Postergazione del credito dei soci: il socio finanziatore ha diritto al rimborso se la società ha superato la situazione di difficoltà economico-finanziaria
di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDFParole chiave: dissesto della società – postergazione – rimborso – finanziamento del socio – dissesto finanziario – squilibrio finanziario – difficoltà economico-finanziaria – restituzione
Massima: se la società ha superato la situazione di difficoltà economico-finanziaria che aveva reso anomalo il finanziamento, il socio finanziatore può pretendere dalla società il rimborso del medesimo anche prima che tutti i creditori beneficiari della postergazione siano stati soddisfatti. Per eccepire l’inesigibilità del credito, la società dovrà quindi provare non solo la sussistenza delle condizioni della postergazione legale al momento dell’erogazione del finanziamento, ma anche la persistenza delle stesse al momento della richiesta di restituzione.
Disposizioni applicate: articolo 2467 c.c.
La controversia in esame prende le mosse dalla richiesta di rimborso di un finanziamento di Euro 50.000 prestato dalla società Alfa nei confronti della società Beta (successivamente fusa per incorporazione nella società Gamma).
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto a favore della società Alfa, la società Gamma sosteneva l’inesigibilità del finanziamento alla luce del fatto che il medesimo dovesse in realtà considerarsi quale finanziamento del socio Tizio, eseguito per tramite della società immobiliare di famiglia Alfa.
In particolare, a detta della società Gamma, il credito domandato doveva essere postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c., dato che il finanziamento era stato effettuato dal socio Tizio in un momento in cui la società si trovava in una situazione finanziaria tale da richiedere l’esecuzione di un conferimento.
Sul punto si è espresso il Tribunale di Milano che ha ritenuto infondata l’eccezione di inesigibilità del credito ai sensi dell’art. 2467 c.c., dato che – a prescindere dal fatto che il finanziamento in questione fosse o meno da configurarsi quale finanziamento eseguito dal socio Tizio – la società opponente aveva omesso di allegare il presupposto oggettivo della postergazione.
Infatti, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, la postergazione legale derivante dall’anomalia del finanziamento nella situazione di crisi dell’impresa descritta dall’art. 2467 c.c. si traduce, anche nel corso della vita della società, in una vera e propria causa di inesigibilità del credito del socio verso la società sino all’avvenuto soddisfacimento di tutti gli altri creditori, ma il socio finanziatore può pretendere dalla società il rimborso anche prima che tutti i creditori beneficiari della postergazione siano stati soddisfatti, se la società ha superato la situazione di difficoltà economico-finanziaria che aveva reso anomalo il finanziamento.
Pertanto, ai fini della valutazione della fondatezza dell’eccezione di inesigibilità sollevata dalla società è necessario verificare la sussistenza delle condizioni della postergazione legale al momento dell’erogazione del finanziamento oltre che la loro persistenza sino al momento della richiesta di restituzione.
In conformità con la pronuncia in esame, si riporta infatti l’orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui “in tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall’art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso…” mentre “ il giudice dovrà accertare se sussista, in concreto, una delle situazioni ex art. 2467, comma 2, c.c. non solo al momento del prestito (dies storico statico), ma anche al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una condizione di inesigibilità del credito” (v. Cass. 15.5.2019 n. 12944; v. anche Tribunale di Milano 13 giugno 2016 n. 7265; Tribunale di Milano 14 marzo 2014 n. 3621).
Infine, si sottolinea come l’onere della prova dell’esistenza e persistenza della causa di inesigibilità del credito grava ovviamente sulla società debitrice (cfr. Tribunale di Milano 13 giugno 2016 n. 7265; Tribunale di Milano 11.1.2013 nella causa RG 45275/2010).
Pertanto, al fine di ottenere l’annullamento del decreto ingiuntivo per inesigibilità del credito, la società Gamma avrebbe dovuto dimostrare non solo la situazione di squilibrio finanziario in cui versava la società beneficiaria del finanziamento al momento dell’erogazione del finanziamento, ma anche la persistenza della situazione di squilibrio finanziario (o, comunque, dell’insufficienza dell’attivo della società a far fronte al pagamento dei debiti sociali) al momento della richiesta del rimborso.
Non avendo la società opponente provato la persistenza della causa di inesigibilità al momento della richiesta di restituzione, il tribunale di Milano ha quindi rigettato l’opposizione della società Gamma e l’ha condannata al pagamento delle spese processuali a favore della società opposta.