È privilegiato il credito della Regione per mancato versamento della tassa automobilistica
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. VI, 7 settembre 2021, n. 24071 – Pres. Ferro – Rel. Dolmetta
Parole chiave: Fallimento – Accertamento del passivo – Credito regionale per mancato versamento della tassa automobilistica – Privilegio ex art. 2752 c.c. – Sussistenza
[1] Massima: “In sede di ammissione al passivo fallimentare, deve riconoscersi il privilegio al credito tributario vantato dalla regione per la tassa automobilistica; il riconoscimento di tale privilegio si giustifica con lo scopo di assicurare all’ente territoriale la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei compiti istituzionali, con ciò saldandosi al concetto di “legge per la finanza locale” contenuto nell’art. 2752, ultimo comma, c.c., così da legittimare un’interpretazione estensiva e non analogica della norma con riferimento alla regione, in forza della comune appartenenza di quest’ultima – insieme a comuni e province – alla categoria degli enti territoriali”.
Disposizioni applicate: cod. civ., art. 2752; d.l. 201/2011, art. 13
CASO
La Regione Veneto presentava domanda di ammissione al passivo del credito derivante dal mancato versamento di tasse automobilistiche da parte della società fallita, chiedendone il collocamento in via privilegiata ai sensi dell’art. 2752, ultimo comma, c.c.
Il credito veniva ammesso, ma in via chirografaria, cosicché la Regione Veneto proponeva opposizione ai sensi dell’art. 98 l.fall. avverso il provvedimento del giudice delegato.
L’opposizione veniva respinta dal Tribunale di Vicenza, che, ponendosi in consapevole contrasto con l’opinione prevalente, reputava non estensibile al credito insinuato il privilegio previsto dall’art. 2752, ultimo comma, c.c., facendosi ivi riferimento alla nozione di ente locale, in cui non rientra la regione, giusta la definizione recata dall’art. 2 d.lgs. 267/2000 (che menziona solo comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni).
Il decreto reso dal Tribunale di Vicenza veniva impugnato con ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, confermando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il credito regionale da tassa automobilistica gode del privilegio sancito dall’art. 2752, ultimo comma, c.c.
QUESTIONI
[1] L’ordinanza che si annota, consolidando un’interpretazione dalla quale si era discostato il Tribunale di Vicenza, ribadisce che il credito vantato dalla regione per il mancato versamento della tassa automobilistica ha rango privilegiato.
È interessante ripercorrere il ragionamento in virtù del quale i giudici di legittimità sono pervenuti a tale approdo ermeneutico (peraltro confermato, a breve distanza di tempo, da altri provvedimenti del medesimo tenore: il riferimento è, nello specifico, alle pronunce di Cass. civ., sez. VI, 27 ottobre 2021, n. 30298 e di Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 2022, n. 617).
In primo luogo, non è opinabile che le norme relative ai privilegi (che hanno natura sostanziale e non processuale, perché attengono a una qualità dei crediti) non tollerano un’applicazione analogica, ma ammettono nondimeno un’interpretazione estensiva.
In secondo luogo, il credito per tributi regionali (tra cui rientra quello che ha per oggetto il pagamento della tassa automobilistica, istituita dal D.P.R. 39/1953 e divenuta afferente alla disponibilità qualificata degli autoveicoli e non più alla loro circolazione) presenta le caratteristiche necessarie per rendere applicabile anche nei suoi confronti la disposizione recata dall’art. 2752 c.c., che fa riferimento – tra l’altro – ai crediti per tributi degli enti locali, attribuendo loro privilegio generale sui mobili del debitore: il titolo di prelazione in questione, infatti, trova la propria giustificazione nell’obiettivo di assicurare agli enti la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che l’espressione “legge per la finanza locale” contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2752 c.c. va riferita non a una specifica norma istitutiva della singola imposta, bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione e, dunque, a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi dei comuni e delle province.
Sebbene sia indubbio, da un lato, che questi ultimi sono gli unici enti a essere menzionati nell’ultimo comma dell’art. 2752 c.c. e, dall’altro lato, che le regioni non figurano tra gli enti locali definiti dall’art. 2 d.lgs. 267/2000, i giudici di legittimità hanno escluso che tali elementi siano decisivi per sostenere che il credito della regione per il mancato versamento della tassa automobilistica non goda del medesimo privilegio.
Innanzitutto, perché non è corretto affermare – come ha fatto il Tribunale di Vicenza – che la definizione di ente locale contenuta nel d.lgs. 267/2000 abbia valenza trasversale e debba, quindi, essere considerata anche al di fuori del contesto in cui è stata dettata e, in particolare, ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione dell’art. 2752 c.c.: è la stessa disposizione che la contiene, del resto, a circoscriverne la portata al solo ambito del testo unico degli enti locali.
