6 Febbraio 2024

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

di Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Tribunale di Ancona 28 dicembre 2023

Parole chiave: Sovraindebitamento – Consumatore – Buona fede

Massima: “Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell’intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della par condicio creditorum e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio»”.

Disposizioni applicate: art. 67 CCI – art. 69 CCI – art. 71 CCI

Il Tribunale di Ancona affronta con l’ordinanza di fine dicembre il percorso di accesso alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti di un consumatore. Caratterizza tale provvedimento di ammissione, non solo la completezza dei passaggi di analisi, ma altresì l’esame dei requisiti necessari all’accesso ed alla corretta gestione di un istituto il quale, per la grande portata deflattiva che contiene, necessita di essere strutturato e composto con precisione e completezza documentale nel rispetto processuale e di merito richiesti dalla normativa e dall’intervenuta giurisprudenza.

CASO E SOLUZIONE

Tizio accedeva alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con l’aiuto di un Advisor e successivamente alla sua nomina, grazie all’ ausilio dell’OCC.

Nello specifico, la necessità era nata alla circostanza di aver prestato personalmente garanzie a favore della società a responsabilità limitata detenuta dai genitori ed a lui assolutamente estranea, la cui escussione, a seguito del fallimento non capiente che si era aperto a carico della società, aveva determinato un debito gravoso, impossibile da soddisfare in termini ordinari con le entrate personali percepite.

Il suo essere un lavoratore dipendente e la circostanza di non aver mai partecipato all’attività commerciale ed alla compagine societaria, gli avevano garantito la qualifica di consumatore e l’accesso alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti (del consumatore) di cui all’art. 67 CCI. La completezza documentale e l’efficiente proposta destinata ai creditori avevano portato la procedura al suo accoglimento pieno.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

In merito alla qualifica di consumatore.

Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza definisce consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta” (art. 2 comma 1 lett. e). Nella previgente normativa (L 3/12), il consumatore non trovava una definizione compiuta, dovendola prelevare da altra normativa (nel Codice del Consumo, all’art. 3 il consumatore viene definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”) o dovendola individuare in negativo dalla definizione di soggetto che può far accesso alle procedure da sovraindebitamento.

Si dovrà attendere la sentenza della Corte di Cassazione del 1 febbraio 2016, n. 1869 per poter chiaramente definire il consumatore come <<colui che non sia privo di relazioni d’impresa o professionali, pregresse o attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo ex art. 6, comma 2 lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale,, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo il consumatore il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta del piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale,  dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria salvo gli eventuali debiti di cui all’art. 7 terzo periodo (omissis) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività  solutoria commessa al giudice nella sede di cui all’art. 12bis comma 3 L 3/12>>.

Dalla decisione della Suprema Corte del 2016 ad oggi, la nozione di consumatore ha visto attrarre sia gli ex imprenditori con debiti d’impresa anche in misura prevalente, che confermare i soli consumatori che mai abbiano contratto debiti d’impresa, in una continua ricerca di equilibrio giurisprudenziale tra definizione del codice del consumo e composizione della crisi.

La decisione che qui interessa interviene confermando quale consumatore la persona fisica i cui debiti presenti derivino da un’attività d’impresa mai esercitata, quasi in un’accezione restrittiva della più ampia definizione nel tempo individuata.

In merito alla corretta strutturazione della procedura, alla completezza della documentazione ed al merito.

L’ordinanza analizza il percorso di strutturazione della procedura confezionata dall’Advisor, precisando come l’offerta che il sovraindebitato deve prospettare ai propri creditori debba – nel rispetto della par condicio creditorum – garantire il miglior soddisfacimento con il massimo impegno nei limiti delle possibilità economiche del sovraindebitato (e si vedrà altresì nella miglior prospettazione rispetto l’alternativa liquidatoria).

Specifica quali siano i requisiti di accesso alla procedura prevista all’art. 67 CCI: dal requisito soggettivo dell’essere il soggetto una persona fisica che possa definirsi consumatore, al requisito processuale del non aver beneficiato nel quinquennio precedente all’esdebitazione per due volte.

Evidenzia come il ruolo del gestore nominato dall’OCC abbia subito una rilevante modifica con la riforma: da attestatore della veridicità e fattibilità del piano proposto vigente la l 3/12, a mero attestatore della completezza documentale e dell’eventuale mancanza di merito creditizio e di atti dispositivi del patrimonio nel CCI.

Parimenti, il provvedimento evidenzia come sia onere del Giudice provvedere al controllo del merito sia in capo al debitore, affinché la situazione di dissesto per la quale oggi si chiede l’accesso in procedura non sia la diretta conseguenza di una mala gestio societaria (per la quale si escluderebbe altresì la fruizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) o l’esito di una concessione del credito sine limite nell’inosservanza dei principi gravanti ex art. 128bis T.U.B. (merito creditizio).

Resta nel merito l’esame del piano di ristrutturazione (si definisce accordo, ma effettivamente la proposta viene imposta ai creditori che si trovano – quale unico strumento di difesa – la possibile opposizione, vincolata però alla presenza dei requisiti di mancanza di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria), nei passaggi dovuti di:

  • Pagamento integrale delle spese di procedura
  • Pagamento dei creditori ipotecari in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria;
  • Pagamento degli altri creditori

Valutazione dell’eventuali sospensione di pagamenti coercitivi.

Concludendo

Il Tribunale di Ancona con l’ordinanza di ammissione alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti del 28 dicembre scorso, delinea, elencandoli con precisione e completezza i passaggi preventivi dovuti e le analisi successive necessarie in ambito di gestione delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento. Elenca, al fine di evitare qualsivoglia omissione, gli oneri pubblicitari affinché i creditori ai quali la procedura di accordo di ristrutturazione del credito del consumatore viene imposta, possano trovare nella conoscenza ed eventuale disaccordo e successiva opposizione, lo strumento di manifestazione del proprio dissenso.

Impone con immediata valenza la sospensione delle trattenute salariali al fine della miglior riuscita della procedura, evidenziando come il tecnicismo, la tempestività e la collaborazione fattiva tra i diversi organi delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, possano garantire la miglior riuscita con l’omologazione delle stesse, nel rispetto della trasparenza di conoscenza a favore del ceto creditorio e rispetto dei requisiti e limiti imposti.

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