6 Ottobre 2020

Piano del consumatore, grado della colpa ai fini del giudizio di meritevolezza e ludopatia

di Carlo Trentini, Avvocato Scarica in PDF

Trib. di Vicenza, 24 settembre 2020 – presidente ed estensore G. Limitone

La questione affrontata

Investito da un reclamo avverso il decreto di omologazione di un piano del consumatore, il Tribunale di Vicenza è stato chiamato a risolvere, fondamentalmente, la questione se potesse riconoscersi, in capo alla debitrice, il c.d. requisito della meritevolezza, i.e. della non addebitabilità alla stessa del sovraindebitamento. Dopo una disamina delle ragioni dell’insorgenza dell’indebitamento (da ascriversi all’onere per gravose spese mediche, a un disturbo ludopatico e all’incremento del debito per interessi su una serie di finanziamenti), il tribunale conclude per il rigetto del reclamo, motivando la decisione sulla base dell’inesistenza della colpa grave in capo alla debitrice sovraindebitata, principalmente sulla scorta dell’affermazione che, interpretando le disposizioni della legge speciale n. 3/2012 alla luce del favor che accompagna le procedure di composizione del sovraindebitamento e l’istituto dell’esdebitazione, si deve applicare, anticipatamente rispetto all’entrata in vigore del c.c.i.i., la regola di questo, secondo cui il difetto di meritevolezza, ostativo all’omologazione del piano del consumatore, è determinato non da una colpa di qualsivoglia grado, ma soltanto da una colpa grave, che, nel caso di specie, il tribunale berico non ravvisa.

I termini della questione

Ancorché altri passi della decisione meriterebbero un approfondimento (in particolare, la questione della nozione di sovraindebitamento, da ricondursi non soltanto allo stato d’insolvenza, ma anche allo squilibrio, patrimoniale, tra attività e passività), i limiti di ampiezza di questo contributo impongono di restringere la disamina a due distinte, se pur connesse, questioni, di particolare rilievo per la loro frequenza nell’ambito delle procedure da sovraindebitamento: la rilevanza del vizio del gioco (in termini psicologici, la ludopatia) e il grado della colpa del debitore nell’aver causato il proprio sovraindebitamento; più specificamente, se è impeditiva dell’omologazione una colpa di grado medio (se non addirittura lieve) ovvero se è richiesta una colpa grave, dovendosi sin d’ora precisare che, a stare alla lettera della legge, ad escludere la meritevolezza sembrerebbe sufficiente una qualsiasi colpa, nel regime della legge speciale del 2012, oggi vigente – mentre sarebbe richiesta una colpa grave, secondo la disciplina del c.c.i.i. (quanto meno secondo il testo licenziato, e salvo ripensamenti che possano scaturire dall’atteso decreto correttivo).

Quanto ai debiti contratti per ragioni voluttuarie, in particolare da parte di chi sia dedito al gioco, la giurisprudenza sembra distinguere tra chi è affetto da un vero e proprio disturbo psicologico (ludopatia) e chi ha semplicemente sperperato il proprio patrimonio e si è indebitato per essere dedito al gioco, non in chiave patologica[1]: nel primo caso, la meritevolezza non è esclusa, per evidente difetto d’imputabilità (chi è malato non è colpevole, di per sé, della sua malattia); nel secondo caso, al contrario, chi si è sovraindebitato per aver sperperato i soldi al gioco non è certo immune da colpa. Il Tribunale di Vicenza dà conto del percorso terapeutico intrapreso dalla debitrice e, correttamente, perviene ad escludere che il suo disturbo possa far concludere per la sua immeritevolezza.

Il tema del grado della colpa nelle procedure di composizione della crisi del consumatore – che è il punto cruciale della decisione – è risolto in modo diverso nella legge speciale del 2012  e nel c.c.i.i.

Il c.c.i.i. (art. 69, comma 1, parte finale) annovera, quale ultima delle condizioni soggettive ostative all’omologazione, l’aver, il debitore, “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Si noti come la disposizione richieda una “colpa grave”: il c.c.i.i. detta dunque una disciplina meno rigorosa rispetto a quella della legge speciale, a tenore della quale è inammissibile la domanda proposta dal sovraindebitato il cui stato oggettivo sia dipeso (da dolo o anche) da colpa non qualificata[2]. A tale proposito, si ricordi che, a norma dell’art. 12-bis, comma 3, l. 3/2012, per poter omologare il piano del consumatore il giudice deve escludere che il debitore abbia assunto obbligazioni “senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” e che il debitore abbia “colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”. Come si può constatare, nella legge speciale, è ostativa all’omologazione una colpa non necessariamente grave; è sufficiente che siano stati contratti debiti senza la “ragionevole prospettiva” di poterli adempiere, ciò che segnala indubbiamente una colpa, ma non certo una colpa particolarmente grave; così come è sufficiente ad escludere l’esito positivo della procedura che il debitore si sia sovraindebitato in misura sproporzionata rispetto alle sue capacità; anche questa ipotesi segnala una condotta colposa, ma non un’imprudenza o una negligenza massime.

Il c.c.i.i. richiede, invece, che la colpa sia “grave”.

E’ difficile, esaminando le ipotesi considerate dalla giurisprudenza, che hanno affermato l’addebitabilità o imputabilità del sovraindebitamento al ricorrente, distinguere il grado della colpa. In particolare, può ritenersi colpa grave l’aver aggiunto nuovi debiti a quelli preesistenti, anziché accedere ad un nuovo finanziamento con cui estinguere le precedenti esposizioni, riducendo l’onere finanziario per interessi[3]? Ove il debitore abbia contratto più finanziamenti, per un ammontare di rimborsi rateali che eccede un terzo del suo reddito mensile[4], può affermarsi che l’indebitamento è stato determinato da colpa grave?

