20 Dicembre 2022

Pignoramento e assegnazione di credito ereditario

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2022, n. 18331 – Pres. Rubino – Rel. Rossi

Massima: “In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento di un credito ereditario da parte di un coerede nei confronti di altro coerede comporta che, ove il procedente non abbia espressamente limitato l’oggetto del pignoramento alla sola quota di spettanza del proprio debitore, il terzo pignorato è tenuto a versare l’intero importo del credito, dal momento che, a differenza dei debiti ereditari (che si dividono automaticamente pro quota ex art. 752 c.c.), i crediti ereditari ricadono nella comunione e possono, pertanto, essere fatti valere per l’intero da ciascuno dei coeredi, restando affidata la successiva ripartizione fra gli stessi al giudizio di divisione”. 

CASO

Una volta pignorato, in danno del proprio padre, il credito avente titolo in un libretto di deposito originariamente intestato alla defunta moglie dell’esecutato e madre del creditore procedente, alla quale sia l’uno che l’altro erano succeduti in pari quota, il figlio se lo vedeva assegnare con ordinanza emessa ai sensi degli artt. 548 e 553 c.p.c., non essendo stata resa la dichiarazione di quantità prescritta dall’art. 547 c.p.c.

Dopo che il terzo pignorato, per ottemperare al provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione, gli aveva corrisposto l’intera somma giacente sul libretto di deposito, il creditore procedente agiva in giudizio per fare accertare l’illegittimità di tale condotta, assumendo che l’importo versato comprendeva pure quello spettantegli non già in qualità di assegnatario, bensì di erede della defunta madre.

Il Tribunale di Pistoia rigettava la domanda, con sentenza che, tuttavia, veniva riformata dalla Corte d’appello di Firenze.

Il terzo pignorato, quindi, proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, l’errore in cui erano incorsi i giudici di secondo grado nel ritenere che oggetto di pignoramento fosse stata solo una quota della somma giacente sul libretto di deposito cointestato ai due eredi, atteso che il creditore procedente, nell’atto introduttivo dell’espropriazione forzata, non aveva limitato l’esecuzione a una frazione del saldo di detto libretto, né aveva esplicitato su quale quota doveva intendersi caduto il pignoramento.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che l’omessa indicazione, nell’atto di pignoramento, della quota di pertinenza del coerede debitore su cui si sarebbe dovuto concentrare il vincolo espropriativo aveva fatto sì che vi si dovesse reputare asservito l’intero credito ereditario, sicché il terzo pignorato, corrispondendo ogni somma giacente sul libretto di deposito cointestato, aveva dato corretta esecuzione all’ordinanza di assegnazione e aveva effettuato un pagamento produttivo di effetti liberatori.

QUESTIONI

[1] La Corte di Cassazione, chiamata a esprimersi in merito alle conseguenze derivanti dal pignoramento di un credito di natura ereditaria, ha fornito interessanti precisazioni sia per quanto riguarda le modalità con le quali vi può essere assoggettato, sia per quanto concerne gli esiti dell’azione esecutiva, con particolare riferimento alla posizione in cui viene a trovarsi il terzo, nel momento in cui deve adempiere quanto stabilito nell’ordinanza di assegnazione.

Nella fattispecie portata all’attenzione dei giudici di legittimità, il pignoramento era stato promosso dal figlio nei confronti del proprio padre e aveva colpito il credito riveniente da un libretto di deposito cointestato a entrambi, in qualità di eredi della defunta madre (del primo) e moglie (del secondo). Nell’atto di pignoramento, tuttavia, non si rinveniva alcuna particolare specificazione che consentisse di ritenere che il vincolo espropriativo dovesse reputarsi diretto a colpire soltanto la quota del credito di pertinenza del padre, non potendosi reputare idonea a tale scopo – trattandosi di mera clausola di stile, priva di alcuna portata precettiva – la locuzione per cui il pignoramento doveva intendersi effettuato “ai sensi e nei limiti di legge”.

Secondo quanto è dato comprendere dalla ricostruzione della vicenda processuale contenuta nell’ordinanza che si annota, il motivo per cui, a valle dell’assegnazione disposta all’esito del processo esecutivo e dell’intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato, tra questi e il creditore procedente si era innescato un contenzioso è da individuarsi nell’intento di dimostrare che, con il pagamento dell’intera somma giacente sul libretto di deposito, anziché della metà astrattamente riferibile al cointestatario esecutato, quest’ultimo aveva ritratto un indebito beneficio, giacché il suo debito era stato estinto con denari che, in realtà, appartenevano all’assegnatario in qualità di coerede dell’intestataria del libretto.

Può dirsi consolidato, innanzitutto, il principio in base al quale il pignoramento delle somme giacenti su un libretto di deposito postale o bancario dev’essere effettuato nelle forme dell’espropriazione mobiliare presso terzi, giacché l’esecuzione non ha per oggetto il libretto in sé e per sé (ossia il documento, il cosiddetto corpus mechanicum), che incorpora il credito restitutorio vantato dal titolare nei confronti dell’istituto che lo ha emesso, bensì direttamente il credito in parola, posto che il libretto non va considerato alla stregua di un titolo di credito, ma di un semplice documento di legittimazione.

