Il patto parasociale con opzione “put” non elude il divieto di patto leonino
di Vittorio Greco, praticante avvocato Scarica in PDFTribunale Catanzaro, Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 18/07/2023.
Parole chiave: Società – Patto parasociale – Patto leonino – Opzione – Socio – Partecipazione – Capitale sociale – Interesse meritevole di tutela.
Massima: “I patti parasociali non attengono al piano organizzativo dell’ordinamento sociale, bensì a quello dei rapporti interindividuali tra titolari di partecipazioni societarie. Pertanto la nullità del patto parasociale per divieto del patto leonino si configura solo se il patto preveda un’elusione assoluta e costante della partecipazione agli utili e alle perdite e non tuteli un interesse meritevole ai sensi dell’art. 1322.”
Disposizioni applicate: art. 1322 comma 2 c.c., art. 2265 c.c.
Nel caso in esame, la società Alpha, attrice in causa, è gestore di un fondo rotativo per prestiti partecipativi. A seguito di un finanziamento alla società Gamma, convenuta, era stato sottoscritto tra le due un accordo di conversione del prestito in partecipazione al capitale sociale della società.
In esecuzione del contratto, la società ha deliberato un aumento di capitale, sottoscritto da Alpha, di 900.000 euro, prevendo, in aggiunta, l’impegno a corrispondere ad Alpha una commissione, su base annua, del 1.5% sul valore nominale della partecipazione. È stato proprio in questa circostanza che i soci di Gamma hanno sottoscritto un patto con clausola “put”, avente ad oggetto le partecipazioni sottoscritte da Alpha.
Giova enunciare brevemente cosa si intende per clausola “put”: si tratta di quella clausola che prevede un diritto di opzione esercitabile facoltativamente dal soggetto che lo acquista. Tale diritto prevede la possibilità, per il soggetto che lo detiene, di vendere, in un momento futuro, l’oggetto dell’opzione ad un dato prezzo (detto “strike price”) che viene predeterminato al momento della sottoscrizione dell’accordo.
Dopo qualche anno, a seguito del rifiuto da parte dei soci di Gamma di dare seguito alla richiesta di attivazione della clausola da parte di Alpha, quest’ultima ha adito il tribunale di Catanzaro per ottenere tutela giurisdizionale.
Gamma ha contestato una presunta violazione del divieto di patto leonino posto dall’art. 2265 del codice civile.
Si ricorda brevemente che il divieto di patto leonino prevede l’impossibilità per un socio di sottoscrivere un patto di partecipazione agli utili ed esclusione dalle perdite, prevedendo la sanzione della nullità di tale accordo. Secondo la giurisprudenza unanime, deve trattarsi di un’esclusione assoluta e costante.
La contestazione verte sull’asserita incompatibilità tra la clausola “put” e l’art. 2265. La tesi di Gamma, infatti, era che, prestabilendo il prezzo di vendita delle partecipazioni, Alpha fosse assolutamente esclusa dalle perdite della società, non venendo il prezzo delle quote intaccato dall’andamento dell’impresa.
Il giudice di merito ha sciolto qualsiasi dubbio.
Quest’ultimo ha precisato, innanzitutto, che i patti parasociali attengono non al piano organizzativo dell’ordinamento sociale, bensì a quello dei rapporti interindividuali tra titolari di partecipazioni societarie. Pertanto, sono destinati ad operare sul piano dei rapporti personali tra soci, distinto dal piano “sociale”.
Per questo motivo, la legittimità del patto può essere confermata se, ai sensi dell’art. 1322 c.c. quest’ultimo è diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Nel caso di specie, il giudice ha sostenuto che nell’opzione “put”, per il socio opzionario, sono indifferenti tanto le vicende peggiorative tanto quelle migliorative della condizione economica societaria, onde non sarebbe integrata l’esclusione da ogni partecipazione assoluta e costante.
In conclusione, rilevando da ultimo la sussistenza dell’interesse ex. art 1322, il giudice ha condannato la convenuta ad onorare la clausola oggetto di controversia.
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