Pagamento di un debito del defunto, accettazione tacita di eredità e uso del conto corrente comune
di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDFCass. civ., Sez. II, ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4320 – Pres. MAZZACANE – Rel. SABATO
Accettazione di eredità – Accettazione tacita di eredità – Conto corrente cointestato – Denaro di proprietà comune del de cuius – Presunzione
(C.c., artt. 476, 1852-1857)
In tema di successioni per causa di morte, un pagamento del debito del de cuius ad opera del chiamato all’eredità (con denaro dell’eredità), configura un’accettazione tacita – mentre nel caso in cui il chiamato adempia al debito ereditario con denaro proprio, quest’ultimo non può ritenersi per ciò stesso che abbia accettato l’eredità.
In particolare, l’utilizzo di somme su conto corrente cointestato tra il defunto e il suo coniuge per l’adempimento di un debito comune non è, di per sé solo, comportamento idoneo a configurare accettazione tacita di eredità: occorre la prova che il denaro giacente sul conto sia, almeno in parte, denaro dell’eredità.
CASO
A seguito della morte del de cuius, la moglie pagava le rate di un finanziamento (del quale erano condebitori entrambi i coniugi) mediante la provvista ricavata dal denaro presente su un conto corrente bancario cointestato tra loro, fino ad azzerarne la giacenza.
I creditori del de cuius, riscontrando l’insufficienza del patrimonio del debitore defunto per soddisfare le loro ragioni, aggrediscono i beni della moglie, procedendo ad una esecuzione forzata immobiliare.
In particolare una società creditrice ha chiesto al tribunale di prime cure di far dichiarare l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità, al fine di poter tutelare i propri diritti in sede di esecuzione immobiliare; la moglie, chiamata all’eredità, ha chiesto il rigetto della domanda. Il tribunale di Varese, aderendo alla prospettazione difensiva, ha rigettato la domanda, e in tal senso si è pronunciata, in seconde cure, anche la Corte d’Appello di Milano. Avverso tale ultima decisione la società attrice ha proposto ricorso in Cassazione.
Il ricorso era fondato sul presunto “omesso esame di un fatto decisivo del giudizio” e cioè la mancata considerazione del fatto che i prelievi della moglie avevano di fatto azzerato il conto corrente, così attingendo anche alla quota del 50% del denaro che si doveva presumere di spettanza del de cuius.
SOLUZIONE
La Suprema Corte con l’ordinanza in esame conferma le pronunce di merito, e reputa inammissibile il motivo di ricorso, affermando che la richiesta di sostanzia in un riesame delle risultanze probatorie, che non è concesso in sede di legittimità, e che in ogni caso l’argomento sollevato era stato ampiamente trattato dalla Corte d’Appello.
La Cassazione coglie comunque l’occasione di pronunziarsi sui profili giuridici della questione, con due sottolineature.
Anzitutto nell’ordinanza si legge che, in tema di successioni per causa di morte, si deve distinguere il pagamento di un debito del de cuius a seconda che lo stesso:
- Sia effettuato, ad opera del chiamato all’eredità, con denaro ereditario
- Sia effettuato, sempre dal chiamato all’eredità, ma con denaro personale
Solo nel primo caso si configura un’accettazione tacita di eredità, in quanto non può estinguersi il debito ereditario se non da colui che agisce quale erede.
Pertanto l’attore, per ottenere che il chiamato/convenuto sia dichiarato erede, deve dimostrare che il pagamento del debito intervenuto dopo la morte sia stato effettuato con denaro prelevato dall’asse ereditario.
Nel secondo caso (pagamento con denaro personale) non può farsi conseguire l’accettazione di eredità, in quanto lo stesso art. 1180 c.c. legittima qualsiasi terzo all’adempimento del debito altrui (Conforme Cass. 27 gennaio 2015 n. 1634).
Un ulteriore aspetto chiarito nell’ordinanza riguarda la natura del conto corrente cointestato: i rapporti interni più correntisti co-intestatari del medesimo rapporto, afferma la Corte, non sono regolati dall’art. 1854 c.c., bensì dall’art. 1298 comma 2 c.c. che afferma che il credito solidale si divide in quote uguali solo se non risulti diversamente.
Da ciò si trae che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di solo uno dei due correntisti, si deve escludere che l’altro, nei rapporti interni, possa avanzare diritti sulla giacenza (Conforme Cass. 2 dicembre 2013 n. 26991).
La presunzione di cui al citato art. 1298 c.c. non è sufficiente a far emergere che il prelievo totale del denaro depositato sul conto cointestato abbia rappresentato un atto che il chiamato “non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede” ex art. 476 c.c., in assenza della prova in giudizio del fatto che i versamenti sul conto fossero stati effettuati anche da parte del marito-defunto. Tale prova è di competenza dell’attore, secondo le normali regole processuali.
QUESTIONI
[1] Il codice civile afferma all’art. 476 c.c. che “quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede” si ha accettazione tacita di eredità.
Si tratta di una delle possibili modalità con le quali si accetta l’eredità puramente e semplicemente: una volta che sia intervenuta l’accettazione tacita, non è più possibile accettare l’eredità con beneficio di inventario, così tutelandosi contro i creditori del de cuius.
