7 Febbraio 2023

Parasubordinazione dell’agente di commercio e competenza del giudice del lavoro del luogo di domicilio dell’agente

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Corte di cassazione, Sezione 6, n. 32100 del 31 ottobre 2022, Pres. Lombardo, Rel. Criscuolo

Parole chiave

Agente – Parasubordinazione – Competenza del giudice del lavoro – Competenza presso il domicilio dell’agente

Massima: “Nell’ambito di un rapporto di agenzia, quando l’agente sia imprenditore individuale, in assenza di prova del fatto che l’agente si fosse munito di una peculiare organizzazione tale da far svanire il connotato della parasubordinazione, deve presumersi che la sua attività sia stata svolta in maniera prevalentemente personale, con la conseguente applicazione delle regole che fissano la competenza del giudice del lavoro”.

Disposizioni applicate

Art. 409 c.p.c. (controversie individuali di lavoro), art. 413 c.p.c. (giudice competente)

CASO

Fra una società (in qualità di preponente) e una impresa individuale (in qualità di agente) viene concluso un contratto di agenzia. L’agente conclude pochi affari e così il preponente recede dal contratto di agenzia. Il preponente effettua i conteggi di fine rapporto e, sulla base di essi, risulta creditore di € 2.757,66 nei confronti dell’agente. La società preponente ottiene decreto ingiuntivo dal Tribunale di Nocera Inferiore. Il contratto di agenzia fra le parti prevedeva come foro competente quello di Milano. Nell’atto di opposizione, l’agente eccepisce l’incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore per essere competente il Tribunale di Milano. Il Tribunale di Nocera Inferiore accoglie l’eccezione di incompetenza sollevata dall’agente e si dichiara incompetente. Secondo il Tribunale di Nocera Inferiore, poiché l’agente era una società di capitali, la clausola di deroga alla competenza per territorio contenuta nel contratto di agenzia era legittima, cosicché il giudizio doveva essere riassunto davanti al Tribunale di Milano. La società preponente si rivolge allora alla Corte di cassazione con ricorso per regolamento di competenza.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione cassa la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, in quanto il giudice di merito aveva errato nel qualificare l’agente come società di capitali. In realtà l’agente operava come singola persona fisica (imprenditore individuale). In questo caso l’art. 413 c.p.c. prevede la competenza inderogabile del luogo in cui l’agente ha il proprio domicilio. In conclusione la Cassazione accoglie il ricorso della società preponente e dichiara la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice del lavoro, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

QUESTIONI

Nel nostro ordinamento, la figura dell’agente di commercio è ibrida fra la posizione dell’imprenditore commerciale – del tutto indipendente e autonomo (questa è invero l’impostazione del diritto comunitario, da cui origina la disciplina italiana del contratto di agenzia) – e la posizione del lavoratore dipendente: a tale riguardo si utilizza l’espressione di “parasubordinazione”.

Il collocamento mediano dell’agente come parasubordinato emerge anche con riferimento ai profili processuali. Se si analizza il codice di procedura civile, si rinvengono alcune disposizioni che avvicinano l’agente al lavoratore dipendente:

  1. l’art. 409 c.p.c. prevede che si osservano le norme sul rito del lavoro anche per i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
  2. l’art. 413 comma 4 c.p.c. stabilisce che competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente.

La giurisprudenza ha però affermato che, se l’agente è dotato di una struttura imprenditoriale, non può essere equiparato a un lavoratore parasubordinato, con la conseguenza che non operano né l’art. 409 c.p.c. né l’art. 413 c.p.c. Ad esempio Corte di cassazione n. 3029 del 16 febbraio 2015 ha deciso che ove l’agente abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma societaria, anche di persone, o comunque si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale, non è ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell’art. 409 c.p.c. Precedentemente la medesima Corte di cassazione n. 15535 del 14 luglio 2011 aveva statuito che la società in accomandita semplice, quale che ne sia il numero dei soci, costituisce comunque un centro autonomo d’imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi; pertanto, concluso un contratto di agenzia tra l’impresa preponente e una società in accomandita semplice, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro.

Nel solco di questa giurisprudenza si colloca la recentissima ordinanza della Corte di cassazione n. 32100 del 31 ottobre 2022 oggetto di questo breve commento. La particolarità di questa decisione è che l’agente operava non in forma societaria, bensì come imprenditore individuale. Secondo la Cassazione, non essendoci alcuna struttura societaria né alcuna organizzazione imprenditoriale, gli articoli 409 e 413 c.p.c. devono trovare applicazione. Ne consegue che la competenza a conoscere della controversia non è del Tribunale di Milano, ma di quello di Nocera Inferiore dove l’agente ha il proprio domicilio. In presenza di una struttura societaria in capo all’agente, può escludersi sempre l’applicabilità del rito del lavoro e la competenza inderogabile del luogo di sede della società. In presenza invece di un imprenditore individuale (come nel caso oggetto dell’ordinanza n. 32100 in commento), bisogna valutare se l’imprenditore individuale sia dotato di una struttura imprenditoriale tale per cui la struttura prevale sulla persona fisica dell’agente. Nel discernere se l’agente persona fisica sia o meno dotato di una significativa struttura imprenditoriale, opera – dice la Corte di cassazione – una presunzione: in assenza del fatto che l’agente si sia munito di una peculiare organizzazione tale da far svanire il connotato della parasubordinazione deve presumersi che la sua attività sia stata svolta in maniera prevalentemente personale, con la conseguente applicazione delle regole che fissano la competenza del giudice del lavoro.

Nella fattispecie affrontata dalla Corte di cassazione, il Tribunale di Nocera Inferiore è incorso in un errore, avendo affermato che non sussiste la competenza del giudice del lavoro per il fatto che l’agente era una società di capitali. In realtà, l’agente era un imprenditore individuale. L’art. 413 comma 8 c.p.c. prevede che “sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio”. In assenza di una struttura societaria dell’agente e in assenza della prova contraria che l’agente imprenditore individuale è dotato di una significativa struttura imprenditoriale, la clausola del contratto di agenzia è nulla e la competenza non può essere radicata presso il Tribunale di Milano, bensì deve essere radicata nel luogo di domicilio dell’agente. In conclusione la Corte di cassazione dichiara la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, luogo di domicilio dell’agente, quale giudice del lavoro.

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