8 Novembre 2016

Principio di non contestazione: un’ulteriore conferma della non applicabilità del ai fatti secondari?

di Mattia Polizzi Scarica in PDF

Cass., Sez. Lav., sent. 13 settembre 2016, n. 17966

Principio di non contestazione – Operatività – Fatti principali – Sussiste – Fatti secondari – Mere difese – Non sussiste – Fondamento (Cost., art. 111; Cod. proc. civ., art. 101, 115, 116, 416, co. 2, 436; l. 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, art. 45, co. 14)

[1] Il principio di non contestazione opera con riferimento esclusivo ai fatti principali e non anche nei confronti di fatti secondari o di mere difese.

CASO
[1] Alcuni lavoratori propongono ricorso in Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma – in riforma della sentenza di prime cure – ha rigettato la domanda tesa ad ottenere l’indennità compensativa del lavoro da costoro prestato, per effetto di turnazione, nel settimo ed ottavo giorno consecutivo.

La Corte capitolina respingeva la domanda per difetto della maggiore penosità del lavoro così prestato, poiché la peculiare turnazione era stata stabilita per venire incontro alle richieste dei dipendenti.

Per ciò che più da vicino interessa i fini della presente indagine, i ricorrenti denunciano la non corretta applicazione del principio di non contestazione, per averlo la Corte territoriale ritenuto operativo con riferimento a fatti secondari (id est l’accordo sopra menzionato intercorso con i lavoratori).

SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione cassa (con rinvio) la sentenza impugnata, affermando che la Corte d’Appello ha erroneamente applicato il principio di non contestazione con riferimento a fatti secondari e mere difese.

QUESTIONI
[1] La pronuncia in esame afferma un principio oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., a mero titolo di esempio, Cass., Sez. Lav., 28 febbraio 2014, n. 4854; Cass., Sez. Lav., 7 ottobre 2013, n. 22787; Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2013, n. 5107; Cass., Sez. Lav., 23 aprile 2012, n. 6345), in forza del quale l’onere di contestazione specifica di cui all’art. 115, co. 1, c.p.c. trova applicazione con riferimento ai soli fatti principali (o primari), ossia quelli immediatamente rilevanti quali fatti costitutivi del diritto ovvero impeditivi, modificativi od estintivi posti a fondamento dell’eccezione; restano, invece, esclusi – oltre che le mere difese – i fatti secondari, quelli cioè dedotti in funzione meramente probatoria.

Questa dicotomia trova la propria origine nella storica sentenza Cass. 23 gennaio 2002, n. 761 con la quale le Sezioni Unite hanno riconosciuto – ben prima della novella introdotta con l’art. 45, co. 14, l. 69/2009 – l’esistenza di un principio di non contestazione, generale ed immanente al sistema processuale civile italiano: la Suprema Corte ha avuto modo sin da questa pronuncia di limitare l’ambito oggettivo di applicazione del principio ai soli fatti principali.

Tuttavia – come è stato autorevolmente osservato in dottrina – la distinzione in parola risulta essere una conseguenza della qualifica del principio di non contestazione quale riflesso del principio dispositivo sostanziale, inquadrando quindi il disposto dell’art. 115, co. 1, c.p.c. in un’ottica sostanziale-dispositiva (e, comunque, solo qualora si reputi di escludere “la posizione dei fatti secondari dall’attività assertiva riservata all’autonomia delle parti”). Una analoga conseguenza non sarebbe invece necessitata qualora si ritenesse di intendere il principio de quo in una dimensione processual-probatoria, ossia come declinazione del principio di autodeterminazione; parimenti, la soluzione adottata dalla S.C. non sarebbe l’unica possibile se si classificasse quello di contestazione specifica come un mero onere procedimentale sottoposto a preclusione, da intendersi pertanto in un’ottica di economia e speditezza processuale (per queste considerazioni, qui necessariamente solo accennate, e per una dettagliata ricostruzione del principio si v., ex pluribus, De Vita F., voce Non contestazione (principio di), in Digesto delle discipline privatistiche, Aggiornamento V, Utet, 2010, pp. 834-836).

È la stessa pronuncia del settembre del 2016, peraltro, a dar conto di una diversa impostazione che – facendo leva sul dato letterale – sottolinea come l’assenza di alcuna specificazione al sostantivo “fatti” di cui all’art. 115 del Codice di rito escluda una diversa operatività del meccanismo di non contestazione a seconda che si tratti di fatti principali ovvero secondari (si v., tra le molte opinioni in tal senso, Balena G., La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in Il giusto processo civile, 2009, III, pp. 776-777; De Vita F., op. cit., p. 857; Maero G., Il principio di non contestazione prima e dopo la riforma, in Il giusto processo civile, 2010, II, p. 464; Rota F., I fatti non contestati e il nuovo art. 115, in Taruffo M. (dir. da), Il processo civile riformato, Zanichelli, 2010, pp. 205-206).