Penale di anticipata estinzione e calcolo del TEG: alcuni rilievi giurisprudenziali
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLe istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull’usura escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto poiché, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali: cfr. Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull’usura, punto C4: « Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica ».
La penale di estinzione nel caso di recesso anticipato costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Essa pertanto non è direttamente collegata all’erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell’ipotesi in cui il rapporto non segua l’andamento pattuito.
È anche da domandarsi se una iniziativa (diritto potestativo) del mutuatario (anticipata estinzione del mutuo), messa in atto successivamente alla conclusione del contratto di mutuo – peraltro l’incidenza percentuale della penale di anticipata estinzione si riduce nel corso del tempo -, possa determinare l’usurarietà genetica del tasso di interesse: un vizio genetico del contratto deve essere rilevabile sulla scorta delle clausole contrattuali (effetto diretto), non in relazione alla fase esecutiva del rapporto. La penale di anticipata estinzione, occorre ribadire, è per sua natura eventuale/potenziale e straordinaria, e quindi non immediatamente « collegata », quale interesse o costo, « alla erogazione del credito », come richiesto dall’art. 644, comma 4, c.p. (Trib. Agrigento 31.10.2017; Trib. Treviso 24.1.2018).
La problematicità di una sommatoria interesse (corrispettivo) e penale di anticipata estinzione, appare ancor più evidente ponendo mente alla circostanza che la penale di anticipata estinzione è calcolata sul capitale residuo del finanziamento ed è evidentemente finalizzata ad interrompere il pagamento degli interessi corrispettivi, per cui appare illogico prevedere la sommatoria di due voci alternative, che si escludono l’una con l’altra (Trib. Trani 19.6.2017; Trib. Agrigento 31.10.2017; Trib. Cuneo 19.6.2018; Trib. Grosseto 21.6.2018; Trib. Modena 18.4.2018; Trib. Sulmona 21.11.2018; Trib. Torino 10.1.2019).
Appare altresì di piena evidenza che operando siffatta sommatoria “creativa” verrebbe meno quel principio di omogeneità/simmetria di confronto tra TEG (ove comprensivo dell’ipotetica sommatoria degli interessi corrispettivi e della penale di anticipata estinzione) e il tasso-soglia (che tale sommatoria notoriamente non contempla), di recente dalle Sezioni Unite autorevolmente collocato al centro del vigente sistema antiusura, come già sopra ricordato (Cass., Sez. Un., n. 16303/2018; Cass. n. 12965/2016; Cass. n. 22270/2016; v. anche Trib. Trani 19.6.2017; Trib. Terni 15.2.2018).
A rinforzare il convincimento che la penale di anticipata estinzione non concorra al calcolo del TEG è anche la Cassazione penale, secondo cui il collegamento che il legislatore, ex art. 644 c.p., pone tra le prestazioni, rispettivamente dovute dall’accipiens e dal solvens, con l’uso del termine « corrispettivo », rende evidente come il “pagamento” (usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo. Da quanto sopra deriva, in via generale, che la clausola penale per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 – 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel « corrispettivo » che previsto dall’art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l’obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell’obbligazione principale (nei termini Cass. pen. n. 5683/2012; Cass. pen. n. 29010/2018).
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25 Febbraio 2020 a 9:35
Al fine di dare una rappresentazione corretta della questione, e quindi per bilanciare le argomentazioni esposte meramente filobancarie, si evidenzia una parte della GIURISPRUDENZA che HA RICONOSCIUTO LA RILEVANZA DELLA PENALE/COMMISSIONE/COMPENSO per l’anticipata estinzione, interpretando in maniera corretta il disposto dell’art.644 codice penale:
La Corte di Cassazione, II sezione Penale, con la sentenza n.28928 del 03/07/2014 ha sancito che “E, per giurisprudenza che non registra arresti di sorta, nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all’utente in connessione con l’utilizzazione del credito …. (omissis)… …In definitiva ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione del credito… (omissis)… …Il reato si consuma non solo con la promessa o la dazione di interessi… ma anche se oggetto di pattuizione sono comunque «vantaggi usurari». Questi ultimi sono illegittimi profitti, di qualsivoglia natura che l’accipiens riceve e che per il valore, raffrontato alla controprestazione, assumono carattere di usura cioè di interesse eccedente la norma …Si intende, poi, che allorchè si verifichi l’estinzione anticipata del credito, ove evitare di imporre un interesse usurario, occorrerà ridurre le spese e le commissioni rapportandole alla durata onorata del prestito, e comunque mantenendo spese e commissioni nei limiti che impediscano il superamento del tasso legale”.
