21 Aprile 2020

Il piano di ammortamento del mutuo nella giurisprudenza di legittimità

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La rata rappresenta la quota di debito che il debitore è tenuto a re­stituire al creditore a scadenze periodiche prestabilite. L’importo della rata è abitualmente costituito da due elementi: una prima quota finalizzata a rimborsare parzialmente il debito contratto (quota di capitale), tale per cui la somma delle singole quote corrisponda esat­tamente all’ammontare totale del debito; una seconda quota che co­stituisce il pagamento degli interessi per l’arco temporale di riferimento (quota di interessi). L’ammortamento rappresenta il programma di restituzione nel tempo di un debito, sul quale gravano oneri finanziari, fino alla sua graduale estinzione.

L’ammortamento del mutuo è appunto il metodo che consente al debitore di corrispondere, alle varie scadenze prestabilite in contratto, gli importi in conto capitale e interessi in modo che alla scadenza finale il debito residuo risulti azzerato. Le modalità di rimborso del mutuo e le variabili fondamentali che lo caratterizzano – ossia la successione delle scadenze, la quota capitale, il debito estinto, il debito residuo, la quota interessi e la rata periodica – sono riportate nel prospetto denominato piano di ammortamento, regolarmente allegato, previa sottoscrizione, al contratto di mutuo (abitualmente stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Il metodo di ammortamento francese (detto anche a rate costanti o progressivo) è in assoluto il più utilizzato nei mutui bancari. Consiste nel rimborso graduale di rate nelle quali la quota capitale è progressivamente crescente e quella di interessi decrescente; ciò significa che con le prime rate si restituiscono più interessi e meno capitale, mentre nelle ultime, viceversa, la proporzione si inverte.

Concorrono alla determinatezza del piano di rimborso del mutuo l’esatta indicazione del capitale finanziato, della data d’inizio dell’ammortamento, della durata del mutuo (o del numero di rate o della data di scadenza finale), della frequenza dei pagamenti (o delle date di pagamento); del tipo d’ammortamento, del tasso d’interesse.

Secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, il piano di ammortamento di un contratto di mutuo ha natura di clausola negoziale, con la conseguenza che rappresenta l’elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi (Cass. n. 5703/2002 e n. 23972/2010).

Sulla base di questi presupposti (il piano di ammortamento è una clausola negoziale) Cass. n. 23972/2010 ha stabilito che deve riconoscersi al documento che contiene il piano di ammortamento la qualità di prova scritta delle somme dovute alle singole scadenze, ai fini del rispetto dell’art. 634 c.p.c.

In altra circostanza, la Cassazione ha chiarito che qualora il piano di ammortamento di un mutuo bancario comporti il pagamento di ratei semestrali di ammontare uguale ed a tasso di interesse annuo fisso, l’applicazione di un fattore matematico di correzione alle rate di rimborso per tener conto dell’ulteriore vantaggio economico che può derivare all’istituto creditore dal conseguimento degli interessi sulle somme percepite alla scadenza del primo semestre non è in contrasto col disposto dell’art. 821, comma 3, c.c. (che prevede l’acquisto dei frutti civili giorno per giorno in ragione della durata del diritto) non attenendo al ragguaglio giornaliero dell’importo annuale degli interessi ma alla determinazione del capitale su cui calcolare gli interessi (cioè sull’intera somma dovuta all’inizio dell’anno ovvero, per il secondo semestre, sulla minor somma ottenuta riducendo quella originaria dell’importo versato alla scadenza del primo semestre) (nei termini Cass. n. 2109/1987).