La noma citata prevede due requisiti dell’atto che importa accettazione tacita di eredità:
- presuppone necessariamente la volontà di accettare: una teoria afferma che allora sia occorrente una concreta ed effettiva volontà di accettare da parte del chiamato (C. GIANNATTASIO, Delle Successioni, in Comm. Cod. Civ. I, II ed., Torino, 19788, p. 122; in tal senso anche Cass. 19 ottobre 1988 n. 5688, in Giust. Civ. Mass., 1988, 10), mentre la prevalente dottrina (A. CICU, Successioni per causa di morte, Parte Generale, Milano, 1961, 178; L. CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Napoli, 2011, p. 443) esclude la rilevanza dell’elemento soggettivo. Da ciò si assume che l’accettazione tacita non è un negozio giuridico ma un semplice atto al quale la legge riconduce alcuni effetti predeterminati;
- il chiamato non avrebbe diritto di compiere l’atto se non nella qualità di erede: deve trattarsi cioè di un atto che, per intrinseca natura, postula necessariamente l’acquisto dell’eredità. Tali atti possono desumersi, a contrario, dal testo dell’art. 460 c.c., che definisce i poteri del chiamato all’eredità: tutti gli atti eccedenti il perimetro delineato dall’art. 460 c.c. sono atti che comportano, per il chiamato, l’accettazione dell’eredità.
La giurisprudenza ha elaborato, negli anni, una casistica di fattispecie intermedie, le quali non comportano di per sé accettazione tacita di eredità, e che quindi devono intendersi ricomprese nei poteri del chiamato, anche se non testualmente riportate nel richiamato art. 460 c.c.
Tra questi atti si ricordano: la pubblicazione di un testamento del de cuius, la dichiarazione di successione e il pagamento della relativa imposta, il pagamento di un debito del de cuius che il chiamato effettui con denaro proprio (L. GENGHINI – C.CARBONE, Le successioni per causa di morte, Tomo I, Padova, 2012, p. 220).
[2] Al contrario, dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che il pagamento di un debito del de cuius ad opera del chiamato all’eredità è atto che comporta accettazione tacita (Cass. Civ., Sez. II, 27 agosto 2012 n. 14666: un pagamento transattivo del debito del “de cuius” ad opera del chiamato all’eredità, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un’accettazione tacita dell’eredità, non potendosi transigere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede).
Come affermato nella sopracitata sentenza, risulta evidente in dottrina la differenza tra l’adempimento di un debito che il chiamato effettui con denaro proprio e l’adempimento del debito effettuato con denaro del de cuius (i.e. con beni ereditari).
In quest’ultima ipotesi il chiamato pone in essere un atto dispositivo di beni ereditari, anche se l’adempimento è un atto dovuto: il chiamato non può e non deve utilizzare le risorse dell’eredità per il pagamento dei creditori del de cuius a meno che non voglia assumersi la responsabilità dell’intera eredità.
Nella prima ipotesi, invece, dove il chiamato paga con denaro proprio un credito dell’eredità, non pone in essere un comportamento “riservato all’erede”: chiunque ha diritto di adempiere al debito altrui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1180 c.c. (adempimento del terzo).
Si distingue poi la fattispecie concreta a seconda che il terzo adempiente ottenga o meno, dal creditore, la surrogazione nei suoi diritti, ai sensi dell’art. 1201 c.c.; si segnala infatti che la surrogazione non opera di diritto a favore del semplice chiamato che paga il debito ereditario: l’art. 1203 co. 1 n. 4 c.c. prevede che la surrogazione operi a favore dell’erede con beneficio di inventario che paghi con denaro personale debiti ereditari.
Sul punto si ricorda l’orientamento delle Sezioni Unite: l’adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell’art. 1180 c.c., determina l’estinzione dell’obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall’art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall’art. 1202 c.c., né quella legale di cui all’art. 1203 n. 3 c.c (…); pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, stante l’indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore. (Cassazione civile, Sez. Unite 29 aprile 2009 n. 9946)
[3] Da ultimo, una considerazione merita il tema del conto corrente cointestato.
l conto cointestato si presume – salvo prova contraria – spettante per metà a ciascuno dei contitolari. Ma ciò vale solo nei loro rapporti interni (per cui se uno dei due dovesse prelevare un importo maggiore rispetto al denaro di sua diretta competenza, l’altro cointestatario avrebbe diritto a richiederne la restituzione). Nei rapporti esterni, e in particolare nei confronti della banca, l’istituto è disciplinato in maniera diversa: ognuno dei contitolari è infatti legittimato a prelevare somme superiori alla quota dallo stesso versata sul conto (che si presume essere il 50% ex art. 1298 comma 2 salvo prova contraria), ed anche l’intero, senza che l’istituto di credito possa opporre alcunchè. Vige infatti la regola della solidarietà (attiva e passiva) nei confronti dell’istituto di credito. (CAVALLI G., Conto corrente (contratto di conto corrente), in Enc. Giur. VIII, Roma, 1988, 1; LENER R., BENTIVEGNA A. M., Il conto corrente bancario nella giurisprudenza dell’Abf , in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 2, 2014.)
Pertanto il prelievo del contitolare del conto corrente di una somma (anche maggiore della metà del deposito) non deve necessariamente essere considerato come un atto che solo l’erede potrebbe porre in essere – e quindi come una accettazione di eredità. Si tratta semplicemente dell’esercizio di una facoltà che gli è propria in quanto contitolare del conto.
La conseguenza dei tre punti sopra trattati è contenuta nella massima dell’ordinanza in commento: utilizzare la giacenza del conto cointestato per pagare un debito lasciato dal defunto non configura una accettazione tacita dell’eredità, in mancanza della prova su chi abbia effettuato i versamenti che hanno condotto al saldo al momento della morte.
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