Correttamente, dunque, il creditore procedente aveva promosso l’esecuzione notificando un atto predisposto secondo quanto prescritto dall’art. 543 c.p.c., indicando chiaramente, da un lato, la ragione causale (ovvero il titolo) dell’obbligo del terzo (vale a dire, la restituzione delle somme giacenti sul libretto di deposito) e, dall’altro lato, la qualità di creditore (nei confronti del debitor debitoris) dell’esecutato, derivantegli dall’essere erede (rectius: coerede) dell’originaria intestataria del libretto.

Si trattava, dunque, di un credito di origine ereditaria, appartenente alla massa relitta dalla defunta al momento dell’apertura della successione e su cui si era instaurata una situazione di comunione, scaturente dal fatto che tanto il marito quanto il figlio, in qualità di eredi, ne avevano acquistato per ciò stesso la titolarità pro quota.

Il particolare regime che caratterizza i crediti di natura ereditaria esplica i propri effetti anche in sede esecutiva.

Va tenuto presente, infatti, che i crediti lasciati dal de cuius non si dividono tra i coeredi in modo automatico, in ragione delle rispettive quote, ma entrano a fare parte della comunione ereditaria, atteso che la regola della ripartizione automatica dettata dall’art. 752 c.c. si riferisce solo ed esclusivamente ai debiti; per i crediti, invece, vige la diversa disciplina evincibile, rispettivamente, dall’art. 727 c.c. (che, nel prevedere la formazione delle porzioni spettanti a ciascun coerede in sede di divisione con inclusione dei crediti, presuppone che questi ultimi facciano parte della comunione) e dall’art. 757 c.c. (in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede sin dal momento dell’apertura della successione).

Detto ciò, dal principio generale per cui ogni partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni che hanno fondamento nella situazione di contitolarità e che vanno a vantaggio della cosa comune, deriva che ciascun coerede è legittimato ad agire per fare valere sia l’intero credito ereditario, sia la sola parte di esso proporzionale e corrispondente alla propria quota ereditaria, purché, in questo caso, la stessa sia debitamente specificata.

Per tale ragione, quando – com’era avvenuto nel caso di specie – l’espropriazione forzata promossa da un coerede sia diretta ad aggredire un credito appartenente alla comunione ereditaria e l’atto di pignoramento non contenga alcuna specificazione né in ordine alla misura della quota di spettanza dell’altro coerede esecutato verso il terzo, né in ordine al titolo (legittimo piuttosto che testamentario) della devoluzione ereditaria (non essendo, pertanto, nemmeno consentito individuare tale quota come corrispondente alla proporzione legale sulla base dell’enunciato rapporto di parentela dell’esecutato con il de cuius, indipendentemente dal fatto che il terzo pignorato ne abbia o possa averne contezza per effetto di circostanze ricavabili aliunde), non può sostenersi che l’azione esecutiva abbia avuto per oggetto la sola frazione del credito ereditario corrispondente alla quota di cui l’esecutato è contitolare.

In altre parole, essendo legittima la riscossione dell’intero credito da parte del singolo coerede, indipendentemente dal consenso degli altri, qualora non vi siano elementi che inducano a ritenere che egli abbia, in realtà, inteso aggredire la sola quota di spettanza dell’altro coerede, il pignoramento e la successiva assegnazione avranno per oggetto il credito nella sua interezza.

Ulteriore conseguenza di tale impostazione è quella per cui il terzo pignorato, corrispondendo al creditore che si è visto assegnare il credito ereditario ai sensi dell’art. 553 c.p.c., un importo corrispondente all’intera somma che spettava al de cuius (caduta nella massa indivisa relitta), ottempera correttamente a quanto stabilito dall’ordinanza di assegnazione e pone in essere un pagamento liberatorio, estinguendo il proprio obbligo nei confronti del debitore esecutato, per come accertato in seno alla procedura esecutiva.

Pertanto, nel caso portato all’attenzione dei giudici di legittimità, il terzo pignorato non solo poteva, ma era tenuto a versare al creditore procedente la totalità delle somme giacenti sul libretto di deposito, per assolvere all’ordine impartito dal giudice dell’esecuzione, mentre, di converso, il creditore procedente, nella veste di coerede dell’intestatario defunto, non aveva diritto di chiedere la restituzione di una somma corrispondente alla quota del credito ereditario così estinto, siccome di sua spettanza a prescindere dall’intervenuta assegnazione, dovendo casomai rivolgere le proprie pretese in ambito divisionale nei confronti del coerede, beneficiario – in via mediata, attraverso l’estinzione di un proprio debito – dell’adempimento.

La Corte di cassazione, dunque, non ha escluso che il coerede assegnatario continui a vantare ragioni di credito nei confronti di quello esecutato, ma ha affermato che, alla luce dei principi dettati in materia di successione ereditaria, la sede in cui regolare i reciproci rapporti tra coeredi è quella divisionale, ove andranno effettuate le debite imputazioni a carico del coerede beneficiario o le compensazioni con altre poste.