Oltre a ciò, anche volendo ammettere una capacità espansiva di tale definizione, dovrebbe comunque esserne riscontrata l’effettiva e specifica riferibilità alla norma di cui all’art. 2752, ultimo comma, c.c.: al contrario, le disposizioni coinvolte hanno campi di applicazione e perseguono funzioni del tutto differenti tra loro, visto che il d.lgs. 267/2000 contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali valevoli in campo amministrativo, mentre l’art. 2752 c.c. appartiene alla sfera del diritto privato e regola il conflitto tra i creditori di un debitore comune insolvente.
D’altro canto, se è vero che l’art. 2752, ultimo comma, c.c. contempla testualmente solo i comuni e le province, quali enti presi in considerazione dalla norma (essendo storicamente ciò la conseguenza del fatto che, al momento della sua entrata in vigore, erano questi gli unici enti previsti dalla legge per la finanza locale), è altrettanto vero che con essi la regione condivide la natura di ente territoriale che è conferita direttamente dall’art. 114 Cost. e che rappresenta senza dubbio la connotazione primaria dei tre enti in questione, giacché tutti esprimono un ambito di competenza riferito a un bacino territoriale.
Di conseguenza, per potere ritenere non rilevante questa comune e fondamentale appartenenza al novero degli enti territoriali, occorrerebbe – secondo la Corte di cassazione – individuare un aspetto di “località” che sia presente nelle province e nei comuni e faccia difetto, invece, con riguardo alle regioni, ovvero un aspetto che, oltre a possedere l’indicata caratteristica, frapponga specifici e insuperabili ostacoli alla considerazione unitaria di regioni, province e comuni, in relazione alla norma dettata dall’art. 2752, ultimo comma, c.c.
Un tanto, tuttavia, non può essere fondatamente sostenuto.
Sotto altro profilo, poiché, come detto, il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli stessi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali e l’espressione “legge per la finanza locale” contenuta nell’art. 2752, ultimo comma, c.c. è da intendersi riferita all’atto astrattamente generatore dell’imposizione, deve concludersi che la funzione della norma vada individuata nell’armonizzazione del sistema dei privilegi per crediti di natura pubblicistica, siano essi statali o locali. La disposizione in parola, dunque, assume portata onnicomprensiva e abbraccia, così, tutte le entrate finanziarie degli enti, diversi dallo Stato, ai quali competono risorse, tra le quali rientra a pieno titolo pure la tassa automobilistica.
Da ultimo, non osta alla lettura estensiva dell’ultimo comma dell’art. 2752 c.c. la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 13, comma 13, d.l. 201/2011, che, pur facendo anch’essa riferimento ai soli tributi comunali e provinciali, in relazione all’espressione “legge per la finanza locale” ivi contenuta, trova in realtà la propria giustificazione nella volontà del legislatore di evitare che alcuni singoli tributi locali potessero restare esclusi dal perimetro applicativo della disposizione codicistica che assicura il privilegio, sicché non può assurgere a elemento sintomatico dell’intenzione di escludere quelli di pertinenza di altri enti e pur sempre accomunati dalla medesima ratio istitutiva.
La Corte di cassazione, quindi, ha cassato il decreto impugnato e disposto che al credito della Regione Veneto, già ammesso al passivo, venisse accordato il privilegio richiesto.
Sempre con riguardo al tema delle prelazioni afferenti a crediti di natura tributaria, si segnala che la pronuncia di Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2021, n. 27866, ha affermato che il privilegio speciale previsto dall’art. 57, comma 2, d.lgs. 504/1995, che assiste il credito dell’amministrazione finanziaria per l’accisa dovuta dal fornitore di energia elettrica sul corrispettivo delle forniture effettuate in favore degli utenti finali per i consumi soggetti a imposta, ha per oggetto solo ed esclusivamente le somme da questi ultimi dovute per crediti non ancora riscossi alla data di apertura della procedura concorsuale, non estendendosi a quelle già precedentemente versate: infatti, diversamente opinando e considerata la natura fungibile del denaro (che fa sì che le somme dovute, una volta corrisposte, entrano a fare parte del patrimonio dell’accipiens e si confondono con quelle ivi già esistenti, divenendo così impossibile distinguere le une dalle altre), verrebbe frustrata la natura speciale di tale privilegio, che presuppone l’esistenza nel patrimonio del debitore del bene su cui esso insiste e la sua esatta individuazione nel momento della realizzazione del credito, ossia quando deve procedersi al riparto.
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