17 Luglio 2018

Piano del consumatore: l’ammissibilità prescinde dalla durata della dilazione proposta

di Curzio Fossati Scarica in PDF

Tribunale di Como, decr. 24 maggio 2018 – Giudice A. Petronzi

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore – vaglio di ammissibilità in base alla durata – esclusione (L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 6 e ss.)

[1] In assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l’individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l’ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie.

CASO

[1] Un consumatore azionava la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento formulando una proposta di piano ex art. 7, comma 1 bis, L. 3/2012, che prevedeva l’integrale pagamento, tramite una rateazione ventennale, del debito residuo, pari a 125.000,00 euro, derivante da un mutuo fondiario contratto con un istituto di credito nel 2007 (per un importo originario di 170.000,00 euro). Oltre a tale esposizione debitoria ve n’era solo un’altra di importo assai ridotto (di circa 700 euro), nei confronti di un ente territoriale, della quale, nel piano, si prevedeva parimenti l’integrale pagamento.

La Banca si opponeva alla ammissione alla procedura, contestando la eccessiva durata della dilazione, articolata, come detto, in 20 anni.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Como, in persona del Giudice delegato, preso atto della presenza di un contrasto in seno alla giurisprudenza di merito circa la rilevanza della durata della dilazione proposta con i piani del consumatore (contrasto che vede contrapposto un orientamento favorevole alla ammissione di procedure di sovraindebitamento anche di durata assai rilevante, di 20-30 anni, ad un indirizzo più restrittivo, che pone come limite massimo la durata di 5-7 anni), ha ritenuto di non dover optare per una aprioristica adesione ad uno di tali orientamenti e dunque di non dover condurre un vaglio di ammissibilità del piano del consumatore che tenesse conto della durata del piano come elemento dirimente.

Secondo il Giudice estensore, infatti, in assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, il giudice è chiamato ad operare un bilanciamento tra i contrapposti interessi, entrambi di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo, da una parte, e della effettività della tutela giurisdizionale, dall’altra, bilanciamento che verrebbe vanificato dalla individuazione di un parametro temporale fisso in base al quale vagliare l’ammissibilità di tali procedure.

Occorre invece – prosegue la motivazione del provvedimento – tener conto dei caratteri peculiari e delle specificità di ogni singola proposta al fine di non frustrare la finalità cui mirano le procedure in esame, vale a dire la tutela dell’impresa e del consumatore sovraindebitati, riconoscendo loro una seconda “chance”.

Nel caso di specie, dunque, il Giudice delegato ha omologato il piano tenendo conto in particolare, sia della compatibilità della dilazione ventennale proposta rispetto al rapporto negoziale sottostante al debito, vale a dire un mutuo fondiario (contratto caratterizzato dallo svolgimento del relativo rapporto in un lungo arco di tempo), sia della circostanza che il piano prevedesse l’integrale pagamento del debito residuo, accordando al creditore una somma presumibilmente maggiore di quella ottenibile tramite una vendita all’incanto dell’immobile ipotecato del debitore (considerato il valore dello stesso e il suo prevedibile ribasso all’asta).

QUESTIONI

[1] Il provvedimento in commento è di particolare interesse poiché affronta la dibattuta questione della durata massima che può avere la proposta di piano del consumatore per superare il vaglio dell’omologa da parte del giudice.

Come noto, infatti, la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell’introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure.

Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore, istituto che, a differenza dell’accordo di composizione della crisi, determina un’imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono solamente contestare la convenienza del piano, contestazione che tuttavia non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano qualora lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria.

Questa giurisprudenza, pertanto, al fine di evitare un eccessivo pregiudizio degli interessi dei creditori, con conseguente rischio di danneggiare l’intero sistema economico, ha introdotto a fianco dei limiti di ammissibilità del piano espressamente previsti dalla normativa (ossia la qualificazione del ricorrente come consumatore, la “meritevolezza” del debitore ad accedere alla procedura, la necessità di rispettare la c.d. moratoria infrannuale per la soddisfazione dei creditori prelazionari, l’idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei crediti non pignorabili e dei crediti per IVA non versata e ritenuta d’acconto operata e non versata), anche il limite implicito della durata massima del piano.

Alcune corti di merito hanno individuato tale limite implicito in analogia a quello elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali, vale a dire quello di 5-7 anni. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la procedura fallimentare, affinché rispetti i dettami dell’art. 2, comma 2, L. 89/2001 (c.d. legge Pinto) e i parametri sanciti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non possa superare i cinque anni nel caso di media complessità e i sette anni in caso di notevole complessità (Cass., 28 maggio 2012, n. 8468 e Cass., 12 ottobre 2017, n. 23982). Inoltre, con la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521, le Sezioni unite, nel pronunciarsi sulla questione del controllo di legittimità del giudizio di fattibilità della proposta di concordato preventivo, hanno affermato che tale giudizio debba essere operato tenendo conto della ragionevole durata del piano.

