Piano del consumatore: revocabile la cessione del 5° dello stipendio
di Redazione Scarica in PDFOmologato un piano del consumatore che prevede la revoca della cessione del quinto dello stipendio. È questo l’importante principio stabilito da un decreto del Tribunale di Siracusa del 17 giugno 2016 (Est. Perna), che si è favorevolmente pronunciato a beneficio di un debitore che per sanare la propria posizione ha previsto, tra le altre, la revoca della cessione del quinto dello stipendio al fine di ripartire tra i diversi creditori le somme disponibili.
Il caso affrontato riguarda un dipendente pubblico che si è trovato in una situazione di sovraindebitamento (oltre 100 mila euro di debiti) senza averne colpe. Sul punto, il Tribunale – riprendendo quanto asseverato dal professionista nominato con funzioni di organismo di composizione della crisi – ha sottolineato la sussistenza del requisito della meritevolezza previsto dalla legge, evidenziando come emergesse in modo evidente che i finanziamenti sono stati contratti “per mancanza di liquidità ma con senso di responsabilità” evidenziata dal fatto che il debitore ha praticamente azzerato i risparmi di una vita per far fronte alle sopraggiunte ed imprevedibili esigenze della famiglia. Improvvisi problemi di salute della moglie e della figlia più piccola avevano infatti costretto la parte a rivolgersi al credito esterno e ad accumulare debiti nei confronti di numerose società finanziarie; in tale frangente, tuttavia, venivano onorate le rate di mutuo dell’abitazione e pagate tutte le pendenze nei confronti dell’erario, circostanza questa che – unita all’assenza di protesti e di procedure esecutive – è stata vista di buon grado dal giudice che ha ritenuto che le obbligazioni erano compatibili con la capacità reddituale della famiglia ed erano state contratte con la ragionevole prospettiva di adempierle.
Il piano del consumatore presentato con l’ausilio dell’OCC (nel caso di specie un dottore commercialista, nominato dal Tribunale) ha previsto il pagamento integrale del creditore ipotecario, per circa 37 mila euro, ed uno stralcio del 40% dei rimanenti crediti chirografari (così ridotti a circa 38 mila euro), da pagarsi in 76 rate mensili. Per ottenere tale disponibilità di denaro, a fronte di uno stipendio ordinario di pubblico dipendente, l’OCC ha proposto al giudice la revoca delle due cessioni del quinto dello stipendio, una di 300 euro in favore della Banca Popolare Pugliese e l’altra di 340 euro in favore del Credito Emiliano.
Nel piano del consumatore, a differenza che nell’accordo di ristrutturazione (che riguarda i soggetti titolari di partita iva ovvero con debiti di natura diversa da quella personale o familiare), i creditori non hanno diritto di voto; l’unico strumento per opporsi è quello delle osservazioni previste dall’articolo 12-bis, comma 4, della L. 3/2012: è così che, nel caso di specie, uno degli istituti di credito ha obiettato che non vi sarebbe alcuno strumento giuridico che consentirebbe la revoca della cessione del quinto. Sul punto, però il Tribunale di Siracusa, nell’omologare il piano, ha precisato che l’articolo 7 della L. 3/2012 stabilisce che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. E “la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario, tra cui Credito Emiliano Spa”.
Il decreto di omologazione da infine atto che l’alternativa liquidatoria non risulterebbe conveniente per i creditori. Se da un lato infatti si potrebbe vendere il bene immobile del debitore, dall’altro le incertezze e le lungaggini di una procedura esecutiva, la diffusa crisi del mercato immobiliare, la proprietà indivisa del bene nonché la necessità di corrispondere la metà del ricavato al creditore ipotecario, ridurrebbero le somme residue ad un importo pari o inferiore rispetto a quello previsto nel piano del consumatore. In tal modo il debitore, completati i pagamenti ed eseguito il piano, potrà “salvare” la propria casa di abitazione e fruire al meglio dei benefici previsti dalla L. 3/2012, con l’azzeramento della propria posizione debitoria e la conseguente esdebitazione.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“