Il principio di vicinanza della prova nelle controversie bancarie
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIl principio di vicinanza della prova stabilisce che l’onere probatorio debba essere ripartito tenendo conto della concreta possibilità, per ciascuna delle parti in causa, di provare i fatti che ricadono nella propria sfera di azione. Pertanto, è ragionevole assegnare l’onere della prova alla parte a cui il fatto da dimostrare è più vicino: la banca, essendo l’ente che predispone i contratti, gestisce i conti correnti e tiene traccia delle operazioni finanziarie, è generalmente considerata la parte più vicina alle prove documentali.
Tuttavia, l’applicazione del principio di vicinanza della prova, in quanto deroga al principio generale sull’onere della prova, è giustificata solo in situazioni eccezionali, quando la parte onerata si trovi in una condizione di impossibilità o grave difficoltà nel fornire la prova richiesta. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale situazione non si verifica nei rapporti banca-cliente, dove entrambe le parti, in linea generale, hanno accesso alla documentazione rilevante. In particolare, il principio non può essere invocato per sanare condotte negligenti dell’attore, soprattutto quando quest’ultimo è un imprenditore dotato di un’organizzazione aziendale e contabile propria, su cui gravano anche obblighi di conservazione della documentazione. (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., Sez. Un., n. 141/2006; Cass. n. 6511/2016; Cass. n. 17923/2016; Cass. n. 28819/2017; App. Roma 8.2.2024 n. 917).
Ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere della prova non subisce deroghe né per la natura dell’azione proposta (ad esempio, un accertamento negativo da parte del correntista), né in relazione al principio di vicinanza della prova. In particolare, l’onere probatorio rimane a carico di chi intende far valere un diritto in giudizio, o di chi eccepisce la modifica o l’estinzione di un diritto vantato da altri, anche quando si tratta di fatti negativi. La negatività dei fatti, infatti, non esclude né inverte l’onere della prova, che grava comunque su chi fa valere il diritto. In tali casi, la prova può essere fornita dimostrando un fatto positivo contrario o attraverso presunzioni dalle quali si possa desumere il fatto negativo. (Cass. 7.5.2015, n. 9201; conf. Cass. n. 6511/2016; Cass. n. 29983/2017; Cass. n. 24641/2021; App. Roma 8.2.2024 n. 917).
Nel contesto del contenzioso bancario, l’applicazione del principio di prossimità o vicinanza della prova deve essere rigorosamente giustificato e non può fondarsi esclusivamente sulla diversa forza economica delle parti (banca e cliente). Essa richiede, piuttosto, l’impossibilità di acquisire simmetricamente la prova, ipotesi esclusa dall’obbligo previsto dall’art. 117, comma 1, del TUB, secondo cui i contratti bancari devono essere redatti per iscritto e una copia deve essere consegnata al cliente (Cass. n. 6511/2016; conf. Cass. n. 31667/2019; Cass. n. 6050/2021; Cass. n. 19566/2021; Cass. n. 24641/2021; Cass. n. 4028/2022; Cass. n. 15033/2022).
Questo principio diventa ancora più stringente nel caso in cui il correntista, specie se un soggetto professionalmente qualificato con obblighi di conservazione della documentazione contabile (ad esempio, una società), non si sia attivato per ottenere dalla banca la documentazione mancante ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, né abbia successivamente richiesto al giudice di ordinarne l’esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. (App. Milano 24.10.2017; Trib. Arezzo 22.1.2016). Inoltre, è stata valorizzata la circostanza che l’attore non abbia dedotto, al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, che non gli sia stata consegnata una copia del testo contrattuale (Cass. n. 19566/2021). In definitiva, «il principio di vicinanza della prova non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass. n. 33009/2019; Cass. n. 23852/2020; Cass. n. 1550/2022). Non può tacersi, del resto, che la natura imprenditoriale della originaria attrice comportava, a suo carico, l’onere di conservare detta documentazione; la stessa condotta, poi, di mancata contestazione nel tempo delle risultanze emergenti dagli estratti conto a sua disposizione (sebbene non limitativa del diritto di accertamento della legittimità o meno delle voci applicate dalla banca) è univoca e significativa al riguardo» (App. Roma 8.2.2024 n. 917).
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