Penale di anticipata estinzione e usura: la posizione della Cassazione
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLe Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura escludono dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto poiché « laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali » (paragrafo C4).
In sostanza, la penale di estinzione nel caso di recesso anticipato costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Essa pertanto non è direttamente collegata all’erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell’ipotesi in cui il rapporto non segua l’andamento pattuito.
A confermare che la commissione di anticipata estinzione non rientri tra le voci di costo rilevanti ai fini della verifica di usurarietà sono Cass. n. 7352/2022 e Cass. n. 8109/2022, secondo cui: a) non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (ad es. la penale di anticipata estinzione e gli interessi); b) la penale di anticipata estinzione costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio; c) la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; d) la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni di rimborso assunti.
Alle medesime conclusioni giunge la Cassazione penale (Cass. pen. n. 5683/2012; Cass. pen. n. 29010/2018), secondo cui il collegamento che il legislatore, ex art. 644 c.p., pone tra le prestazioni, rispettivamente dovute dall’accipiens e dal solvens, con l’uso del termine «corrispettivo», rende evidente come il “pagamento” (usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo. Da quanto sopra deriva, in via generale, che la clausola penale per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 – 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel «corrispettivo» che previsto dall’art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l’obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell’obbligazione principale.
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che questa impostazione è coerente con il c.d. principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (Cass., Sez. Un., n. 16303/2018; Cass. n. 1464/2019; Cass. n. 8109/2022).
Un indirizzo giurisprudenziale sostiene, comunque, che ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia rileva qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi, anche il costo pattuito per l’estinzione anticipata del finanziamento, riconducibile (anche) nell’ambito degli « altri vantaggi usurari » e « utilità » previsti dall’art. 644 c.p. (Trib. Chieti 31.1.2019; Trib. Teramo 21.2.2019; Trib. Pavia 15.1.2019; Trib. Bari 5.2.2020; Trib. Palmi 15.6.2020; Trib. Benevento 8.10.2021; Trib. Patti 19.10.2021; Trib. Teramo 2.10.2021).
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