Perdita di valore della partecipazione societaria per fatto illecito di terzi: il risarcimento del danno spetta solo alla società e non anche ai soci
di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDFTribunale di Roma, Sezione XII, Sentenza n. 561 del 17 gennaio 2022
Parole chiave: risarcimento – danno diretto alla società – responsabilità extracontrattuale – fatto illecito del terzo – effetto indiretto al socio –
Massima: “Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società ed il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito”.
Disposizioni applicate: articoli 2043 c.c. e 2049 c.c.
L’ex socio di Alfa (una società a responsabilità limitata a base familiare) ha convenuto in giudizio tre Banche innanzi al Tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni – da quantificarsi nella misura della perdita di valore della sua partecipazione societaria – ai sensi degli articoli 2043 c.c. e/o 2049 c.c..
L’ex socio ha infatti contestato che le Banche convenute avrebbero illecitamente finanziato la società Alfa affinché effettuasse un’operazione societaria avente ad oggetto, da un lato, l’acquisizione di uno stabilimento industriale e, dall’altro, la locazione di detto stabilimento alla società venditrice Beta.
Le Banche, infatti, avrebbero finanziato tale operazione omettendo deliberatamente di dare informazione ad Alfa dello stato di insolvenza della società Beta, e ciò al solo scopo di ridurre l’indebitamento della società Beta nei loro confronti.
La società Beta poi, trovandosi in una situazione di grave crisi finanziaria, aveva cessato i pagamenti dei canoni di locazione nei confronti della società Alfa, la quale a sua volta non era quindi stata in grado di pagare le rate del mutuo contratto per acquisire lo stabilimento.
A fronte delle ingenti perdite patite della società Alfa, si era pertanto reso necessario ridurre notevolmente il capitale sociale. In conseguenza di ciò, l’ex socio avrebbe però perduto il suo “unico asset patrimoniale”; perdita che avrebbe altresì determinato l’insorgere di un “cruento giudizio di separazione” azionato dal coniuge.
Il Tribunale di Roma, accogliendo l’eccezione delle Banche convenute relativamente al difetto di legittimazione attiva dell’attore, ha dichiarato inammissibile la domanda attorea.
Al riguardo, il Giudice romano ha infatti affermato che il danno diretto dell’operazione economica era stata la perdita del valore della partecipazione societaria e che le ulteriori vicissitudini (ossia, la perdita dell’unico asset patrimoniale, i turbamenti famigliari e il divorzio) erano state solo una conseguenza del suddetto depauperamento.
A detta del Giudice, mancava quindi la legittimazione attiva dell’ex socio alla luce del fatto che non sussistevano concreti elementi per ritenere che l’operazione economica contestata avesse avuto effetti diretti ed immediati sulla sfera dell’attore, potendosi invece configurare i pregiudizi lamentati unicamente come conseguenze ulteriori dipendenti dall’azzeramento economico della propria partecipazione personale.
Il Tribunale romano ha così applicato l’orientamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 27346 del 24 dicembre 2004, alla cui stregua “qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito”.
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