Il pagamento del credito assegnato al creditore procedente non è liberatorio per il debitor debitoris, se sia stato medio tempore oggetto di pignoramento da parte dei creditori dell’assegnatario medesimo
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. III, 4 marzo 2025, n. 5778 – Pres. De Stefano – Rel. Fanticini
Espropriazione mobiliare presso terzi – Assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c. – Trasferimento al creditore assegnatario della titolarità del credito – Pignoramento del credito oggetto di assegnazione – Ammissibilità – Pagamento eseguito dal terzo pignorato successivamente al pignoramento – Inopponibilità al creditore pignorante
Massima: “L’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. trasferisce in capo al creditore assegnatario la titolarità del credito pignorato, che può essere fatto oggetto di pignoramento su istanza dei suoi creditori, con la conseguenza che il pagamento effettuato dal terzo pignorato in favore dell’assegnatario successivamente alla notifica di tale pignoramento è inopponibile ai sensi dell’art. 2917 c.c.”
CASO
Un creditore pignorava le quote di fondi comuni di investimento detenute, per conto del debitore esecutato, da una società fiduciaria, alla quale, nell’ambito dell’espropriazione mobiliare presso terzi così radicata, veniva ordinato dal giudice dell’esecuzione di venderle, in qualità di commissionario.
Con la medesima ordinanza, il giudice dell’esecuzione stabiliva anche che la società fiduciaria provvedesse alla custodia della somma ricavata dalla vendita, che veniva alfine assegnata al creditore procedente ai sensi dell’art. 553 c.p.c.
Alcuni giorni dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, il curatore di un fallimento promuoveva un’espropriazione mobiliare presso terzi ai danni del creditore assegnatario, pignorando proprio il credito oggetto di assegnazione; la società fiduciaria, che aveva nel frattempo pagato la somma indicata nell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., rendeva dichiarazione negativa.
All’esito degli accertamenti compiuti ai sensi dell’art. 549 c.p.c., il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza di assegnazione della curatela, che impugnava il provvedimento con ricorso ex art. 617 c.p.c.
La sentenza del Tribunale di Roma che, accogliendo l’opposizione, aveva revocato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, era gravata con ricorso per cassazione dalla società fiduciaria.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che l’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. trasferisce il credito vantato dall’esecutato nei confronti del terzo pignorato, che, come tale, è pignorabile dai creditori dell’assegnatario sino a quando non sia stato soddisfatto mediante pagamento.
QUESTIONI
[1] Il pignoramento presso terzi vede coinvolti tre soggetti: il creditore procedente, che avvia e promuove l’azione esecutiva; il debitore esecutato, che ne è il destinatario; il terzo pignorato, che non diviene parte del processo esecutivo, ma assume la veste di ausiliario di giustizia, essendo tenuto a rendere la dichiarazione di quantità prescritta dall’art. 547 c.p.c. per consentire l’esatta individuazione dell’oggetto dell’espropriazione.
In presenza di una dichiarazione positiva, oppure quando, a fronte di una dichiarazione negativa o non comunicata, le verifiche effettuate dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 549 c.p.c. abbiano condotto all’accertamento di un credito dell’esecutato nei confronti del terzo pignorato, tale credito formerà oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente (e di quelli che fossero ritualmente intervenuti nell’esecuzione pendente, per quanto di ragione) con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c.
L’ordinanza in questione determina il trasferimento della titolarità del credito dal debitore esecutato al creditore assegnatario, che diventa, in questo modo, il nuovo creditore del terzo pignorato, pur non comportandone ciò l’immediata soddisfazione: l’art. 2928 c.c., infatti, stabilisce che la liberazione dell’esecutato nei confronti del creditore assegnatario – ovvero l’estinzione del diritto per il cui soddisfacimento coattivo era stata promossa l’espropriazione forzata culminata con la pronuncia dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c. – si verifica solo a seguito della riscossione del credito assegnato, cioè con il pagamento ritualmente effettuato dal terzo pignorato in favore del creditore assegnatario.
A questo proposito, il d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, in l. 29 aprile 2024, n. 56, ha innovato le disposizioni che regolano la fase successiva alla conclusione del pignoramento presso terzi: l’art. 553 c.p.c., nella versione attualmente vigente, prevede che il creditore assegnatario notifichi al terzo pignorato l’ordinanza di assegnazione (che costituisce titolo esecutivo per l’avvio ai suoi danni dell’espropriazione forzata, in caso di mancato adempimento spontaneo), accompagnandola a una dichiarazione che contenga i dati – prescritti dall’art. 169-septies disp. att. c.p.c. – necessari per consentire l’esecuzione del pagamento dovuto; solo dopo che sia inutilmente decorso il termine assegnato, il creditore potrà legittimamente notificare il precetto, per l’eventuale successivo avvio dell’azione esecutiva.
Inoltre, il nuovo ultimo comma dell’art. 553 c.p.c. (anch’esso aggiunto dal d.l. 19/2024) prescrive che l’ordinanza di assegnazione sia comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati muniti di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o che abbiano eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, d.lgs. 82/2005.
