Procedimento di mediazione e contenzioso bancario – Seconda e ultima parte-
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFNel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è dibattuto a chi spetti l’onere di avviare il procedimento di mediazione. Secondo un primo indirizzo, anche di legittimità, tale onere grava, a pena di improcedibilità, sul debitore opponente, avendo questi l’interesse all’instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione; la soluzione contraria, è sostenuto, sarebbe irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice (Cass. n. 24629/2015; Trib. Torre Annunziata 5.12.2017; Trib. Termini Imerese 15.11.2017; Trib. Torino 4.10.2017; Trib. Verona 28.9.2017, 2018, 1, I, 328; Trib. Ravenna 12.9.2017; Trib. Bologna 19.7.2017).
Secondo un diverso orientamento, l’onere di introduzione della mediazione grava invece sul creditore opposto (che, dopo l’opposizione, ha ripreso la sua posizione di attore sostanziale), poichè è quello che ha deciso di portare in giudizio il proprio conflitto per la tutela di un suo diritto; ed è questa parte per prima che deve riflettere sulla possibilità di una più adeguata soddisfazione dei suoi interessi nel caso concreto attraverso strumenti più informali e duttili, o attraverso la ricomposizione di un rapporto di natura personale o commerciale (Trib. Firenze 15.2.2016; Trib. Firenze 17.1.2016; Trib. Grosseto 7.6.2016; Trib. Cuneo, 1.10.2015; Trib. Ferrara 7.1.2015; Trib. Busto Arsizio 3.2.2016).
La giurisprudenza ha escluso che il fideiussore (perchè parte di un contratto di garanzia, non “bancario”) debba attivare il tentativo obbligatorio di mediazione (Trib. Milano 13.1.2016: la controversia dedotta in giudizio verte su un rapporto di garanzia e, quindi, su materia non riconducibile nell’alveo della obbligatorietà della disciplina dettata dal d. lgs. n. 28/2010; Trib. Palermo 18.1.2018), al quale, invece, sono soggetti i contratti di leasing, in quanto riconducibili alla dizione “contratti finanziari” (Trib. Milano 10.5.2018).
Al fine di assolvere la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non sono sufficienti istanze generiche, dovendo essere indicate nella domanda di mediazione tutte le ragioni corrispondenti alle richieste poi avanzate nell’atto di citazione (Trib. Verona 7.7.2016: dalla istanza di mediazione emerge che il procedimento conciliativo ha riguardato solo alcuni dei diversi titoli azionati in causa; orbene, l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010 richiede, al fine di assolvere la condizione di procedibilità, che siano individuate nella istanza di mediazione tutte le ragioni sottostanti alle diverse domande avanzate nel giudizio; Trib. Verona 15.12.2016; Giudice di Pace Torre Annunziata 28.9.2016).