6 Giugno 2016

Per le Sezioni Unite il difetto di rappresentanza processuale è (quasi) sempre rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio e sempre sanabile ex tunc

di Andrea Ricuperati Scarica in PDF

 

Cass., Sez. un., 4 marzo 2016, n. 4248 – Pres. Rovelli – Rel. D’Ascola

Scarica la sentenza

Capacità processuale – rappresentanza sostanziale – coesistenza – necessità (C.p.c. art. 77)

Difetto di rappresentanza processuale – non contestazione nei precedenti gradi di merito – giudicato implicito – esclusione – rilevabilità del vizio in ogni stato e grado del giudizio (C.p.c. artt. 77, 329)

Difetto di rappresentanza processuale– rilievo – assegnazione di un termine per la sanatoria – necessità (C.p.c. artt. 77, 182)

Difetto di rappresentanza processuale – sanatoria – retroattività (C.p.c. artt. 77, 182)

MASSIME
[1] Il potere di rappresentanza processuale, da conferire per iscritto, presuppone un corrispondente potere di rappresentanza di diritto sostanziale e non può quindi attribuirsi a un soggetto sfornito di tale potere

[2] Poiché la rappresentanza processuale è una delle condizioni di esistenza del potere di azione giudiziaria, la relativa questione non è suscettibile di giudicato implicito e la sua mancanza può essere rilevata in ogni stato e grado del processo (purché sul punto non si sia formato il giudicato esplicito).

[3] Qualora la controparte abbia eccepito il difetto di rappresentanza processuale, sorge immediatamente in capo al rappresentato l’onere di sanare il vizio mediante produzione del documento mancante, mentre in caso di rilievo d’ufficio il giudice è tenuto a concedere un termine per la sanatoria.

[4] La sanatoria del difetto di rappresentanza processuale produce effetto ex tunc, determinando la convalida dei pregressi atti del giudizio.

CASO
[1-4] All’esito di un giudizio promosso da Tizio nella veste di (sedicente) procuratore speciale di Caio, il Tribunale di Salerno accerta l’intervenuta usucapione di un immobile e dichiara nullo il relativo atto di divisione stipulato dalle convenute.

La sentenza, impugnata da una delle soccombenti, viene confermata dalla Corte d’Appello di Salerno.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione la persona che aveva già interposto appello, affidandosi a undici motivi, il primo dei quali avente ad oggetto la denuncia dell’omesso deposito della procura speciale rilasciata – a dire di Tizio – da Caio a quest’ultimo.

SOLUZIONE
[1-4] Il Supremo Collegio cassa la sentenza senza rinvio, affermando – per ciò che interessa nella presente sede – che:

  • non è stata rinvenuta nel fascicolo la procura in contestazione e l’asserito rappresentante non l’ha prodotta, limitandosi ad obiettare l’inammissibilità della questione, giacché sollevata per la prima volta in sede di legittimità e dunque nuova;
  • le questioni processuali “fondanti” non si possono mai considerare implicitamente decise, in quanto ad esse sono subordinate l’efficacia e l’utilità stessa della sentenza;
  • la rappresentanza processuale – inscindibile dall’esistenza di poteri rappresentativi di natura sostanziale – rientra nel novero delle condizioni di esistenza del potere di azione giudiziaria e, pertanto, la sua verifica è ammessa anche quando al riguardo non siano sorte contestazioni nei precedenti gradi della causa, essendo preclusa solo nelle ipotesi in cui al riguardo si sia formato il cd. giudicato esplicito;
  • laddove il difetto di rappresentanza processuale sia eccepito da una parte, l’interessato ha l’onere di sanare il vizio immediatamente, fornendo la prova documentale dei suoi poteri rappresentativi, non occorrendo che il giudice conceda un termine apposito: in tal caso, la sanatoria opererà con effetto ex tunc;
  • se è il giudice a rilevare d’ufficio il vizio, va concesso un termine per provvedere alla sanatoria, a nulla rilevando eventuali preclusioni ordinarie nel frattempo maturate;
  • in mancanza di produzioni documentali comprovanti la sussistenza della legittimazione processuale, il vizio di rappresentanza travolge tutti gli atti del giudizio, determinandone la nullità.

QUESTIONI
[1-4] Le Sezioni Unite hanno composto il contrasto di giurisprudenza sorto in seno alla Corte di Cassazione, circa la natura del giudicato idoneo ad impedire l’esame della questione relativa alla rappresentanza processuale: se, cioè, a precludere il rilievo dell’eventuale vizio (incidente sulla cd. legittimazione ad processum) basti il giudicato implicito nell’avvenuta decisione del merito della controversia (come ritenuto da Cass., 30 ottobre 2009, n. 23035), oppure occorra una decisione esplicita e la conseguente formazione del giudicato sulla stessa (come opinato dalla Sezione Lavoro del Supremo Collegio con la sentenza 21 dicembre 2011, n. 28078).

La sentenza in commento sposa la seconda tesi, in quanto ricomprende la rappresentanza processuale nel novero delle questioni insuscettibili di pronuncia implicita, perché volte a salvaguardare l’ordinamento dal disvalore “di sistema” costituito dall’emissione di sentenze inutiliter datae. Di qui la rilevabilità del vizio in ogni stato e grado del processo (salva l’espressa pronuncia sul punto, passata in giudicato), con il correttivo della sua ampia sanabilità retroattiva attraverso idonea produzione documentale anche in sede di legittimità, mancando la quale – peraltro – tutti gli atti del giudizio sono travolti dalla nullità derivante dal difetto di valido impulso originario dell’azione.