18 Gennaio 2022

Passaggio di consegne tra amministratore condominiale uscente ed entrante

di Saverio Luppino, Avvocato

Corte di Cassazione, 2^ sez., 25.6.21, n.40134, relatore R. Giannaccari

Massima “Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini, tale obbligo era configurabile anche prima della riforma della L.220/12, sebbene non espressamente previsto dalla legge ma discendente dal dovere di diligenza posto a carico del mandatario, che comprende anche il dovere di collaborazione con il nuovo amministratore”

CASO

Il condominio A) chiedeva al Tribunale di Torino emettersi decreto ingiuntivo ex art. 639 cpc nei confronti della società B) di amministrazione immobiliare, per ottenere parte della documentazione di alcuni beni di proprietà del condominio, documentazione non consegnata dall’amministratore uscente.

La società B) si opponeva al decreto ingiuntivo, ma l’opposizione veniva respinta dal Tribunale di Torino. La sentenza veniva impugnata dalla società B) presso la Corte d’Appello di Torino che accoglieva il gravame, riformando la sentenza di primo grado e revocando il decreto ingiuntivo. La Corte di merito rilevava che la pretesa del condominio A) riguardava un numero indeterminato di documenti e chiavi e non invece la riconsegna di cose determinate, come previsto dall’articolo 639 cpc e difettava quindi di specificità e, peraltro, poteva aliunde essere soddisfatta, attraverso la richiesta dell’incartamento alla Banca o alle Poste. Altro profilo rilevato dalla Corte di merito riguardava la necessità che il condominio A) provasse che i documenti richiesti fossero in possesso del precedente amministratore, onere della prova non soddisfatto dalla parte.

Avverso la sentenza di appello il condominio A) proponeva ricorso per Cassazione a cui la società B) resisteva con un controricorso.

SOLUZIONE

La Suprema Corte riteneva fondato il ricorso proposto dal condominio A), cassava la sentenza di appello impugnata e disponeva il rinvio alla Corte d’Appello di Torino.

QUESTIONI

La pronuncia della Corte di Cassazione presenta alcune questioni di particolare interesse che si ritiene opportuno evidenziare ed analizzare, in ragion del frequente contenzioso riguardante il c.d. “passaggio di consegne”, allorquando un amministratore cessi dall’incarico e vi subentri il successivo.

In primo luogo il Supremo Collegio osserva che risulta sussistente l’interesse del condominio A) alla riconsegna della documentazione necessaria al corretto svolgimento della gestione dei beni comuni quand’anche il condominio non abbia subito danni o sanzioni per l’incompleto passaggio di consegne.

Tale interesse risulta indipendente dalla esistenza di eventuali azioni di danno, dei condomini o dei terzi, o dall’esistenza di sanzioni amministrative: la riconsegna della documentazione è un preciso obbligo previsto dalla legge che può essere ricondotto agli articoli 1129 co. 8 e dall’art 1130 bis c.c.. Tale previsione è stata introdotta dalla Legge n. 220/2012, ma risulta applicabile anche a fattispecie antecedenti all’entrata in vigore della suddetta legge, in quanto è un principio già enucleato dalla giurisprudenza.

La Suprema Corte infatti, con ordinanza n. 6760/2019, ha affermato che, anche prima della riforma (L.220/12), l’obbligo di restituzione della documentazione al nuovo amministratore deve essere desunto dai principi generali: il momento del “passaggio di consegne” tra il vecchio e il nuovo amministratore è uno dei momenti più delicati e il nuovo amministratore è tenuto a prendere cognizione della situazione inerente alla precedente gestione. Il ritardo nel passaggio di consegne rende difficile la gestione della cosa comune, esponendo il condominio a rilevanti danni.

Pertanto gli ermellini, in accoglimento del primo motivo di ricorso, affermano che l’amministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: sono pertanto applicabili, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, le norme sul mandato (si veda sul punto Cass. 5/6/2014 n. 12678). L’amministratore agisce pertanto come un comune mandatario con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell’art 1710 c.c..[1] In questa cornice si inserisce l’obbligo di restituzione della documentazione al nuovo amministratore al fine di consentire a quest’ultimo di prendere cognizione della gestione precedente e conseguentemente di assolvere agli obblighi previsti a suo carico.

 La Suprema Corte precisa altresì che l’approvazione del bilancio consuntivo non solleva l’ex amministratore dall’obbligo di consegna di tutta la documentazione necessaria alla gestione del condominio al fine di consentire al nuovo amministratore la ricostruzione della gestione pregressa. Inoltre nel caso de quo, la richiesta di documentazione, oltre che legittima, non viene ritenuta affatto generica, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito: il condominio aveva infatti indicato in modo dettagliato i documenti riguardanti la gestione ordinaria e straordinaria, i modelli F24, la documentazione bancaria, la documentazione relativa ai rapporti con i fornitori, ecc.

Peraltro incombe sempre all’amministratore anche il compito di conservare le scritture ed i documenti giustificativi come previsto dall’articolo 1130 bis cc, a seguito della riforma operata con la legge 220/12.

La consegna della documentazione costituisce il presupposto per evitare al condominio qualsiasi pregiudizio dall’impossibilità di una regolare ricostruzione dei libri contabili: entrate ed uscite, debiti e crediti verso condomini e terzi.

Inoltre erra la Corte d’Appello nel porre a carico del nuovo amministratore l’onere di provare l’esistenza dei documenti inerenti alla gestione. Pur potendo il nuovo amministratore fare richiesta della documentazione necessaria agli istituti bancari o postali, ai fornitori o ai terzi per quanto concerne i rapporti intrattenuti con il condominio, “ciò non esime il precedente amministratore dall’obbligo di consegnare la documentazione in suo possesso o di giustificare le ragioni per le quali detta documentazione fosse mancante o incompleta oppure di eccepire fatti impeditivi o estintivi”; in quanto proprio perché l’obbligo di consegna costituisce adempimento del contratto di mandato dell’amministratore nei confronti del condominio, spettava all’amministratore uscente provare che la documentazione richiesta non era inerente agli obblighi indicati dagli articoli 1129 e 1130 c.c.

In sintesi, ancora una volta la Suprema Corte intervenendo sulla questione del “passaggio di consegne” afferma che è obbligo dell’amministratore uscente consegnare al subentrante la documentazione necessaria a ricostruire la pregressa gestione del condominio e che tale obbligo si fonda sulla legge (vedi i richiami in epigrafe) e soprattutto sul contenuto degli obblighi del contratto di mandato; competerà invece al nuovo amministratore indicare in modo specifico i documenti che chiede in consegna.

[1] Cass.civ.9.4.2014 n.8339; Cass. civ. 4.7.2011 n.14589.

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