17 Maggio 2022

Pignoramento negativo e interruzione della prescrizione

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. III, 23 dicembre 2021, n. 41386 – Pres. De Stefano – Rel. Saija

Esecuzione forzata – Pignoramento – Effetti – Tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso – Interruzione della prescrizione – Sussistenza – Presupposti

Massima: “Ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4 e 2945, comma 1, c.p.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato dal verbale di pignoramento negativo, costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l’attività all’uopo effettuata dall’ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni ecc.) sia conosciuta e conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all’art. 139 c.p.c. e in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini previsti dall’art. 513 c.p.c.”.

CASO

Il debitore che si era visto notificare, il 20 novembre 2010, un atto di precetto, proponeva opposizione avverso di esso, contestando, tra l’altro, la prescrizione del credito azionato: il titolo esecutivo posto a fondamento dell’intimazione, infatti, era rappresentato da un decreto ingiuntivo emesso nel 1998, cui avevano fatto seguito la notifica di un primo atto di precetto (perfezionatasi il 16 ottobre 2000) e il successivo accesso dell’ufficiale giudiziario presso l’abitazione del debitore per l’esecuzione del pignoramento mobiliare, avvenuto il 4 dicembre 2000 e risultato negativo per l’assenza di beni pignorabili, come documentato nel relativo verbale.

Il Tribunale di Bari rigettava l’opposizione, che, tuttavia, veniva accolta in secondo grado, essendo stata ravvisata la prescrizione del credito, in ragione del fatto che, essendo il pignoramento risultato negativo, non vi poteva essere ricollegato alcun effetto interruttivo del termine di prescrizione decennale, che, dunque, aveva ripreso a decorrere a partire dalla data di notifica del primo atto di precetto e si era compiuto – sia pure per pochi giorni – allorché era stato notificato il secondo.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari veniva proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata, affermando che all’accesso dell’ufficiale giudiziario presso l’abitazione del debitore per l’esecuzione del pignoramento mobiliare diretto, quand’anche abbia esito infruttuoso per il mancato rinvenimento di beni utilmente assoggettabili a espropriazione forzata, può attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione del credito azionato in via esecutiva, quando comporti comunque la conoscenza, da parte del debitore medesimo, delle attività compiute, che esprimono in modo inequivocabile la volontà del creditore di fare valere e di realizzare il proprio credito.

QUESTIONI

[1] Con l’ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha precisato in che modo e a quali condizioni il pignoramento – in special modo quando sia negativo – provoca l’interruzione del decorso del termine di prescrizione del diritto di credito azionato in via esecutiva.

Nel caso di specie, i giudici di secondo grado avevano ritenuto che la data rilevante onde verificare se fosse maturata o meno la prescrizione fosse da individuarsi in quella (16 ottobre 2000) in cui era avvenuta la notifica del primo atto di precetto, che aveva provocato l’interruzione istantanea del decorso del relativo termine, visto che al pignoramento mobiliare che ne era seguito e che non sia era mai perfezionato (essendo risultato infruttuoso) non poteva essere attribuita alcuna efficacia interruttiva; di conseguenza, quando il 20 novembre 2010 era stato notificato il secondo atto di precetto, il termine decennale di prescrizione si era già compiuto.

Nell’esaminare la questione sottoposta al loro vaglio, i giudici di legittimità hanno preso le mosse dalla considerazione per cui, a norma dell’art. 2943, comma 1, c.c., la prescrizione è interrotta, tra l’altro, dalla notifica dell’atto con cui si avvia un giudizio; in ambito esecutivo, quindi, tale atto si identifica, giusta quanto stabilito dall’art. 491 c.p.c., con il pignoramento, visto che la notifica del precetto, pur essendo prodromica all’esecuzione forzata, non ne costituisce atto in senso proprio e, per questo motivo, non ha un’efficacia interruttiva permanente, ai sensi dell’art. 2945 c.c., ma solo istantanea.

Quando, peraltro, il creditore opti per l’esecuzione di un pignoramento mobiliare presso il debitore, l’azione esecutiva non viene avviata mediante la notifica a questi di un atto (come avviene, invece, nell’espropriazione mobiliare presso terzi o in quella immobiliare), ma attraverso una serie di attività, che si sostanziano:

  • nella richiesta di esecuzione del pignoramento rivolta all’ufficiale giudiziario, con contestuale consegna allo stesso del titolo esecutivo e del precetto previamente notificati al debitore;
  • nell’accesso dell’ufficiale giudiziario presso l’abitazione dell’esecutato per la ricerca dei beni mobili da assoggettare al vincolo espropriativo;
  • nell’individuazione di tali beni e nella loro descrizione nel verbale di pignoramento, che, a termini dell’art. 518 c.p.c., deve dare atto dell’ingiunzione rivolta al debitore (ovvero, qualora questi non sia presente, alle persone indicate dall’art. 139 c.p.c.) ai sensi dell’art. 492 c.p.c. e contenere l’indicazione approssimativa del presumibile valore di realizzo delle cose pignorate, nonché le disposizioni impartite per la loro conservazione.

Di tali attività, finalizzate – tra l’altro – ad apporre il vincolo pignoratizio sui beni, deve darsi conto nel verbale redatto dall’ufficiale giudiziario e consegnato senza ritardo al creditore procedente, unitamente al titolo esecutivo e al precetto, affinché l’azione esecutiva prosegua il suo corso con il deposito in cancelleria e l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo a cura del medesimo creditore procedente.

