28 Maggio 2024

Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. e regolamentazione delle spese di lite

di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. II, 16 aprile 2024, n. 10164, Pres. Mocci, Est. Oliva

[1] Impugnazioni per cassazione – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. – Proposta relativa a ricorso principale ed incidentale non condizionato – Istanza di decisione di una sola parte – Conseguenze – Rinuncia all’impugnazione non coltivata – Decisione di quella coltivata – Conseguenze sulla regolamentazione delle spese.

In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello incidentale non condizionato e l’istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l’impugnazione non coltivata va considerata rinunciata e va decisa solo quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non soltanto la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell’altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata.

 

CASO

[1] Alcuni soggetti domandavano al Tribunale di Trapani l’accertamento del loro diritto di proprietà esclusiva su alcuni terreni e la condanna dei convenuti al loro rilascio e al risarcimento del danno. Costituendosi, questi ultimi richiedevano in via riconvenzionale l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione dei terreni controversi.

Il Tribunale di Trapani rigettava le domande attoree e accoglieva quella riconvenzionale di usucapione. Tale decisione, all’esito del giudizio di seconde cure, veniva parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Palermo, che rigettava anche la domanda di usucapione.

Il provvedimento d’appello veniva fatto oggetto di ricorso per cassazione, sia in via principale (da parte dei soggetti appellanti), sia in via incidentale (da parte dei soggetti appellati).

Prima della fissazione della data della decisione, il consigliere estensore formulava una proposta di decisione accelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., la quale, nel dettaglio, prevedeva l’inammissibilità e/o la manifesta infondatezza sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale.

Ricevuta la comunicazione di tale proposta, solo la parte ricorrente in via principale presentava istanza per la decisione del ricorso.

SOLUZIONE

[1] Il Collegio ha ritenuto di condividere il contenuto della proposta di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. formulata dal consigliere estensore (così dichiarando l’inammissibilità del ricorso principale), ulteriormente precisando che il ricorso incidentale, che non è stato coltivato con deposito di istanza di decisione, deve intendersi rinunciato.

La Suprema Corte è così trascorsa a definire la regolamentazione delle spese di lite e delle ulteriori conseguenze prescritte dal terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c. per il caso di decisione del giudizio in conformità della proposta di decisione accelerata.

Alla luce del complessivo esito del giudizio di legittimità – che vede il ricorso principale dichiarato inammissibile e quello incidentale rinunciato per mancata presentazione dell’istanza di decisione -, le spese sono state compensate per intero tra le parti, vista la loro reciproca soccombenza.

Ancora, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha disposto l’applicazione (come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.) dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., conseguentemente condannando la sola parte ricorrente principale al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Da ultimo, considerato il tenore della pronuncia, la Cassazione ha rilevato – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002– la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

QUESTIONI

[1] Con il provvedimento in commento, la Suprema Corte si è pronunciata in relazione al nuovo procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, contenuto nell’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (sull’istituto, R. Tiscini, Procedimento in cassazione per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e terzietà del giudicante. La questione alle Sezioni Unite, in www.judicium.it, 2 ottobre 2023; A. Graziosi, Le nuove norme sul giudizio di cassazione e la revocazione, in Riv. dir. proc., 2023, 667 ss.; C. Besso, Le modifiche al giudizio di cassazione, in Giur. it., 2023, 474 ss.; S. Rusciano, La decisione conforme alla proposta definitoria ex art. 380 bis, comma terzo, c.p.c.: una forma codificata di abuso del processo o una mera presunzione?, in www.judicium.it, 9 gennaio 2024; ). La questione specificamente affrontata attiene alla regolamentazione delle spese di lite nel caso in cui l’istanza per la decisione (poi assunta in conformità della proposta) sia stata presentata solo da una parte (nel caso di specie, quella ricorrente in via principale), con conseguente rinuncia dell’impugnazione non coltivata (nel caso in esame, il ricorso incidentale).

Anzitutto, l’art. 380-bis c.p.c. – introdotto con chiare finalità deflattive e acceleratorie del giudizio di legittimità – consente al presidente della sezione o a un consigliere delegato, prima che sia fissata la data della decisione, di formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio quando (come accaduto nella fattispecie in discorso) ravvisi l’inammissibilità, l’improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto.

La proposta è comunicata ai difensori delle parti.

Entro quaranta giorni dalla comunicazione, la parte ricorrente (principale e/o incidentale), con istanza sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale, può insistere nella richiesta di decisione del ricorso; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede secondo la disciplina di cui all’art. 391 c.p.c.

Se entro il predetto termine di quaranta giorni la parte chiede la decisione, la Corte procede nelle forme del procedimento in camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c., e quando definisce il giudizio in conformità della proposta applica l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. (ossia, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro predeterminata ex lege; in relazione a quest’ultima previsione, si ricordano gli arresti di Cass., sez. un., 22 settembre 2023, n. 27195, secondo cui “[…] la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende – nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta – deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori”; e Cass., sez. un., 27 settembre 2023, n. 27433, secondo cui “[…] l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente”).

Nel caso di specie, come detto, solo il ricorso principale è stato fatto oggetto di istanza di decisione e successivamente deciso in conformità della proposta, mentre quello incidentale è stato fatto oggetto di rinuncia.

Di fronte a un quadro siffatto, la Suprema Corte ha ritenuto, da un lato, di regolamentare le spese alla luce del complessivo esito del giudizio di legittimità, e dunque compensandole per intero in ragione della reciproca soccombenza delle parti (integrata dalla circostanza per cui il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile e quello incidentale rinunciato per mancata presentazione dell’istanza di decisione), a nulla rilevando – e questo, probabilmente, è il passaggio di maggior interesse del provvedimento in commento – che gli stessi siano stati definiti secondo modalità diverse.

Viceversa, dal punto di vista delle conseguenze previste per l’ipotesi di decisione conforme alla proposta formulata dal consigliere relatore – e illustrate poc’anzi -, le stesse sono state applicate esclusivamente nei confronti del ricorrente principale (l’unico che ha depositato istanza di decisione dopo la ricezione della predetta proposta), e non invece nei riguardi del ricorrente incidentale, che ha prestato acquiescenza a tale proposta di decisione.

Da ultimo, per quanto riguarda la decisione adottata all’esito della camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., si ricorda l’importante principio di diritto recentemente affermato da Cass., sez. un., 10 aprile 2024, n. 9611 (che sarà oggetto di commento su questo Portale il 4 giugno p.v., a cura di F. Stefanelli), secondo cui “non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa”.

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