La Corte di Cassazione, sez.I Civ, con la sentenza n.8806 del 05/04/2017 ha confermato il principio di omnicomprensività per la determinazione del tasso di interesse usurario – ovvero l’inserimento di tutte le condizioni economiche previste in contratto -; infatti gli Ermellini hanno stabilito che «… è opportuno muovere dalla recepita rilevazione che la normativa di divieto dei rapporti usurari – così come in radice espressa dall’art.644 cod.pen., nella versione introdotta dalla legge n.108/1996, nel suo art.1 – considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto in effetti dispone la norma del comma 5 dell’art.644, «per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito». Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l’esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso e voci escluse.
Pure da stimare sicuro è che detto carattere «omicomprensivo» per la rilevanza delle voci economiche – nel limite esclusivo del loro collegamento all’operazione di credito – vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomento usurario.»
Il Tribunale di Pescara con la sentenza del 21/11/2014 depositata il 28/11/2014 ha sancito che “..la ratio del legislatore si riscontra nella necessità di contenere i tassi anomali, in armonia alle più recenti mentovate statuizioni della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che assumono rilevanza ai fini della disciplina anti-usura e del superamento del tasso soglia a qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi anche al costo pattuito per la estinzione anticipata del mutuo”.
Il Tribunale di Bari con la sentenza del 01/12/2014 depositata il 12/12/2014 ha sancito che “…ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo deve tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori (dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo) e la commissione per estinzione anticipata.”
Il Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza del 13/10/2015 ha rilevato che “Comunque, a prescindere dalla qualificazione giuridica di detta commissione, la stessa pacificamente, costituisce un onere eventuale inerente l’erogazione del credito, e poiché l’articolo articolo 644 del Codice Penale stabilisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, non vi è dubbio, che, nel calcolo del tasso di interesse effettivo, vadano inclusi tutti gli oneri certi a carico della parte finanziata, collegati al credito, nella misura e secondo le condizioni di applicazione previsto dal contratto, così come le voci di costo previste per contratto in alcuni rapporti, ma che intervengono sono in circostanze eventuali e non prevedibili nel momento della sottoscrizione dell’accordo tra le parti, tra cui i costi e le commissioni per estinzione anticipata.
(omissis).. Da ciò discende che, poiché ai fini dell’applicazione dell’art.644 cp e 1815 cc, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui gli stessi sono promessi o comunque convenuti ed a prescindere dal pagamento, rappresentando la commissione per l’estinzione anticipata un costo del credito, la stessa, già per la semplice pattuizione, dovrà essere computata al fine di verificare il superamento del tasso soglia,….(omissis).. Da ciò discenderebbe che, ai sensi dell’art.1815 cc, vi sarebbe la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi con conseguente gratuità del contratto.”
Il Tribunale di Bari con l’Ordinanza G.E. del 19/10/2015 ha sancito che “Ne consegue che ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo deve tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi come le spese di istruttoria e quelle per l’assicurazione dell’immobile o degli immobili concessi in garanzia che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo, e la commissione per estinzione anticipata.”
Il Tribunale di Bari con l’Ordinanza G.E. del 27/11/2015 ha sancito che “Ritenuto, inoltre, che, alla luce dell’espressa pattuizione, in aggiunta agli interessi, di una commissione da anticipata estinzione del mutuo all’1,75% del capitale restituito e a titolo di spese di assicurazione, alcun rilievo può assumere la cd. clausola di salvaguardia stabilita con riferimento agli interessi di mora, ancorati al tasso soglia (omissis) PQM SOSPENDE l’efficacia esecutiva del titolo opposto”
Il Tribunale di Bari con l’Ordinanza G.E. del 30/12/2015 ha sancito che “ai fini dell’accertamento dell’usurarietà di un mutuo deve aversi riguardo al tasso previsto per gli interessi moratori nonché ogni altra spesa e commissione (quali le spese di istruttoria, eventuali assicurazioni stipulate a garanzia del finanziamento, commissioni per anticipata risoluzione del contratto e così via) il mutuo di cui è causa deve ritenersi gratuito ai sensi dell’art.1815 cod.civ., gratuità non esclusa dalla clausola di salvaguardia eventualmente prevista nel contratto di mutuo.. (omissis) PQM Il Tribunale SOSPENDE l’esecuzione.”
