Preavviso di imminente registrazione nelle banche dati gestite dai SIC
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’art. 125, comma 3, TUB prevede l’obbligo di preventiva informazione del consumatore, in via autonoma o anche unitamente all’invio di solleciti di pagamento, a fronte della prima segnalazione a una banca dati di « informazioni negative », così come analogamente previsto dall’art. 4, comma 7 (ratione temporis vigente) del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati del 2004: « al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie ».
Prima di procedere alla segnalazione relativa al primo ritardo nei rimborsi l’intermediario ha dunque il dovere di avvisare preventivamente l’interessato che può evitare l’iscrizione ai Sistemi di informazioni creditizie (“SIC”) con il versamento della rata scaduta; un successivo ritardo nei pagamenti nell’ambito del medesimo rapporto di credito viene invece segnalato immediatamente.
Il preavviso, che deve essere chiaro e circostanziato, risponde all’evidente esigenza di consentire al debitore – in contraddittorio con l’ente creditizio segnalante – di regolarizzare per tempo la propria posizione prima della segnalazione, oppure di avanzare eventuali legittime contestazioni all’intermediario.
La Cassazione ha stabilito che l’atto di “avvertimento con preavviso” ovvero di “avviso” – di cui l’art. 4, comma 7 (ratione temporis vigente), del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati fa onere all’intermediario – integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell’interessato e intesa a manifestare la decisione dell’intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di “cattivo debitore” del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest’ultimo entro il periodo di preavviso.
In quanto “dichiarazione a determinata persona”, quella prescritta dalla norma dell’art. 4, comma 7 (ratione temporis vigente) del Codice deontologico risulta soggetta alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. Perciò, l’efficacia della dichiarazione di “avviso” si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l’indirizzo del destinatario (Cass. n. 14685/2017).
In breve: il preavviso è un atto di natura recettizia, i cui effetti si producono dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario. A fronte di contestazione è quindi onere dell’intermediario provare di avere tempestivamente avvisato il debitore dell’imminente segnalazione; tale prova, in assenza di particolari requisiti di forma del preavviso, può essere fornita in qualunque modo, anche mediante presunzioni (ABF Palermo n. 7388/2017, ABF Roma n. 10632/2016).
La Cassazione n. 39769/2021, richiamando un proprio precedente (Cass. n. 14382/2021), ha puntualizzato che la disciplina predetta (art. 125 TUB), è vincolante solo in riferimento ai finanziamenti riconducibili nel perimetro di operatività del credito al consumo: « in tema di segnalazione alle Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell’art. 125 TUB (secondo la versione conseguente al d.lgs. n. 141/2010) il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo; ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell’avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti esclusi dall’ambito applicativo del credito ai consumatori ».
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