Polizze assicurative e anticipata estinzione del finanziamento
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFQual’è la sorte delle polizze assicurative collegate al finanziamento in caso di anticipata estinzione?
In caso di estinzione anticipata del finanziamento viene meno la ragione giustificativa della polizza assicurativa accessoria, stipulata per il caso di morte, invalidità, malattia o licenziamento del soggetto finanziato; di conseguenza, cade l’obbligo di pagare per i periodi successivi i premi dell’assicurazione eventualmente contratta a protezione della restituzione delle somme erogate.
Secondo l’Arbitro bancario Finanziario è configurabile un diritto restitutorio/risarcitorio del cliente nei confronti della banca finanziatrice in relazione al premio versato per l’eventuale polizza assicurativa collegata al finanziamento: nella fattispecie trova applicazione l’Accordo siglato nel 2008 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) che impegna la banca a restituire al cliente la parte di premio assicurativo relativa al periodo residuo del finanziamento, per il quale il rischio coperto dall’assicurazione è cessato proprio in conseguenza dell’estinzione anticipata del mutuo (v. ABF decisioni n. 808/2011, n. 2573/2011, n. 1142/2011, n. 2091/2011, n. 2142/2011 e n. 4147/2012).
In argomento, pare utile ricordare che l’art. 22, comma 15-quater, del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella l. 17.12.2012, n. 221, stabilisce che ”nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”.
Riguardo alle polizze abbinate ai finanziamenti, di interesse sono le ‘Linee di intervento a tutela dei consumatori’ di recente messe a punto dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e dalla Banca d’Italia, aventi ad oggetto anche misure relative alla “mancata o tardiva restituzione della parte di premio ‘non goduto’, in caso di estinzione anticipata del finanziamento”.