Nello stesso solco anche la sentenza del 22.07.2016 del Tribunale di Bari che ha stabilito che nella determinazione del tasso usurario occorra considerare sia il tasso di mora sia tutti gli altri costi collegati all’erogazione del credito, ivi compreso il compenso per l’estinzione anticipata, ritenendo altresì inapplicabile la clausola di salvaguardia prevista per i soli interessi di mora.
Il Tribunale di Bari con l’Ordinanza del 31.10.2016 ha sancito che “alla stregua di quanto fin qui esposto, appare preferibile la tesi per cui ai fini della determinazione del TAEG (cioè del tasso annuo effettivo globale inerente al singolo rapporto) si devono considerare tutti i costi, anche solo potenziali, del finanziamento, tra cui deve quindi farsi rientrare anche la commissione o penale di estinzione anticipata (nella specie, come visto, pari all’1,50%); ritenuto infatti che tale commissione costituisca un onere eventuale inerente l’erogazione del credito, ma, come visto, l’art. 644 c.p. stabilisce che nel calcolo del tasso di interesse effettivo vadano inclusi tutti gli oneri a carico della parte finanziata collegati al credito tra i quali anche quelli che intervengono solo in circostanze eventuali e non prevedibili nel momento di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, come appunto la penale o la commissione per estinzione anticipata; dunque, l’onere per estinzione anticipata deve computarsi nel TAEG così come si computano altri oneri eventuali, seppure aventi diversa natura, quali gli interessi moratori di cui si è detto;”
Il Tribunale di Bari con la sentenza n.5732 del 08.11.2016 ha stabilito che “…impone di considerare, ai fini del calcolo del costo complessivo del credito, qualsivoglia voce di spesa comunque denominata, nonché qualsivoglia tipologia di interesse.
In particolare, quanto alle “spese”, deve computarsi anche il compenso stabilito per l’estinzione anticipata del mutuo, a prescindere dalla modalità, anche percentuale, di calcolo (cfr. art. 40, comma 1, TUB….”.
Il Tribunale di Chieti con la sentenza del 24/08/2017 ha sancito che “Rileva altresì il Giudicante che ai fini del calcolo del predetto tasso soglia debba tenersi conto anche della spese per assicurazione qualora esso sia ricollegato al mutuo stesso e, soprattutto, anche della prevista penale in caso di estinzione anticipata del mutuo, dovendosi fare necessariamente riferimento al momento della promessa di pagamento con relativa assunzione di responsabilità da parte del debitore in casi di risoluzione del contratto, in aderenza alla nuova formulazione dell’art.644 c.p. (per tutte Trib. Pescara 28.11.2014)”.
Il Tribunale di Siena con la sentenza del 21/11/2017 ha stabilito che “La commissione per estinzione anticipata, come pure gli interessi moratori, vanno compresi nel calcolo del TAEG al fine de superamento del tasso soglia usura perché l’art.1 co.1 L.L.394/2000, convertito in L.24/2001, statuisce che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento”… (omissis)… Ex art.1815 II co cc, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”
Il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n.192/2018 del 26/01/2018 ha sancito che “A prescindere dalla circostanza che in corso di giudizio gli attori avrebbero anticipatamente estinto il mutuo, con applicazione in concreto della relativa penale, per la configurazione di un contratto ab origine usurario è sufficiente l’impegno, la promessa di pagamento di interessi da considerarsi usurari non necessitando il relativo ed effettivo pagamento.
Ora a prescindere all’effettiva anticipata estinzione del mutuo, pacifica la circostanza che la penale prevista sul punto rientri nel conteggio del TAEG, il contratto in esame era originariamente usurario.
Conseguentemente la domanda attrice deve essere accolta.”
Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 4022 del 22/02/2018 ha evidenziato come “Sotto tale profilo appare convincente quanto ritenuto dalla stessa giurisprudenza citata dal CTU dove viene affermato che “… la mora e la penale per estinzione anticipata (ovviamente non per anticipata estinzione volontaria per pagamento da parte del mutuatario ciò che non costituisce ex se inadempimento) posso essere tra loro accomunate in quanto entrambe rappresentano un costo del mutuo erogato, seppure solo incerto e potenziale circa il verificarsi in concreto, atteso che entrambe dipendo da un fatto (inadempimento) del mutuatario ed hanno pertanto la medesima natura.
