22 Novembre 2016

I procedimento di convalida e proroga del trattenimento del cittadino straniero e del richiedente protezione internazionale presso il CIE

di Elisa Bertillo Scarica in PDF

 

L’art. 14 del T.U. Immigrazione disciplina i procedimenti di convalida e di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il Centro di Identificazione ed Espulsione. Il presente lavoro analizza i due diversi procedimenti, cui si è aggiunto, con il d.leg. 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione delle direttive comunitarie 2013/33/UE e 2013/32/UE, il nuovo procedimento per la convalida e la proroga del trattenimento del cittadino straniero che, collocato presso un CIE, abbia proposto domanda di protezione internazionale.

Premessa
I procedimenti di convalida e proroga del trattenimento dello straniero in un Centro di Identificazione ed Espulsione hanno ad oggetto il provvedimento limitativo della libertà personale che si rende necessario nella fase esecutiva del procedimento di rimpatrio dello straniero irregolarmente soggiornante o socialmente pericoloso.

In particolare, gli istituti in esame vengono in rilievo limitatamente alle ipotesi in cui, a seguito di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto (ex art. 13, comma 2, d.leg. 286 del 1998), dall’Autorità Giudiziaria a titolo di misura di sicurezza (art. 15), misura alternativa alla detenzione (art. 16) o sanzione sostitutiva della pena (art. 16) o di un provvedimento di respingimento differito del Questore (ex art. 10, comma 2, d.leg. 286/98), lo straniero subisca una compromissione della libertà personale: ciò avviene qualora nel caso concreto sussistano impedimenti all’accompagnamento immediato alla frontiera, che deve essere anch’esso convalidato dal giudice di pace, e il cittadino straniero debba essere trattenuto in un Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE).

La convalida del trattenimento
Nelle ipotesi in cui non è possibile eseguire immediatamente l’espulsione, accompagnando lo straniero alla frontiera, per «la necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo» (art. 14, comma 1, cit.), il questore dispone, con decreto scritto, motivato e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il CIE più vicino.

Secondo le pronunce della Corte costituzionale n. 105 del 2001 (in Giur. cost., 2001, 687 ss. e in riferimento alla quale v. R. Romboli, Immigrazione, libertà personale e riserva di giurisdizione: la Corte costituzionale afferma importanti principi, ma lo fa sottovoce, in Foro it., 2001, I, 2703 ss.) e n. 222 del 2004 (in Giur. it., 2005, 5 ss., con nota di D. Carrarelli, L’effettività del procedimento di convalida del decreto di espulsione al vaglio della Corte costituzionale, e in Foro it., 2004, I, 2618, con nota di P. Passaglia), il trattenimento «è misura incidente sulla libertà personale che non può essere adottata al di fuori delle garanzie di cui all’art. 13 Cost.». Il provvedimento limitativo della libertà personale è, pertanto, legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata, con un controllo giurisdizionale pieno ed effettivo, che possa essere verificato mediante la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida (cfr., in tal senso, Cass. 23 settembre 2015, n. 18748, id., Rep. 2015, voce Straniero, n. 168; Corte giust. 5 giugno 2014, causa C-146/14 PPU, id., Rep. 2014, voce Unione Europea, n. 1139).

Con la legge n. 271 del 2004, il legislatore ha attribuito la competenza al giudice di pace.

Il procedimento è disciplinato dal 3° e 4° comma dell’art. 14 del T.U. Immigrazione. Adottato il provvedimento di trattenimento, il questore deve trasmettere gli atti al giudice di pace territorialmente competente per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato può partecipare all’udienza ed essere assistito da un difensore d’ufficio, quando privo di quello di fiducia. Il giudice provvede alla convalida entro le successive quarantotto ore, verificata la sussistenza dei presupposti e sentito l’interessato, se comparso.

Nella decisione sulla convalida, il giudice deve verificare l’osservanza dei termini e delle procedura; la sussistenza dei presupposti sostanziali e formali previsti dalla legge in tema di trattenimento ed accertare che siano stati puntualmente dedotti nella motivazione del decreto del questore.

