9 Marzo 2021

Il processo civile telematico in Corte di Cassazione

di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDF

Con la pubblicazione del Decreto 27 gennaio 2021 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia si è data piena attuazione a quanto prevede l’art. 221, comma 5, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Secondo la norma in questione, nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; in sostanza, si è codificata la possibilità di attivare il PCT anche presso la Suprema Corte.

Con l’emanazione del Decreto 27 gennaio ’21 del DGSIA, giunto dopo alcuni mesi di positiva sperimentazione, tale possibilità è divenuta concreta e pertanto, dal 31 marzo 2021, sarà possibile depositare in via facoltativa tutti gli atti e documenti del processo di legittimità.

È bene peraltro tratteggiare i limiti della facoltà introdotta dal Legislatore, posto che, allo stato, il riferimento normativo è la norma emergenziale sopra vista e non la normativa generale in tema di processo civile telematico. Ciò implica due conseguenze:

  • che l’efficacia della norma è al momento legata alla permanenza in vigore della suddetta legislazione, al momento vigente sino al 30 aprile 2021; è peraltro certo che l’efficacia di tali norme verrà ulteriormente prorogata, essendo purtroppo in atto la diffusione della terza ondata del Covid-19. È inoltre fondato ritenere che, una volta terminata tale fase, non si tornerà indietro al processo analogico e che verranno pertanto assunti i provvedimenti normativi volti a rendere strutturale tale ulteriore evoluzione della giustizia in senso digitale;
  • che il deposito degli atti sarà sempre e solo facoltativo in ogni fase del processo, non potendosi configurare alcuna obbligatorietà per il deposito dei cosiddetti atti endoprocessuali (per quanto la questione rivesta ben poca importanza nel giudizio di Cassazione). Nel caso di specie non vi è infatti possibilità di applicare il comma sesto dell’art. 19 bis decreto legge n. 179 del 2012, ove si prevede appunto il deposito telematico obbligatorio per le parti precedentemente costituite in giudizio, che peraltro presuppone l’emanazione di un decreto ministeriale che nel caso di specie non sussiste.

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