La scomposizione della stessa voce risarcitoria in più voci, in realtà, rappresenta un espediente al fine di evitare di sommare all’interesse moratorio indennità risarcitorie aventi la stessa identica funzione dell’interesse moratorio medesimo. Peraltro, la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e statuisce che sono, altresì, usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla regolazione del credito. Premesso, quindi, che la ratio del legislatore si riscontra nella necessità di contenere i tassi anomali, in armonia alle più recenti mentovate statuizioni della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che assumono rilevanza ai fini della disciplina anti-usura e del superamento del tasso soglia a qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi anche al costo pattuito per la estinzione anticipata del mutuo” (cfr. Tribunale di Pescara del 21/11/2014).
Il Tribunale di Fermo con la sentenza n.172/2018 del 01/03/2018 ha confermato che la commissione per anticipata estinzione debba essere inclusa ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario.
Il Tribunale di Catanzaro con l’ordinanza del 19/06/2018 ha rilevato che “…il momento del perfezionamento negoziale è il momento di consumazione dell’usura ed è altresì il dies a partire dal quale si producono le conseguenze sanzionatorie penali ex art.644 c.p. in caso di dolo e civili ex art.1815, 2° comma c.c., poiché ai fini della sussistenza dell’illecito usurario penale o quanto meno civile, è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il danno ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente paghi il costo (TAEG) usurario convenuto.
Pertanto le penali da inadempimento, così come gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata, prescindendosi dal titolo per il quale sono dovuti, devono concorrere, in quanto “costi” legali all’erogazione del credito, alla verifica del carattere usurario di un contratto di finanziamento.”
Il Tribunale di Bari con la sentenza n.3649/2018 del 28/08/2018 ha sancito che “…costituisce ormai jus receptum che ai fini dell’accertamento della ricorrenza dell’usura oggettiva originaria deve aversi riguardo agli interessi, commissioni, remunerazioni e spese (ad eccezione di imposte e tasse) a qualunque titolo pattuiti (e quindi anche gli interessi di mora) con riferimento al momento in cui gli interessi vengono pattuiti, indipendentemente quindi dalla loro effettiva dazione con la conseguenza che ai fini della verifica della ricorrenza dell’usura oggettiva originaria deve effettuarsi la ricerca ipotetica della peggiore delle ipotesi possibili, ovvero quella economicamente più svantaggiosa per il cliente….. Ancor più evidente risulta l’usurarietà oggettiva del mutuo in esame ove si consideri l’ipotesi, alternativa a quella dell’inadempimento o del ritardo, dell’estinzione anticipata del mutuo per la quale è prevista una commissione dell’1% sul capitale residuo restituito anticipatamente che si aggiunge agli interessi alle spese e agli altri oneri previsti in contratto (esclusi imposte e tasse).
Orbene, nell’ipotesi di usurarietà del mutuo l’art.1815, II co. cc prevede quale sanzione che non sono dovuti gli interessi di qualsiasi natura.
Invero non appare condivisibile la tesi accolta da una parte della dottrina e della giurisprudenza secondo la quale sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi nell’ipotesi in cui il superamento del tasso soglia riguardi solo gli interessi moratori, tesi che comporta una sostanziale disapplicazione della disposizione citata che si rileverebbe del tutto superflua considerato che la clausola che preveda interessi moratori superiori al tasso soglia, in quanto nulla per contrasto con norma imperativa, comporta già di per sé la non debenza di tali interessi ai sensi dell’art.1419 cc. e la corresponsione degli interessi corrispettivi.
La evidenziata “gratuità” del mutuo comporta l’obbligo della convenuta di restituire quanto indebitamente versato dall’attrice in forza di clausole nulle.”
Il Tribunale di Pavia con la sentenza n. 77/2019 del 15/01/2019 ha stabilito che “Alla luce di quanto sopra, ad avviso di questo giudice, la commissione di estinzione anticipata (0,50%) è da inserire fra le voci che concorrono alla formazione del TEG. Né è a dirsi che perché assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG, la sola pattuizione contrattuale è insufficiente e che gli oneri eventuali concorrono alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati o applicabili. Sotto questo profilo, neppure gli interessi di mora, in una valutazione “ex ante” del contratto, dovrebbero essere considerati. E’ preferibile, pertanto, utilizzare il diverso criterio della pattuizione ritenuto prevalente rispetto a quello dell’effettiva applicazione di interessi o spese, e sotto questo aspetto si ritiene sussistere superamento del tasso soglia. Né è possibile, considerando il solo parametro della pattuizione, distinguere a seconda del momento in cui potrebbe verificarsi il superamento del tasso soglia. Esso, nel momento in cui è pattuito, a prescindere dal momento in cui è individuabile nella dinamica del contratto, produce gli effetti di cui all’art. 644 c.p. Pertanto, il tasso di mora indicato in contratto maggiorato della penale di estinzione anticipata eccede il tasso soglia con conseguente nullità parziale del contratto di mutuo. Ai sensi dell’art. 1815 c.c. quindi non sono dovuti interessi.”