Se le attività così compiute debbono reputarsi senz’altro idonee a interrompere la prescrizione e a determinare, nel contempo, la sospensione del decorso del termine per tutta la durata del processo esecutivo, in virtù di quanto stabilito dall’art. 2945, comma 2, c.c., tale duplice effetto non può scaturire, invece, quando il pignoramento sia infruttuoso, ossia qualora l’ufficiale giudiziario – com’era avvenuto nella fattispecie oggetto di esame – non rinvenga beni utilmente pignorabili: in tale evenienza, infatti, il pignoramento mobiliare non viene proprio a esistenza, com’è dimostrato dal fatto che l’ufficiale giudiziario non può rivolgere ad alcuno l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c., per mancanza dell’oggetto su cui dovrebbe ricadere, sicché nemmeno il processo esecutivo può considerarsi iniziato.

Ciò non significa, tuttavia, che l’attività compiuta dall’ufficiale giudiziario e, in particolare, l’accesso effettuato presso l’abitazione del debitore e documentato nel verbale negativo di pignoramento, non possa essere idonea a spiegare un effetto interruttivo istantaneo della prescrizione.

Secondo una consolidata giurisprudenza, infatti, ai fini dell’idoneità ad acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, l’atto compiuto non deve necessariamente consistere in una richiesta o in un’intimazione, ma può emergere anche da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l’intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in virtù di un’interpretazione estensiva del disposto dell’art. 2943, comma 2, c.c., in combinato disposto con la regola generale dettata all’art. 2934 c.c.

D’altro canto, sempre secondo la giurisprudenza, l’atto interruttivo della prescrizione richiesto dall’art. 2943, comma 3, c.c. non deve identificarsi necessariamente con la costituzione in mora, reputandosi idonea, a tale scopo, anche la dichiarazione (pure resa in forma orale e debitamente verbalizzata) rivolta dal creditore al difensore del debitore e non a quest’ultimo personalmente.

In altre parole, secondo questa ricostruzione, la valenza interruttiva della prescrizione dev’essere riconosciuta anche a un atto che, pur non avendo i crismi della costituzione in mora, manifesti in modo inequivoco, sia pure implicitamente, la volontà di realizzare il credito.

I giudici di legittimità hanno ritenuto di dovere dare continuità a questo indirizzo interpretativo (invero divisato da altro orientamento che, al contrario, reputa indispensabile la forma scritta della dichiarazione del creditore), perché il presupposto dell’efficacia estintiva della prescrizione è rappresentato pur sempre dall’inerzia del creditore rispetto alle attività di recupero del proprio credito; ne deriva, così, che, allorquando l’inerzia non sia configurabile e la manifestazione di volontà (sia essa resa per iscritto o comunque debitamente verbalizzata) giunga a conoscenza del debitore o gli sia comunque conoscibile, non vi è ragione per negarle l’efficacia interruttiva di cui all’art. 2943, comma 4, c.c.

In quest’ottica, la richiesta di procedere in via esecutiva avanzata dal creditore all’ufficiale giudiziario, affinché si rechi presso la casa del debitore onde ricercarvi i beni da sottoporre a pignoramento, può reputarsi astrattamente idonea a interrompere la prescrizione, perché indica in modo inequivocabile la volontà di recuperare il credito e, se pervenuta nella sfera di conoscenza del debitore, è diretta non solo a sollecitarlo all’adempimento spontaneo, ma a espropriare direttamente il suo patrimonio, onde realizzare la garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c.

Il mancato perfezionamento del pignoramento non può considerarsi dirimente al fine di escludere l’effetto interruttivo (istantaneo) della prescrizione, occorrendo verificare – in concreto – le ragioni di tale esito: un conto, infatti, è se l’ufficiale giudiziario, recatosi presso la casa del debitore, la trovi chiusa e non accessibile; un conto è se, invece, l’accesso venga effettuato, ma ciononostante non vengano trovati beni assoggettabili a espropriazione forzata. Sebbene, in entrambi i casi, l’ufficiale giudiziario rediga un verbale negativo, nella prima ipotesi non vi sarà stato alcun contatto con il debitore, a differenza di quanto è a dirsi nella seconda (anche se non sia stata pronunciata l’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c.).

Risulta, dunque, decisivo stabilire se l’attività dell’ufficiale giudiziario risultante dal verbale di pignoramento negativo sia o meno giunta a conoscenza del debitore, o perché egli era presente, o, in caso contrario, per effetto delle regole in materia di notificazione degli atti richiamate dall’art. 518 c.p.c. (e, in particolare, di quella dettata dall’art. 139 c.p.c.), posto che l’accesso presso la sua abitazione, la spiegazione delle ragioni sottesevi e l’ostensione del titolo esecutivo e del precetto non possono che significare, in modo perfettamente intellegibile, che il creditore procedente ha la ferma intenzione di recuperare il proprio credito: un tanto basta, secondo i giudici di legittimità, per interrompere la prescrizione, sicché, anche in assenza dell’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c., la documentazione di tali attività nel verbale di pignoramento le fanno assurgere ad atti idonei a produrre l’effetto interruttivo istantaneo di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c.

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