Contro i decreti di convalida e di proroga può essere proposto ricorso per cassazione, impugnazione che non sospende l’esecuzione della misura.

La proroga del trattenimento
Alla competenza del giudice di pace è attribuito anche il procedimento per la proroga del termine del trattenimento, disciplinato dal 5° comma dell’art. 14 citato.

La disposizione prevede che qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità o l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti «gravi difficoltà», che non consentano il concludersi del procedimento nel periodo di permanenza di trenta giorni che comporta la convalida, «il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni». Oltre questo termine, il questore può richiedere ulteriori proroghe, che non comportino una limitazione della libertà personale superiore complessivamente a novanta giorni, ma deve rappresentare la sussistenza di circostanze concrete che consentano di ritenere che il trattenuto è in via di identificazione o sono imminenti le operazioni di rimpatrio.

La norma non disciplina espressamente il procedimento di proroga, tuttavia la giurisprudenza è intervenuta chiarendo che lo stesso deve svolgersi nel pieno rispetto del principio del contradditorio. In tal senso, infatti, si è espressa, dapprima, la Corte di cassazione con le sentenze n. 4544 del 24 febbraio 2010, in Foro it., 2010, I, 2074 e n. 13767 dell’8 giugno 2010, in id., Rep. 2010, voce Straniero, n. 389 e, da ultimo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza 6 ottobre 2016, Affaire Richmond Yaw et autres c. Italie, che ha condannato l’Italia a risarcire il danno causato a quattro cittadini ghanesi per il mancato rispetto del contradditorio nel procedimento di proroga del trattenimento (per il testo integrale della pronuncia v. http://bit.ly/2dvLIqz; per una prima analisi dell’impatto che la pronuncia potrebbe avere sulla normativa italiana in materia di immigrazione v. il commento dell’Avv. Alessandro Ferrara in www.asgi.it, al link http://bit.ly/2etxaWW).

Il trattenimento del richiedente protezione internazionale
Il 30 settembre 2015 è entrato in vigore il d.leg. 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE sulle norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (sul quale v. N. Morandi, G. Schiavone, P. Bonetti, Prime note su decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE sulle norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, 1 ottobre 2015, in www.asgi.it; S. Trincanato, Relazione sulle proposte di modifica della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato (D.L.vo n. 142/2015 e D.L.vo n. 254/2008), in http://bit.ly/2eAWyri.).

L’art. 6 della normativa citata regolamenta il nuovo procedimento per la convalida e la proroga del trattenimento del cittadino straniero che, collocato presso un CIE, abbia proposto domanda di protezione internazionale.

La competenza a convalidare e prorogare il trattenimento è attribuita al Tribunale in composizione monocratica.

Il procedimento rimane, invece, regolato dall’art. 14 citato, cui la disposizione rinvia «in quanto compatibile».

Approfondimenti
Per un analisi maggiormente dettagliata dei procedimenti trattati, v. G. Alioto, La convalida e la proroga del trattenimento, Roma, 1° marzo 2016, in www.giustizialazio.it

Per un commento alla prima pronuncia emessa dalla giurisprudenza di merito in seguito all’entrata in vigore del d.leg. 142/15, v. A.D. De Santis, nota a Trib. 22 ottobre 2015, in Foro it., 2016, I, 1480; mentre con peculiare riferimento alla problematica relativa alla possibilità di riesame del provvedimento di convalida, si rinvia a Id., Il “riesame” della convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il CIE, in www.eclegal.it.

Si segnala, infine, la ricerca svolta dall’osservatorio sulla giurisprudenza del giudice di pace in materia di immigrazione sugli orientamenti di alcuni uffici giudiziari relativamente ai procedimenti di convalida e proroga del trattenimento degli stranieri in attesa di espulsione e all’opposizione all’espulsione. I risultati della ricerca sono pubblicati alla pagina http://bit.ly/2eAvlFp.