Il Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza n.37/2019 del 24/01/2019 ha evidenziato come “…. occorre richiamare l’insegnamento della Suprema Corte in base al quale, in stretta applicazione ed interpretazione del chiaro dato legislativo di cui agli artt. 644 c.p. e dell’art. 1815/2 cc, si intendono usurari gli interessi, le commissioni, le spese che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo. Sempre la Corte di Cassazione con la sentenza n. 350/13 precisa altresì che ogni verifica del superamento o meno del limite stabilito dalla legge va effettuata ex ante e sulla base di quanto pattuito al momento della stipulazione del contratto.
Alla luce di tali condivisibili conclusioni – che, giova ribadire, si fondano sull’interpretazione letterale del testo normativo – questo giudice, pur non disconoscendo le differenti caratteristiche giuridiche ed ontologiche ravvisabili tra interessi corrispettivi, interessi moratori, commissione per anticipata estinzione, “costi fissi” legati all’erogazione del credito, penali, ecc., non può che giungere alla conclusione che, in ogni caso, si rientra sempre nell’alveo degli oneri connessi alla erogazione del credito ovvero nell’alveo di somme pattuite a titolo di “interessi o altri vantaggi” ex art. 644 c.p..
Sul punto, la maggioritaria giurisprudenza di merito, cui questo Tribunale intende aderire, ha correttamente affermato che “la legge n. 108/96 ha demandato all’autorità amministrativa di fare una rilevazione statistica dell’andamento dei tassi medi di mercato (praticati dal sistema bancario-finanziario e distinti per classi omogenee di operazioni), ma non il potere di definire la fattispecie usuraria e di escludere la rilevanza di costi comunque collegati all’erogazione del credito. Che pertanto le istruzioni della Banca d’Italia non abbiano considerato e tuttora non considerino la penale di estinzione (come la morta e altri oneri previsti per il caso di inadempimento) nella rilevazione del TEGM non osta alla sua rilevanza ai fini della verifica di usurarietà ai sensi dell’art. 644 c.p.” (Trib. Torino 13.9.17)
D’altro canto, che la penale prevista per l’estinzione anticipata possa essere sussunta tra le fattispecie inerenti l’erogazione del credito si trae dalla considerazione per cui la stessa, oltre ad essere chiaramente prevista in contratto, può agevolmente assumersi come condicio sine qua non della concessione del credito, regolando preventivamente le conseguenze economiche del recesso del cliente, avendo dunque lo scopo di stimolare il regolare adempimento del contratto, costituendo un succedaneo delle remunerazioni contrattuali perdute dalla banca per effetto dell’anticipata estinzione (così Tribunale di Torino sentenza del 13 settembre 2017 cit.).
Alla luce di tali considerazioni non appare condivisibile la tesi sostenuta dalla parte convenuta in base alla quale il costo per l’estinzione anticipata vada preso in considerazione ai fini del calcolo del TEG solo ove effettivamente sostenuto dal mutuatario. E ciò in quanto, come noto, il reato di usura è un reato di pericolo con la conseguenza che, ai fini civilistici, per la verifica della stessa si deve tenere conto anche di quegli oneri che rappresentano solo un costo eventuale del credito venendo in rilievo solo in uno scenario non fisiologico dello svolgimento del rapporto (come il caso della volontà del cliente di estinguere anticipatamente il mutuo).
Inoltre, è ovvio che, al momento di conclusione del contrato non è possibile conoscere preventivamente l’andamento del rapporto cosicché punire la pattuizione di interessi corrispettivi usurari ed esonerare dal vaglio dell’usurarietà altri costi sempre connessi all’erogazione del credito si palesa quale operazione arbitraria, manipolativa del dato letterale e non conforme alla finalità della legge antiusura ben potendo altrimenti le Banche aggirare la norma imperativa mediante la previsione di interessi corrispettivi sottosoglia per poi costringere il cliente ad accettare pattuizioni con previsioni di remunerazioni ben al di sopra del tasso soglia.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la commissione per l’anticipata estinzione deve farsi rientrare nel calcolo del tasso da comparare con il Tasso soglia così come individuato dai D. M. di riferimento.”
