Pignoramento della quota di società a responsabilità limitata intestata a società fiduciaria: non si esegue mediante pignoramento presso terzi, bensì, ai sensi dell’art. 2471, comma 1, c.c.
di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile, sez. III, 16 Settembre 2024, n. 24859
Parole chiave: Esecuzione Forzata – Pignoramento presso terzi – Pignoramento di quota di società a responsabilità limitata intestata a società fiduciaria – Esclusione – Pignoramento ex art. 2471 c.c. – Fondamento
Massima: “L’espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata – bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto al pubblico registro – intestata a società fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939 non si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi, bensì, ai sensi dell’art. 2471, comma 1, c.c. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), mediante notificazione alla società a cui la quota stessa si riferisce e alla società (fiduciaria) che ne ha l’intestazione formale, nonché tramite successiva iscrizione del vincolo nel registro delle imprese, generando l’intestazione fiduciaria un fenomeno di dissociazione tra la situazione di “proprietà sostanziale” (che resta in capo al fiduciante) e la “proprietà formale” (che ricade in capo alla fiduciaria), per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all’esercizio dei diritti sociali.”
Disposizioni applicate: art. 1322 c.c., art. 1705 c.c., art. 2471 c.c., art. 384 c.p.c., art. 543 c.p.c..
Nel caso in esame, l’ex moglie di un uomo ha sottoposto a pignoramento presso terzi i beni, crediti e partecipazioni societarie in una S.r.l. che l’ex coniuge aveva affidato a società fiduciarie.
Nell’ambito della procedura esecutiva, il Giudice dell’esecuzione ha rilevato che, nel caso in cui la partecipazione sociale detenuta dalla società fiduciaria riguardi una S.r.l., la forma del pignoramento da utilizzare non era quella del pignoramento presso terzi, bensì quella di cui all’art. 2471 c.c., e ha pertanto dichiarato nullo il pignoramento con riguardo alla partecipazione sociale della S.r.l. detenuta dalla società fiduciaria, in quanto eseguita nelle forme di cui all’art. 543 c.p.c., disponendo la chiusura anticipata del procedimento esecutivo.
La creditrice proponeva ricorso in opposizione all’ordinanza di estinzione, notificando all’opposto ed alla società fiduciaria il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza reso dal giudice dell’esecuzione.
Successivamente la società fiduciaria procedeva alla re-intestazione al fiduciante delle quote della S.r.l. oggetto del pignoramento. A seguito di assemblea straordinaria della S.r.l. per la deliberazione della ricostituzione del capitale, precedentemente azzerato per via delle perdite emerse, il debitore fiduciante non aveva sottoscritto la ricostituzione del capitale.
All’esito della fase sommaria del giudizio, il Giudice dell’esecuzione ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di estinzione ed è stato quindi introdotto il giudizio di merito nell’ambito del quale è emerso che il debitore aveva perso ogni perso ogni partecipazione nella S.r.l.. Stando così le cose il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto l’accoglimento dell’opposizione non poteva determinare la prosecuzione della procedura esecutiva.
La sentenza è stata impugnata con ricorso in cassazione sia dalla creditrice che dal debitore esecutato e cassata con rinvio per difetto di integrazione del contradditorio, non avendo partecipato la società fiduciaria al giudizio.
Il Tribunale ha nuovamente dichiarato cessata la materia del contendere, osservando che gli atti dispositivi intervenuti prima dell’ordinanza sospensiva, ovvero la re-intestazione della quota al debitore fiduciante e la rinuncia di quest’ultimo alla sottoscrizione della ricostituzione del capitale sociale, erano opponibili al creditore pignorante che, pur avendo proposto opposizione, non aveva ottenuto alcun provvedimento inaudita altera parte. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che la fuoriuscita dal patrimonio del debitore della partecipazione pignorata secondo modalità opponibili alla creditrice, la quale, al fine di prevalere sull’altro socio estraneo all’esecuzione, avrebbe dovuto provvedere all’iscrizione del pignoramento nel Registro delle imprese e presentare istanza per la nomina di un custode affinché partecipasse all’assemblea straordinaria e, se del caso, sottoscrivesse la ricostituzione del capitale.
La creditrice pignorante ha quindi proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza e sia il debitore, sia la società fiduciaria hanno resistito con controricorso.
La Corte di cassazione ha innanzitutto provveduto ad una preliminare individuazione della natura della quota di una S.r.l., ricordando che la disciplina dell’attuale art. 2471 c.c., presuppone la qualificazione della quota di partecipazione in una S.r.l. come bene immateriale e da ciò fa derivare la tipologia di espropriazione da attuare. Infatti, se il bene da aggredire non è un credito vantato dal debitore verso un terzo, ma un bene immateriale, la tipologia di pignoramento da attuare non è quella del pignoramento presso terzi, bensì quella del pignoramento mobiliare presso il debitore, che prevede modalità operative speciali rispetto a – e quindi difformi da – quelle tipizzate dal codice di rito.
L’esecuzione forzata della partecipazione in una S.r.l. interviene in due fasi: (i) quella caratterizzata dalla notifica al debitore ed alla società, cui si riferisce la partecipazione esecutata, e (ii) quella della conseguente iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese, finalizzata a garantire l’opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento compiuti successivamente alla data di iscrizione del pignoramento.
Pur riconoscendo che nel caso di specie il pignoramento riguardasse una partecipazione societaria in una S.r.l. intestata ad una società fiduciaria, gli ermellini hanno ritenuto che questa sola intestazione a titolo fiduciaria della partecipazione non bastasse ad evitare l’applicazione del procedimento di cui all’art. 2471 c.c..
La Corte di cassazione ha pertanto espresso il principio di diritto di cui alla massima menzionata sopra, rigettando il ricorso della creditrice e la originaria opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla stessa.
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