10 Settembre 2024

Prestazione d’opera intellettuale col bonus facciate, responsabile dei lavori e diritto al compenso

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Napoli, 3 giugno 2024, Giudice Stravino

Parole chiave

Professioni intellettuali – Prestazione d’opera – Compenso

Massima: “Nel caso in cui un condominio incarica una persona fisica di assumere il ruolo di responsabile dei lavori in relazione a determinate opere edili, ma dei costi del responsabile si faccia espressamente carico l’impresa appaltatrice, l’obbligo di pagare il corrispettivo non è in capo al condominio, seppure questi risulti formalmente controparte contrattuale del responsabile dei lavori, bensì in capo alla società appaltatrice, per essersene quest’ultima espressamente assunto l’obbligo”. 

Disposizioni applicate

Art. 2233 c.c. (compenso)

CASO

Un condominio intende effettuare dei lavori straordinari, consistenti nel rifacimento delle facciate, usufruendo del c.d. “bonus facciate”. Viene trovata un’impresa, la quale si impegna a effettuare i lavori, e si prevede nel contratto di appalto che il corrispettivo in larga parte verrà pagato mediante cessione del credito d’imposta dal condominio alla impresa appaltatrice. Viene nominato un responsabile dei lavori da parte del condominio, prevedendosi però che il relativo costo farà carico alla società appaltatrice. Terminate le facciate, il responsabile dei lavori chiede di essere pagato dall’impresa. Nasce così un contenzioso tra le parti.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda presentata dal responsabile dei lavori. Vi è un valido contratto di prestazione d’opera professionale, l’opera è stata prestata e dunque nulla osta al pagamento del compenso, di cui deve farsi carico l’impresa appaltatrice (e non il condominio) avendo assunto specifico obbligo in tal senso.

QUESTIONI

I bonus edilizi degli ultimi anni hanno generato un boom dell’edilizia. La possibilità di cedere i crediti fiscali ha consentito di effettuare i lavori edilizi senza esborsi diretti da parte dei committenti (come nel caso del c.d. “superbonus”) oppure comunque con esborsi limitati da parte dei committenti (come nel caso del bonus c.d. “facciate”, oggetto della sentenza del Tribunale di Napoli). La fattispecie trattata dal giudice napoletano riguarda proprio il bonus facciate, per il quale la legge prevedeva un credito d’imposta pari al 90% del prezzo dell’appalto. Così, se l’appalto costa 100.000 euro, 10.000 euro vanno pagati direttamente dal condominio, mentre il restante 90% viene pagato mediante la cessione del credito d’imposta dai condomini all’impresa appaltatrice.

Opere edili importanti richiedono l’intervento di una pluralità di soggetti. Il ruolo centrale è giocato dall’impresa appaltatrice, la quale si obbliga a realizzare i lavori sulla base di un contratto di appalto. Secondo la definizione legislativa, l’appalto “è il contratto col quale una parte assume … il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” (art. 1655 c.c.). Tuttavia, non basta l’impresa appaltatrice, in quanto necessariamente devono intervenire professionisti intellettuali, sia nella fase preliminare (progettazione) che nella fase esecutiva (direzione dei lavori).

Un’ulteriore figura richiesta dalla normativa è quella del responsabile dei lavori. Il rapporto che viene ad esistenza tra condominio e responsabile dei lavori non è un contratto di appalto, bensì un contratto di prestazione d’opera; più precisamente si tratta di una prestazione d’opera intellettuale.

Ora, nessuno dubita che il prestatore d’opera intellettuale debba essere pagato. L’art. 2233 comma 1 c.c. chiarisce difatti che “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice”. Nel caso affrontato dal Tribunale di Napoli non era in discussione che il compenso fosse dovuto. E non era in discussione nemmeno il suo ammontare: era in effetti stata firmata una specifica lettera d’incarico tra il condominio e il responsabile dei lavori che prevedeva un compenso di 7.565 euro. La questione controversa è diversa: è chi debba pagare il responsabile dei lavori. Spetta al condominio o all’impresa appaltatrice?

Nel caso specifico il contratto di appalto tra condominio e impresa realizzatrice delle opere prevedeva che la società appaltatrice si sarebbe accollata i costi del responsabile dei lavori. La lettera di incarico ( = contratto di prestazione d’opera) vede come parti il condominio e il responsabile dei lavori. Tuttavia, in base al distinto contratto di appalto, la società appaltatrice si era accollata i costi del responsabile. In conclusione, il Tribunale di Napoli accoglie la domanda e condanna la società a pagare il compenso spettante al responsabile dei lavori.

Qualche volta, il ruolo di responsabile dei lavori viene assunto dall’amministratore del condominio. L’amministratore di condominio ha diritto a un compenso (così, in generale, l’art. 1135 c.c.). Se poi si effettuano opere straordinarie, l’amministratore ha diritto a un compenso straordinario. Il punto è che l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il compenso dell’amministratore pagato per l’assistenza al condominio in relazione a opere coperte dal bonus facciate o dal superbonus non può essere portato in detrazione. La detrazione opera per i lavori edili e per le prestazioni accessorie che siano strettamente connesse ai lavori edili. Il ruolo dell’amministratore viene considerato dall’Agenzia delle entrate come troppo poco inerente rispetto ai bonus fiscali edilizi.

Se il compenso dell’amministratore non può essere portato in detrazione, bisogna chiedere ai condomini di pagarlo. Ciò può determinare in capo ai condomini dei malumori. Per cercare di aggirare il problema, alcune volte gli amministratori di condominio sono stati nominati responsabili dei lavori. Ciò consente di pagare loro un compenso, che viene però portato in detrazione. Questa operazione può però risultare illecita, in quanto si fa appositamente assumere all’amministratore un ruolo aggiuntivo al fine di evitare di pagare direttamente il suo compenso, e di portare in detrazione degli importi altrimenti non detraibili.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Napoli, la persona nominata responsabile dei lavori era invece un avvocato, non l’amministratore del condominio. Non si è dunque posto il problema fiscale cui si accennava. Va peraltro detto che sorprende che una persona con una formazione di tipo legale possa assumere un ruolo che implica invece prevalentemente conoscenze di tipo tecnico. La questione potrebbe rilevare dal punto di vista fiscale, non trattato nella sentenza del giudice napoletano. Dal punto di vista civilistico, il Tribunale di Napoli si limita ad accertare che vi è l’incarico, e poi a stabilire che il soggetto obbligato a pagare il responsabile dei lavori non è il diretto committente (ossia il condominio), ma l’impresa appaltatrice, per essersi quest’ultima espressamente accollata i  relativi costi.

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