Il Tribunale di Chieti con la sentenza n. 85 del 31/01/2019 ha evidenziato: “E’ stato chiesto al CTU di provvedere al riscontro della usurarietà confrontando le soglie fissate dalla Banca d’Italia nel periodo di riferimento con il tasso contrattuale, determinandolo maggiorando il T.A.N. contrattualizzato delle commissioni (inclusa la CMS) remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e in caso di riscontrata usurarietà, azzerando qualsiasi addebito per interessi, spese, commissioni. (omissis)….
E’ stato chiesto di valutare a fini usurari il costo promesso nel caso di estinzione anticipata, perché:
• Non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare;
• La legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurati, e quindi è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto;
• Trattandosi di promessa usuraria da valutarsi con giudizio prognostico ex ante al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell’azione legale, non possa più verificarsi: pertanto, ai fini del vaglio usurario, è lecito calcolare il TAEG del finanziamento nella ipotesi che la clausola usuraria si verifichi in un determinato momento storico consentito dal contratto;
• Qualora il costo potenziale promesso in contratto si riveli usurario, il cliente è tenuto alla restituzione del solo capitale ricevuto a prestito e non deve più pagare gli interessi del finanziamento, che va ritenuto gratuito (e se li ha pagati, anche in parte, ha diritto alla restituzione).”
SULLA BASE ANCHE DELLA CITATA GIURISPRUDENZA è evidente che l’INDENNIZZO previsto in ipotesi di anticipata estinzione del contratto per inadempimento debba essere presa in considerazione ai fini della verifica del costo del danaro per la verifica dell’usura.
5 Marzo 2020 a 19:45
Mi inserisco in modo volutamente atecnico sulla commissione-penale di estinzione anticipata, pretesa mutuata dalla prassi delle Compagnie Assicurative del Ramo Vita per il caso di interruzione dei versamenti programmati destinati a costituire un capitale da cui far derivare una rendita ovvero – in caso di premorienza – un capitale a favore degli aventi causa. Anche in questo caso, dal capitale versato, la Compagnia detrae le commissioni che avrebbe percepito se il “piano” fosse portato a termine.
Le banche, cui la creatività non manca, hanno ritenuto che una estinzione anticipata le privi di una rendita programmata e di un ritorno inatteso di capitale entrambi insiti nelle rate di ammortamento.
La penale per estinzione anticipata è elemento accidentale del contratto, non “normale”, per cui – come si è visto sopra – non avrebbe ragione di esistere una ragione che legittimi il suo inserimento nel TEG.
Nel contempo , è lecito desumere che il ritardato pagamento, anche solo di una rata, faccia scattare gli interessi di mora e, se del caso, potrebbe finanche giungere alla decadenza del beneficio del termine, concepito solo a vantaggio del debitore attento e puntuale.
La giurisprudenza di legittimità e di merito hanno attribuito agli interessi di mora una natura indennitario-risarcitoria poiché la banca non rientrerebbe nella disponibilità, nei tempi previsti dal piano di ammortamento, della quota parte di capitale predeterminato.
Se questo è vero, le tre ipotesi ( mancato completamento del piano di risparmio assicurativo, estinzione anticipata del debito programmato, ritardo nel pagamento delle rate di ammortamento ) non convincono affatto sia che siano esaminate sotto l’aspetto assicurativo, bancario ( ex parte creditoris), del mutuatario.
Nell’esaminare l’onerosità del ricorso al credito, una delle ragioni che induce a giustificare il tasso di interesse ( finanche quando quello fra banche è negativo) è che la distantia temporis è anche distantia pecuniae per cui la mancata o la perdita della disponibilità immediata della propria liquidità deve essere remunerata.
Nel caso della estinzione anticipata, la liquidità rientra prima del previsto (che è tutt’altro un male per il sistema bancario) e fa calare la rischiosità collegata al fattore tempo (più è remoto il rimborso più è probabile che eventi naturali o finanziari lo rendano improbabile o meno certo ).
In conclusione: chi, dopo una notte insonne, ha pensato che il rimborso anticipato debba penalizzare il debitore ? Chi, andando ancora oltre , ha ritenuto danneggiato addirittura il creditore ?