Premesso che la questione del grado della colpa è questione molto delicata, in cui la discrezionalità del giudicante finisce inevitabilmente per giocare un ruolo decisivo, è indubbio che il c.c.i.i. segua una linea di minore rigore rispetto all’interpretazione accolta della legge speciale. Se, come è pacifico, la colpa grave denota un grado di negligenza o imprudenza particolarmente elevati[5], deve dirsi che non basta aver semplicemente ecceduto, aver mal calcolato la capacità di rimborso, non aver tenuto conto di possibili difficoltà ovvero di eventuali, future, riduzioni delle capacità di reddito; perché si possa affermare la ricorrenza della condizione soggettiva ostativa, occorre che il debitore sia stato assai avventato, che la sua imprudenza rasenti l’irragionevolezza, etc.

In questo quadro, complesso, ma non confuso, il Tribunale di Vicenza opta per seguire la tesi più favorevole al debitore, anticipando la disciplina del c.c.i.i. e giustificando tale opzione interpretativa con l’invocazione del favor verso le procedure di composizione del sovraindebitamento[6].

Conclusioni

Non abbiamo certamente rilievi di sorta circa la posizione assunta nella decisione in rassegna quanto alla non imputabilità del disturbo ludopatico; chi soffre di simili disturbi è capace di intendere, ma non di volere, come esattamente si legge nel provvedimento, e un giudizio d’immeritevolezza sarebbe palesemente fuori luogo.

Più difficile, invece, ci risulta condividere la decisione nella parte in cui dichiara di voler “anticipare” la disciplina del c.c.i.i., ancorché sub specie d’interpretare la normativa vigente alla luce della corrispondente disciplina del c.c.i.i. Se la legge n. 3/2012 è tuttora vigente, essa, e non altra, è quella da applicarsi; ricorrere al favor può servire come elemento di conforto ad una certa interpretazione, non può servire, né tanto meno bastare, per rovesciare una chiara previsione legislativa: e la legge attuale esclude che possa omologarsi un piano del consumatore nel caso in cui il sovraindebitamento sia stato cagionato dal debitore, per sua “colpa”, senza qualificazione di sorta.

[1] Così Trib. Mantova 5 settembre 2019, in Il Caso.it, p. 15.10.2019, che ha negato l’omologazione di un piano del consumatore di un sovraindebitato dedito al gioco d’azzardo, senza connotazioni di disturbo patologico; secondo C. Marino – C. Cracolici – A. Curletti, Ludopatia e meritevolezza del consumatore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Il Caso.it, p. 21.7.2020, 7, nel caso di di vera e propria ludopatia, la giurisprudenza è invece indirizzata per non escludere il requisito della meritevolezza: in tal senso sono citati: Trib. Torino 8 giugno 2016, in Il Diritto degli affari, p. 20.7.2016; Trib. Cuneo 19 giugno 2017, in www.tribunale.cuneo.it; Trib. Torino 31 dicembre 2018, inedita.  Vedi anche Trib. Catania 17 febbraio 2015, in Mass. OCI 00024, che ha omologato un piano del consumatore di un sovraindebitato già dedito al gioco d’azzardo in ragione della condotta virtuosa assunta per il superamento della patologia.

[2] Come affermato, esattamente, da L. Modica, La ristrutturazione dei debiti del consumatore, a cura di E. Pellecchia – L. Modica, Pisa, 2020, 124, “il passaggio è … dalla assenza di colpa alla assenza di colpa grave”.

[3] Trib. Udine 4 gennaio 2017, in Unijuris.it, p. 4.1.2017; Trib. Ravenna 15 febbraio 2017, in Juris Data; per ipotesi simili, v. Trib. Vibo Valentia 30 ottobre 2019, in Diritto e Giustizia, p. 9.1.2020 e Trib. Torino 30 settembre 2015, in Foro it. 2015, I, 4028; in senso difforme, per l’ipotesi di finanziamenti “a catena”, assunti cioè al fine di far fronte a precedenti finanziamenti contratti, è stato ritenuto che la meritevolezza non fosse esclusa per il solo fatto dell’assunzione di nuovi impegni, ma soltanto nel caso in cui il mancato assolvimento del debito precedentemente contratto sia imputabile a cause impreviste, v. Trib. Torino 7 dicembre 2019, in Il Caso.it, p. 5.2.2020; per considerazioni non dissimili, v. C. Marino – C. Cracolici – A. Curletti, Ludopatia e meritevolezza del consumatore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, cit., 4.

[4] Come nel caso esaminato da Trib. Udine 4 gennaio 2017, cit., che ha negato, sul presupposto dell’addebitabilità del sovraindebitamento al ricorrente, l’ammissibilità del piano del consumatore.

[5] Tant’è vero che, secondo un antico brocardo, la colpa grave “dolo aequiparatur”.

[6] In motivazione è richiamato Trib. Ancona 16 luglio 2019, in Il Caso.it, p. 16.10.2019, che effettivamente invoca il favor del legislatore verso le procedure da sovraindebitamento e un’interpretazione evolutiva, fondata sull’art. 69, comma 1, c.c.i.i., secondo cui la colpa che esclude l’ammissibilità della domanda del consumatore deve essere grave, di talché la colpa di grado minore non sarebbe rilevante.