Pluralità di espropriazioni a carico di debitori solidali, in presenza di un’esecuzione potenzialmente già satisfattiva
di Valentina Scappini, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile, VI sez., sentenza del 24 aprile 2020, n. 8151; Pres. Frasca; Rel. D’Arrigo
“In tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali l’iniziativa del creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un’azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che la stessa non sia stata interamente eseguita dal terzo pignorato sino all’integrale concorrenza del credito per cui si agisce, fermo restando il divieto di ottenere più dell’ammontare del credito medesimo, la cui violazione deve essere fatta eventualmente valere in sede esecutiva mediante apposita opposizione”.
CASO
Guber Banca s.p.a. vantava un credito nei confronti di due coniugi, S.V. e F.G., debitori solidali, contro i quali instaurava due procedure esecutive presso terzi (una avverso ciascun debitore).
Con una prima procedura, la banca sottoponeva a pignoramento la pensione dovuta al marito S.V. da parte dell’I.N.P.S. Successivamente, Guber s.p.a. procedeva a notificare un analogo atto di pignoramento presso terzi a carico della moglie F.G. (anch’essa creditrice I.N.P.S. per la pensione).
Ricevuta dichiarazione positiva dall’I.N.P.S. in relazione alla prima procedura, in data 19 giugno 2013 il Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice dell’esecuzione, assegnava in pagamento a Guber Banca s.p.a. la pensione del debitore S.V., nei limiti di legge.
Nonostante l’avvenuta assegnazione a carico del marito, la banca non desisteva dal secondo pignoramento, cosicché l’I.N.P.S. continuava ad accantonare le somme pignorate nell’ambito della procedura instaurata contro la moglie.
Per tale motivo, F.G. proponeva opposizione all’esecuzione, considerandola illegittima, la quale era, tuttavia, rigettata, con sentenza confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione S., erede di F.G., nel frattempo deceduta, formulando due motivi.
La banca resisteva con controricorso.
SOLUZIONE
Il consigliere relatore, ravvisata un’ipotesi di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’380 bis, co. 1, c.p.c. ha formulato proposta di trattazione in camera di consiglio non partecipata.
La Corte di cassazione ha così dichiarato inammissibile il ricorso, esprimendo il principio di diritto riportato in epigrafe.
QUESTIONI
Con il primo motivo di ricorso, S. ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’Appello di Firenze non avrebbe esaminato il motivo di impugnazione relativo all’inapplicabilità dell’art. 483 c.p.c. ai condebitori solidali.
La Suprema Corte, oltre a dichiarare inammissibile il motivo per difetto di specificità ex art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c., ne rileva la manifesta infondatezza. Per prima cosa, il richiamo all’art. 483 c.p.c. è inconferente. Infatti, tale disposizione si riferisce al cumulo dei mezzi di espropriazione nei confronti del medesimo debitore, mentre qui si tratta di stabilire se, in base alla generale disciplina delle obbligazioni solidali, sia possibile, per il creditore, proseguire l’azione esecutiva intrapresa nei confronti di uno dei due debitori, dopo aver ottenuto un’ordinanza di assegnazione, potenzialmente satisfattiva, nei confronti dell’altro. Pertanto, correttamente la Corte d’Appello, esaminando una questione subordinata rispetto alla falsa applicazione dell’art. 483 c.p.c., ha comunque inteso disattendere implicitamente tale censura.
Con il secondo motivo di ricorso, S. lamenta la violazione, da parte di Guber Banca s.p.a., dei principi di correttezza e buona fede, richiamando il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “in materia di espropriazione forzata, la necessità di coordinare il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali – ricavabile dalla previsione dell’art. 111, primo comma, Cost., nonché dall’operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell’eventuale fase patologica di una relazione contrattuale – comporta che l’emissione di un’ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, renda illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento, né deduca la mancata ottemperanza all’ordine di assegnazione da parte del suo destinatario” (Cass., 9 aprile 2015, n. 7078).
La Corte di Cassazione rileva l’inammissibilità anche del secondo motivo, per eccessiva genericità delle censure: il ricorso, infatti, nulla chiarisce in merito allo svolgimento delle vicende espropriative, che si ricavano solamente dalla lettura della memoria della banca controricorrente. Grazie a questa si apprende che nella procedura presso terzi a carico della moglie F.G. venivano assegnate solamente le spese della procedura esecutiva. Pertanto, l’ordinanza di assegnazione a carico della moglie non risulta aver avuto ad oggetto somme imputabili, salva esazione, al soddisfacimento del medesimo credito in relazione al quale era stata emessa l’ordinanza di assegnazione a carico del marito S.V.
Nonostante l’assorbenza di tale rilievo, la Suprema Corte, nell’ottica di cui all’art. 363, co. 3, c.p.c., tiene a precisare che le censure del ricorrente sono infondate ed il principio richiamato (di recente ribadito anche da Cass, sez. trib., 17 aprile 2019, n. 10668) non è applicabile alla fattispecie de quo. Invero, il suddetto principio si riferisce ad un’ipotesi di unicità del debitore destinatario di più iniziative esecutive (a fronte di una preventiva esecuzione potenzialmente già satisfattiva).
Nel caso in esame, al contrario, si è in presenza di due distinti debitori solidali, seppur a fronte di un unico titolo.
Gli ermellini osservano che in tal caso non sussiste un preventivo beneficium excussionis a favore del secondo debitore solidale, che sarebbe, comunque, oltre che non previsto dalla legge, in insanabile contrasto con la natura stessa dell’obbligazione solidale dal lato passivo, la quale implica che solamente il pagamento effettivamente conseguito da un condebitore estingue la pretesa creditoria nei confronti degli altri.
Orbene, la Corte puntualizza che l’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati presso terzi non è in tal senso satisfattiva e (nel caso particolare di pignoramento di quota della pensione) l’estinzione del diritto del creditore si ha solo con l’effettivo integrale pagamento, da parte del terzo pignorato, di tutte le somme assegnate, accantonamento dopo accantonamento, mese dopo mese. Per cui, osserva la Suprema Corte, è giustificabile la facoltà, per il creditore di due o più debitori solidali, di instaurare una pluralità di procedure esecutive “parallele” a carico di ciascuno dei condebitori, fintanto che egli non abbia ottenuto l’integrale soddisfazione del credito.
L’unico limite insormontabile è, ovviamente, l’impossibilità, per il creditore, di ottenere più dell’ammontare del suo credito. Tale limite opera però in sede prettamente esecutiva, solo al momento della materiale assegnazione delle somme ricavate dall’espropriazione e, quindi, al momento del soddisfacimento effettivo del credito.
Non è precluso, invece, al creditore, di munirsi di due distinte ordinanze di assegnazione, ciascuna nei confronti di un diverso condebitore solidale, fermo restando che egli potrà incassare in forza della seconda solo quanto sopravanzi, in quel momento, alla prima.
La Suprema Corte conclude, quindi, pronunciando il principio di diritto riportato in epigrafe, di cui non si rinvengono precedenti, quantomeno nella stessa formulazione.