In questo modo, il legislatore ha voluto fare sì che il terzo pignorato sia nelle condizioni di sapere quanto prima possibile che il credito vantato nei suoi confronti dall’esecutato e fatto oggetto di pignoramento è stato assegnato e che il pagamento liberatorio andrà quindi effettuato a favore dell’assegnatario.
Ebbene, poiché, nella fattispecie esaminata dalla sentenza che si annota, il credito assegnato era stato pignorato prima che il terzo eseguisse il pagamento, si trattava di stabilire se questo fosse opponibile o meno al creditore pignorante (ossia alla curatela).
La vicenda aveva assunto una connotazione del tutto peculiare perché il terzo pignorato era una società fiduciaria, che, quale detentrice delle quote di fondi comuni d’investimento di proprietà del debitore esecutato, era stata incaricata dal giudice dell’esecuzione di liquidarle in qualità di commissionario.
Da questa duplice veste – di debitor debitoris, da un lato e di commissionario, dall’altro lato – derivava, secondo la società fiduciaria, che il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione non era propriamente un’ordinanza ex art. 553 c.p.c., bensì un’ordinanza di distribuzione ai sensi degli artt. 510 e 542 c.p.c.
I giudici di legittimità, tuttavia, hanno respinto questa tesi, per quanto suggestiva, dal momento che, sebbene il giudice dell’esecuzione avesse incaricato il terzo pignorato della liquidazione degli strumenti finanziari del debitore esecutato, ciò non aveva determinato un immutamento del suo ruolo nell’ambito del processo esecutivo, che era e restava quello di custode dei beni fatti oggetto di pignoramento, anche una volta trasformatisi in denaro.
Tant’è vero che, con lo stesso provvedimento con cui aveva affidato l’incarico di vendere le quote dei fondi comuni di investimento, il giudice dell’esecuzione aveva disposto che la medesima società fiduciaria custodisse la somma ricavata dalla vendita sino alla sua assegnazione, dal momento che il vincolo derivante dal pignoramento e gli obblighi a esso correlati si erano trasferiti, a seguito della vendita, dalle quote pignorate alle somme ricavate dalla loro liquidazione, ovvero al credito avente per oggetto la restituzione del corrispondente importo.
D’altra parte, opinando diversamente, si giungerebbe al paradosso per cui un pignoramento presso terzi si tramuta, in corso d’opera, in un’altra forma di espropriazione, per effetto delle modalità con le quali, in virtù delle disposizioni impartite dal giudice dell’esecuzione, sono stati compiuti gli atti diretti a fare in modo che il diritto pignorato possa essere assegnato al creditore, il che non è accettabile.
Poiché, dunque, all’esito dell’espropriazione forzata conclusasi con l’ordinanza ex art. 553 c.p.c., il credito assegnato (avente per oggetto la somma ricavata dalla vendita delle quote dei fondi comuni di investimento) era stato, a propria volta, pignorato, occorreva stabilire l’interferenza di questo pignoramento rispetto al pagamento effettuato dalla società fiduciaria in esecuzione di quanto stabilito dall’ordinanza di assegnazione.
Trattandosi dell’assegnazione e del pignoramento di un credito, veniva in rilievo la regola sancita dall’art. 2917 c.c., in base alla quale l’estinzione del diritto pignorato non è opponibile al creditore pignorante se si è verificata successivamente al pignoramento: di conseguenza, essendo stato effettuato dalla società fiduciaria dopo avere ricevuto la notifica del secondo atto di pignoramento, il pagamento eseguito in adempimento dell’ordinanza di assegnazione non poteva considerarsi liberatorio, cadendo sotto la scure del menzionato art. 2917 c.c.
Al limite, ci si poteva chiedere se, con la sola notifica dell’atto di pignoramento al terzo pignorato, potesse reputarsi integrata la condizione di inopponibilità prevista dalla norma, visto che, come noto, l’espropriazione mobiliare presso terzi costituisce una fattispecie complessa e a realizzazione progressiva, coinvolgendo non solo il debitore, ma, per l’appunto, anche il terzo pignorato, che, per prassi, è il primo destinatario dell’atto, allo scopo di evitare che, notificatolo al debitore, questi possa compiere atti dispositivi in un momento in cui il terzo non è ancora investito degli obblighi di custodia impostigli dall’art. 546 c.p.c.
In altri termini, si può eventualmente discutere se sia opponibile o meno il pagamento effettuato dal terzo una volta ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento, ma prima che la stessa si sia perfezionata anche nei confronti del debitore esecutato, giacché è con il concorso di entrambe che, a ben vedere, si determina la cristallizzazione patrimoniale derivante dal vincolo esecutivo; deve invece considerarsi senz’altro inopponibile il pagamento avvenuto dopo che l’atto di pignoramento sia stato ricevuto tanto dal debitore esecutato, quanto dal terzo pignorato.
Da ultimo, va rammentato che, se dopo l’emissione dell’ordinanza di assegnazione, ma prima dell’esecuzione del pagamento da parte del terzo pignorato, si apre la liquidazione giudiziale del debitore esecutato, le somme assegnate andranno versate alla curatela, per effetto di quanto disposto dall’art. 144 CCII (e, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 14/2019, dall’art. 44 l.fall.), a pena di inefficacia del pagamento eventualmente disposto in favore del creditore assegnatario.
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