segno di censura d’incostituzionalità, che detta facoltà di scelta viene di fatto a negare, imponendo la declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale non suscettibile di cognizione sommaria, senza concedere l’alternativa del mutamento di rito della principale.

Dove i giudici della Consulta si sono mantenuti nel solco tracciato dall’ordinanza di rimessione, è stato, invece, lungo la direttrice della censura ivi mossa nel segno della violazione delle garanzie di cui all’art. 24 Cost. Anche nella sentenza in rassegna, difatti, si è dato atto di come l’inammissibilità della riconvenzionale avente ad oggetto una ragione pregiudiziale rispetto al diritto azionato in via principale si risolva in una menomazione delle potestà difensive di parte convenuta: non senza, peraltro, specificare che a determinare tale menomazione non sarebbe il fatto in sé che il convenuto si trovi costretto a intraprendere le vie del giudizio separato, bensì il rischio che, nella fattispecie, non abbiano a funzionare i meccanismi di raccordo tra le cause così separate, tanto da mettere in condizione l’attore di lucrare celermente una decisione, del caso esecutiva, i cui contenuti avrebbero potuto essere diversi se il giudice avesse potuto congiuntamente conoscere della connessa pretesa del convenuto.

Sulla scorta di tutte le considerazioni precedentemente esposte, la Corte è allora pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c., nella sola parte, beninteso, in cui non è previsto che, ove con la domanda riconvenzionale sia stata proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e rientrante tra quelle devolute per legge alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, il giudice possa disporre il mutamento di rito fissando l’udienza ex art. 183 c.p.c.

QUESTIONI

[1] La pronuncia i cui contenuti si sono testé, in estrema sintesi, riportati, non è giunta certamente inopinata. Sin dall’introduzione, nel nostro ordinamento processuale, della nuova figura del procedimento sommario di cognizione, la dottrina ha professato forti perplessità, in termini non dissimili da quelli che hanno poi trovato eco nella sentenza in epigrafe, sulla tenuta costituzionale della regola di cui all’art. 702-ter, secondo comma, ult. periodo, c.p.c., ammettendo peraltro, a differenza di quanto poi opinato sul punto dalla Consulta, che ad una ridefinizione in senso restrittivo del perimetro applicativo della norma, come tale da escluderne le ipotesi di connessione c.d. forte per pregiudizialità o incompatibilità, si potesse addivenire anche in via ermeneutica, in grazia dei canoni dell’interpretazione costituzionalmente orientata e senza bisogno di un’apposita declaratoria di incostituzionalità (cfr., ex plurimis, Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, 5a ed., III, Bari, 2019, 10 s.; Tedoldi, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, Bologna, 2013, 179 s.; Abbamonte, Il procedimento sommario, cit., 260 ss.; Lanni, Sub art. 702-ter, in Consolo [diretto da], Codice di procedura civile. Commentario, 6a ed., IV, Milano, 2018, 457 s.). Interrogarsi se nella fattispecie ricorressero effettivamente le condizioni atte a legittimare una siffatta operazione ermeneutica risulta, a questo punto, esercizio sterile: e non può, ad ogni buon conto, giudicarsi riprovevole la scelta attuata dal giudice delle leggi di vincolare gli interpreti a quella lettura restrittiva attraverso una pronuncia di accoglimento della sollevata questione di costituzionalità.

In senso ostativo alla realizzazione del simultaneus processus con la riconvenzionale proposta dalla parte convenuta nel giudizio avviato con rito sommario, dispone anche il quarto comma dell’art. 702-ter c.p.c., prescrivendo che, qualora detta riconvenzionale richieda un’istruzione non sommaria, il giudice debba ordinare la separazione delle cause. Dubbi di costituzionalità di tenore in toto analogo a quelli di cui s’è dato precedentemente conto sono stati espressi anche nei confronti di questa disposizione di legge (v., in luogo di altri, Balena, Il procedimento sommario di cognizione, in Foro it., 2009, V. 330 s.; Tedoldi, Il nuovo procedimento, cit., 279 ss.): ed è sin troppo facile gioco presumere che, ove mai la Corte Costituzionale abbia ad essere investita  della relativa questione, l’esito del giudizio sarà identico a quello di cui, in queste pagine, s’è riferito.