Principio di diritto nell’interesse della legge sul termine prescrizionale di cui all’art. 2947 c.c.
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. III, 25 febbraio 2025, n. 4845, Pres. Scrima, Est. Porreca
[1] Principio di diritto nell’interesse della legge – Enunciazione d’ufficio – Ammissibilità – Limitazione alle ipotesi di inammissibilità – Esclusione.
Massima: “Il principio di diritto può essere pronunciato dalla S.C. nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., in ogni ipotesi in cui non sia permesso giungere allo scrutinio del fondo dei motivi, senza limitazione all’ipotesi d’inammissibilità del ricorso”. (massima ufficiale).
CASO
[1] Il caso in commento origina da un giudizio instaurato per il risarcimento del danno sofferto per la perdita di rapporto parentale.
L’adito giudice di pace accoglieva la domanda risarcitoria proposta, con sentenza che veniva però riformata dal tribunale adito in secondo grado, in accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2947, 3°co., secondo periodo, c.c.: in particolare, il tribunale riteneva che la previsione dovesse ritenersi operante non solo per la persona offesa dal reato, ma anche per ogni danneggiato legittimato a esercitare l’azione civile in sede penale.
Parte soccombente interponeva ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., per avere il tribunale errato nell’omettere di considerare sia che il beneficio del termine prescrizionale breve, applicato a mente del secondo periodo del 3°co. della norma, era da ritenere operante solo per la persona offesa dal reato e non per tutti i danneggiati (che potrebbero non avere notizia del relativo procedimento), sia che, comunque, il 2°co. della stessa norma doveva ritenersi applicabile alle ipotesi di illecito non integranti reato, altrimenti determinandosi l’effetto di un termine più breve anche di quello generale di cui al 1°co., coincidente, nel caso, con quello quinquennale previsto per l’omicidio colposo a seguito d’incidente stradale.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c., per mancato tempestivo deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata.
Ferma tale improcedibilità, il Collegio ha ritenuto di pronunciare, nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, 3°co., c.p.c., il seguente principio di diritto concernente la portata applicativa dell’art. 2947, 3°co., c.p.c.: ai fini dell’esclusione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno più ampio, previsto per il reato, nei casi stabiliti dall’art. 2947, 3°co., secondo periodo, c.c., e in particolare nella nozione di sentenza irrevocabile, devono ritenersi ricomprese le ipotesi in cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato.
QUESTIONI
[1] In via preliminare, sul piano processuale, è opportuno rilevare come, nel caso di specie, la Cassazione abbia affermato il principio di diritto nell’interesse della legge, a norma dell’art. 363, 3°co., c.p.c., non in un caso di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto – come vorrebbe il tenore letterale della norma -, bensì in un caso di improcedibilità dello stesso.
Sul punto, è tuttavia possibile richiamare l’orientamento secondo cui l’art. 363, 3°co., c.p.c., per ragioni di logica coerenza sistematica, debba ritenersi applicabile a ogni ipotesi in cui non sia permesso giungere allo scrutinio del fondo dei motivi, senza limitazioni alle ipotesi d’inammissibilità quali enunciate letteralmente (in tal senso, Cass., sez. un., 10 maggio 2006, n. 10706; Cass., 20 aprile 2021, n. 10396).
Trascorrendo all’esame del principio di diritto affermato, la questione affrontata ha ad oggetto la portata dell’art. 2947 c.c. e, in particolare, i limiti entro cui opera la possibilità di applicare al diritto al risarcimento del danno i più brevi termini di prescrizione fissati dai primi due commi della norma.
A tal proposito, è utile ricordare che l’art. 2947 c.c., rubricato «Prescrizione del diritto al risarcimento del danno», prevede, al suo 3°co., che «In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile».
A tal proposito, la Cassazione ha preliminarmente ricordato l’orientamento secondo cui “ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall’art. 2947, 3°co., secondo periodo, c.c., nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l’effetto – più favorevole per il danneggiato – dell’applicazione del termine prescrizionale penalistico più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato (in tal senso, Cass., 22 novembre 2023, n. 32474, la quale ha ulteriormente osservato che se la ratio della norma è comunemente individuata nell’esigenza di evitare che un soggetto, condannato in sede penale a causa di un fatto produttivo anche di conseguenze risarcitorie civili, possa sottrarsi all’obbligo di risarcire il danneggiato lucrando il più breve termine imposto dalla norma del codice civile, il secondo periodo del 3°co. dello stesso art. 2947 c.c. riconduce ad armonia la disciplina escludendo l’effetto, più favorevole per il danneggiato, dell’applicazione del termine prescrizionale maggiore previsto per il reato nei casi in cui il procedimento penale non ha avuto un esito fausto per il danneggiato medesimo; ne consegue che quest’ultimo potrà fruire, ai fini dell’avvio o della prosecuzione dell’azione civile risarcitoria, del termine prescrizionale più ampio in caso, ovviamente, di condanna di controparte, nonché di estinzione del reato, ma solo per prescrizione, in nessun’altra ipotesi producendosi a favore del danneggiato effetti favorevoli in dipendenza della pendenza prima e della conclusione, poi, del procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile).
La ratio giustificatrice del maggior termine, pari a quello per il reato, è in altri termini la conclusione del procedimento penale con un esito almeno in parte favorevole o fausto per il danneggiato, il quale possa quindi invocare un accertamento – anche solo sommario e non idoneo a fondare la condanna, normalmente sotteso anche alla declaratoria di estinzione per prescrizione, la quale appunto non potrebbe adottarsi dinanzi alla manifesta insussistenza di quegli elementi – quale quello sulla sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del fatto-reato: e, poiché, sia pure con una linea di tendenza in continua evoluzione verso la limitazione della lettera della norma codicistica, la sentenza di c.d. patteggiamento non può ancora in alcun caso equipararsi ad una sentenza di accertamento della penale responsabilità dell’imputato, non può il danneggiato fruire degli effetti favorevoli normalmente riconducibili al primo periodo del 3°co. dell’art. 2947 c.c. (così, più recentemente, Cass., 27 febbraio 2024, n. 5212).
In altre parole, la prescrizione correlata a quella di diritto penale, qualora superiore, opera eccetto che vi sia un esito del procedimento penale non favorevole al danneggiato, tornandosi in quest’ultimo caso ai (minori) termini di diritto civile, decorrenti, logicamente, dalla pronuncia irrevocabile stessa o dalla estinzione per causa diversa dalla prescrizione quale tipicamente l’amnistia (da ultimo, Cass., 13 maggio 2024, n. 13052).
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