7 Aprile 2021

Il processo civile telematico in Corte di Cassazione: prime istruzioni per l’uso

di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDF

Come preannunciato con l’articolo comparso su questa rivista il 9 marzo scorso, il processo civile è divenuto telematico anche in Corte di Cassazione; dal 31 marzo scorso è infatti possibile depositare in tale forma ogni atto e documento.

A scanso di equivoci val la pena ribadire come lo switch off digitale sia accompagnato dalla clausola di facoltatività per ogni atto del processo e come esso sia legato al permanere dell’emergenza sanitaria, tant’è che, con l’entrata in vigore del decreto legge n. 44 del 2021 (pubblicato il 6 aprile ’21 in Gazzetta Ufficiale), il periodo di validità dell’art. 221, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (norma che regge appunto l’architettura del processo in esame), è stato prorogato al 31 luglio 2021.

Delineata la cornice normativa entro la quale si muove la disciplina telematica è bene iniziare ad esaminare alcuni aspetti pratici ai quali dovrà prestare attenzione l’avvocato che si approccerà all’infrastruttura digitale.

Un primo passaggio al quale si dovrà prestare attenzione è la produzione delle notificazioni effettuate a mezzo della posta elettronica certifica, sia che riguardino la sentenza successivamente impugnata sia che riguardino il ricorso (o il controricorso).

In tutti questi casi sino al 31 marzo scorso era pacifico l’obbligo di depositare in formato analogico atti e ricevute PEC munite di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e ter, della legge n. 53 del 1994. Ora però l’assetto è destinato a cambiare e per rendersene conto è sufficiente leggere la norma sopra richiamata.

Il comma 1 bis dell’art. 9 legge 53/94, prevede infatti che “qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’ articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Sennonché da pochi giorni il deposito telematico è possibile e conseguentemente la norma in questione ha cessato di avere efficacia anche nel processo di legittimità: la prova della notificazione dovrà essere fornita sempre per via telematica anche laddove l’iscrizione a ruolo del procedimento avvenisse in forma analogica.

Come potrà pertanto procedere l’avvocato?

CONTINUA A LEGGERE