Uno dei primi tribunali ad aver adottato il suddetto parametro temporale di riferimento anche per vagliare l’ammissibilità del piano del consumatore è stato il Tribunale di Rovigo, nel decreto 13 dicembre 2016. In tale provvedimento, in particolare, il giudice veneto ha ritenuto mutuabile nell’ambito della procedura del piano del consumatore il limite quinquennale elaborato dalla giurisprudenza di merito con riferimento al piano di concordato preventivo, in ragione della necessità (comune ad entrambe le procedure) di garantire la prevedibilità dell’esecuzione del piano e contemperare il sacrificio dei creditori. Sulla base di tali premesse ha negato l’omologa ad un piano del consumatore che prevedeva una rateazione dei debiti in dodici anni.

Il provvedimento del tribunale veneto è stato poi richiamato da altre corti di merito, le quali hanno del pari escluso l’omologa di piani dei consumatori della durata ultraquinquennale (Tribunale di Ravenna, decr. 10 marzo 2017, Tribunale di Pisa, 3 luglio 2017 e Tribunale di Reggio Calabria, decr. 27 marzo 2018, nel quale tuttavia si afferma la necessità di far salva la possibilità per il giudice di omologare un piano che preveda una dilazione superiore ai 7 anni se risulta opportuno in base alle specificità del caso concreto).

In contrapposizione a questo primo indirizzo giurisprudenziale si collocano pronunce di alcuni tribunali che hanno omologato piani del consumatore della durata ben superiore al limite dei 5-7 anni adottato dalle corti sopracitate.

Tra i tribunali che hanno aderito a questo secondo indirizzo meno restrittivo, alcuni non hanno neppure affrontato il problema del limite temporale che debba rispettare il piano (Tribunale di Napoli, decr. 28 ottobre 2015, Tribunale di Catania, decreti 28 gennaio 2016 e 27 febbraio 2017, che hanno omologato piani rispettivamente di 18, 20 e 30 anni).

Altri, invece, hanno adottato quale limite quello dei 6-10 anni, corrispondenti alle 72 ovvero 120 rate mensili in cui sono dilazionabili i pagamenti delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 19 D.p.r. 602/1973, ovvero quello dell’aspettativa di vita del debitore, calcolata in base alla vita media degli uomini (79,3) e delle donne (84,6). (Così Tribunale di Napoli, decr. 18 febbraio 2017, Tribunale di Catania decreti del 27 aprile 2016, 17 maggio 2016, 24 maggio 2016, 12 luglio 2016 e 15 settembre 2016; v. Conigliaro, Al sovraindebitato dilazioni fino a 30 anni e prima casa salva, in ecnews.it, 7 novembre 2016).

Il provvedimento in commento, dal canto suo, ha il pregio di proporre una via alternativa rispetto ai contrapposti orientamenti summenzionati, vale a dire quella di vagliare la ammissibilità del piano del consumatore senza una rigida verifica del rispetto da parte dello stesso di un dato limite di durata massima, valutando, in base alle peculiarità del caso concreto, che il piano costituisca, tanto per il debitore quanto per il creditore, la soluzione migliore rispetto alle procedure alternative, quali la liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012 ovvero il processo esecutivo.

Come dimostra il caso affrontato nel provvedimento in esame, infatti, non è da escludere che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. E ciò accade ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all’immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all’ammontare dei debiti. Come noto, infatti, con la vendita all’incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi generalmente il creditore ottiene una somma anche molto inferiore rispetto a tale valore sia perché, come osservato dal Giudice estensore del provvedimento in commento, gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall’art. 571, comma 2 c.p.c., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

Se pertanto la ratio dell’applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti è forse opportuno derogare a tale limite, concedendo l’omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale.

Sotto altro profilo, la soluzione adottata dal Giudice estensore del decreto in commento ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della c.d second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. “considerando” 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Come osservato dal giudice di Como, pertanto, l’adozione di una interpretazione eccessivamente restrittiva dell’ammissione alle procedure in esame, e in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l’omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l’effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance.

Non va dimenticato poi che la L. 3/2012 non è stata introdotta soltanto su spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all’interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell’usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (v. relazione illustrativa alla L. 3/2012, in cui si annovera tra le finalità della legge, quella “di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, quindi, al crimine organizzato”).

Il Giudice estensore del provvedimento in commento, pertanto, nell’operare il bilanciamento tra i contrapposti interessi della ragionevole durata del processo, da una parte, e dell’effettività della tutela giurisdizionale, dall’altra, ha ben tenuto conto delle finalità sociali e dei principi ispiratori della procedura in esame.

Infine, la soluzione adottata dal tribunale comasco è anche la più rispettosa del dato normativo (che, come visto, non prevede alcun termine di durata delle procedure di composizione della crisi) in attesa che una pronuncia della Corte di nomofilachia avalli la mutuabilità dei limiti temporali applicabili alle altre procedure concorsuali anche al piano del consumatore.