Pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi del conto corrente
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFNel disciplinare l’anatocismo bancario, l’art. 120, comma 2, TUB ha sempre previsto che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Dello stesso tenore sono anche le disposizioni recate dall’art. 3, comma 3, della Delibera CICR 3.8.2016.
Quid iuris se il tasso di interesse creditore pattuito è meramente simbolico?
Secondo alcune decisioni, la capitalizzazione degli interessi a favore della banca è preclusa dalla mancata previsione di un interesse a favore del cliente e deve ritenersi che la determinazione del tasso nella misura dello 0,01% annuo (o simili) sia da considerarsi un interesse meramente simbolico (“nummo uno”) e dunque non corrisponda ad una valida pattuizione di interesse a favore del cliente. In presenza di un tasso creditore meramente simbolico (di fatto inesistente) a favore del cliente, e di conseguenza con la previsione del solo tasso debitore a favore della banca, non si realizza la pari periodicità di capitalizzazione: pertanto la clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità (così Trib. Imperia 31.1.2014 e Trib. Imperia 12.6.2015; già prima Trib. Imperia 9.7.2009).
Altro orientamento afferma, invece, che anche laddove i tassi di interesse attivi a favore del cliente siano meramente simbolici, ciò non configura alcuna violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, posto che essa non prevede una proporzionalità fra tassi di interesse attivi e passivi o che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando dunque rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso attivo (Trib. Genova 31.5.2016; Trib. Milano 17.1.2017; Trib. Padova 10.5.2017; Trib. Brescia 5.7.2017; Trib. Avellino 15.1.2019; Trib. Sondrio 14.3.2019; Trib. Roma 28.5.2019; Trib. Sondrio 12.6.2020); non è consentito al giudice sindacare la quantità degli interessi pattuiti laddove la stessa sia rispettosa della soglia di usura essendo la contrattazione del quantum affidato alla libera volontà delle parti (Trib. Padova 9.11.2018; App. Brescia 15.12.2020).
Sulla base dell’interpretazione letterale e sistematica della normativa, unico elemento significativo previsto a pena di nullità in ordine alla reciprocità è la medesima periodicità temporale tra i distinti tassi; non risulta codificato alcun obbligo di contenere i tassi di interesse debitori entro certi limiti rispetto al tasso creditore; infine non può ritenersi in alcun modo alterato il sinallagma contrattuale per una disparità di tassi atteso che la previsione in questione si pone nel contesto di un rapporto giuridico più ampio in cui, comunque, si deve tener conto della remunerazione dell’istituto di credito per l’attività professionale prestata (Trib. Pavia 28.1.2019).
In argomento, può essere utile ricordare che per l’anno 2021, gli interessi legali sono pari allo 0,01% (in diminuzione rispetto al 2020, quando la percentuale era dello 0,05%).
Occorre ancora segnalare che la mancata pattuizione degli interessi creditori non può determinare, secondo la Cassazione, la carenza della condizione posta dalla legge per la capitalizzazione degli interessi debitori: e cioè l’intervento di una pattuizione che assicuri nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Infatti, in caso di mancata pattuizione degli interessi creditori, il contratto è soggetto a eterointegrazione, sicché tali interessi sono dovuti nella misura di cui all’art. 117, comma 7, TUB: l’inserzione, nel contratto, di tale tasso sostitutivo implica, come è evidente, l’esistenza di un interesse creditorio suscettibile di capitalizzazione e ciò rende sicuramente operante la clausola anatocistica che assicura la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (Cass. n. 29316/2020).